AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.17
Data decisione, Autorità: 08.04.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00017
Lugano 8 aprile 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.95.489 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 16 dicembre 1992 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8’138.75 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 13 dicembre 1996 ha accolto per fr. 7’879.-- oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 21 gennaio 1997 postula la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di respingere la petizione, e in via subordinata nel senso di ammetterla per fr. 2’000.-- oltre accessori;
Mentre l’attore con osservazioni 6 marzo 1997 chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore all’inizio del 1991 su richiesta del convenuto si è recato a __________ per assisterlo nell’acquisto di un furgone di marca __________, che il convenuto ha poi comprato per fr. 2’000.--.
L’attore ha in seguito effettuato opere necessarie al superamento del collaudo tecnico, in parte affidate a terzi specialisti.
La mercede complessiva di fr. 8’138.75, rimasta impagata, è oggetto della presente causa.
B. Nella risposta del 22 marzo 1993 il convenuto si è opposto alla petizione.
L’attore l’avrebbe indotto all’acquisto del furgone affermando che il furgone avrebbe superato il collaudo con l’esecuzione di opere del costo di fr. 1’500.--, acquisto che egli non avrebbe effettuato se avesse saputo che la spesa sarebbe stata di oltre fr. 8’000.--.
L’attore avrebbe inoltre ritardato l’inizio dei lavori, e il collaudo sarebbe stato superato solo al quinto tentativo, dopo che il convenuto si era rivolto ad un altro artigiano, con una spesa di altri fr. 2’500.--.
L’attore si sarebbe perciò rivelato incapace di fornire l’opera richiesta, e avrebbe richiesto una mercede eccessiva in relazione alla prospettata cifra di fr. 1’500.--.
Stanti le inadempienze dell’attore, nulla gli sarebbe dovuto, e comunque il convenuto potrebbe opporre in compensazione con l’eventuale credito di controparte i danni da lui subiti, costituiti dal costo dell’intervento del secondo artigiano, dalle spese per un veicolo sostitutivo nelle more della riparazione di quello in questione e dalla perdita di guadagno subita durante 40 giorni lavorativi.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto avente per oggetto l’esecuzione dei lavori necessari al collaudo del noto furgone, ha constatato che il risultato promesso dall’attore non sarebbe stato raggiunto.
Il convenuto avrebbe però omesso di mettere in mora l’attore per l’esecuzione dell’opera, di modo che la sua decisione di ritirare il veicolo e farlo collaudare da un altro garagista dovrebbe essere valutata alla luce dell’art. 377 CO, secondo il quale il committente può in ogni tempo recedere dal contratto, tenendo però indenne l’appaltatore per il lavoro già fatto e per l’eventuale danno.
Ne seguirebbe l’obbligo del convenuto di onorare la pretesa dell’attore, eccezion fatta per il costo dell’intervento della ditta __________ rivelatosi inutile.
Sarebbero per contro infondate le pretese compensatorie del convenuto, non essendo data la mora dell’attore.
Dal che l’accoglimento della petizione per fr. 7’879.-- oltre interessi.
D. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma della sentenza in via principale nel senso di respingere la petizione e in via subordinata nel senso di ammetterla limitatamente a fr. 2’000.-- oltre interessi- e di quelle dell’attore -che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Ciò è senza dubbio corretto per quanto attiene ai lavori di riparazione del furgone effettuati dall’attore o da questi affidati a terzi specialisti, mentre le trasferte dell’attore in __________ per assistere il convenuto nell’acquisto del furgone nel senso di dargli un “preavviso tecnico” (petizione, punto 1, pag. 2) a seguito di almeno un “più che superficiale esame” (ibidem), devono ricadere, in quanto prestazioni di consulente, nell’ambito del contratto di mandato (in questo senso: II CCA 16 gennaio 1997 in re M./F.).
Si può concordare con l’attore sul fatto che tale indicazione, resa dopo un esame superficiale del veicolo, non poteva in buona fede essere intesa come un preventivo, seppure approssimativo, nell’ambito di un futuro contratto di appalto, ed è di conseguenza nell’ambito di tale contratto ininfluente.
Tuttavia il senso di tale indicazione, per quanto approssimativa, era quello di fornire al convenuto almeno un idea di massima sull’ordine di grandezza della spesa da affrontare per collaudare il veicolo.
Data questa finalità, a fronte di un’indicazione di fr. 2’000.--, un consuntivo di fr. 3’000.-- o anche di fr. 4’000.-- avrebbe potuto essere accettabile.
Non invece il consuntivo di circa fr. 10’000.-- (doc. A, tolti i fr. 600.-- della consulenza, e doc. 6) di costi complessivi di riparazione che si è ritrovato il convenuto, importo appartenente a prima vista ad un ordine di cifre diverso da quello prospettato dall’attore, e a fronte del quale si può ben pensare che, secondo la comune esperienza, il convenuto avrebbe rinunciato all’acquisto.
Di conseguenza, se l’agire del mandatario si rivela inutilizzabile per il mandante, nessuna retribuzione gli è dovuta (II CCA 16 gennaio 1997 in re M./F., 26 settembre 1996 in re G.L. SA/C.).
Ciò è quanto è avvenuto nella specie, essendosi l’indicazione dell’attore rivelata del tutto inaffidabile, stante in particolare l’omessa constatazione del grave danno al motore.
Ne deve conseguire che l’attore non può richiedere alcunché al convenuto a seguito delle trasferte in __________.
Le premesse per l’applicazione di questa norma in favore del committente sono la sicura previsione, durante l’esecuzione dell’opera, della sua difettosità; la colpa dell’appaltatore e l’infruttuosa scadenza di un congruo termine a questi assegnato per ovviare all’incombente difetto (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 873, 879, 882).
Da quest’ultima premessa si può tuttavia prescindere se vi è dall’inizio la certezza che l’assegnazione di un termine sarebbe inutile in conseguenza dell’atteggiamento dell’appaltatore, che rifiuta di procedere a quanto richiestogli, oppure della sua incapacità a compiere l’opera nei termini contrattuali (Gauch, opera citata, n. 885 e riferimenti).
5.1 L’attore non si è in primo luogo avveduto di avere preavvisato l’acquisto di un veicolo con il motore bisognoso di una revisione totale in conseguenza della mancanza di compressione, che causava elevata fumosità per il trafilamento e la combustione di olio e difficoltà di accensione (deposizione __________, pag. 3; , pag. 1; , pag. 4 pag. 2).
Egli si è presentato una prima volta al collaudo il 6 febbraio 1991 senza avere proceduto alla revisione del motore, di modo che il veicolo già solo per questo motivo, ma non solo per questo motivo (cfr. doc. 15), è puntualmente stato respinto.
Dopo di ciò l’attore ancora non aveva capito che il problema del fumo era dovuto al motore, prova ne è il fatto che egli il 13 febbraio 1991 si è rivolto alla __________ di __________ per la sostituzione degli iniettori (doc. E, pag. 2).
5.2 Solo il 15 febbraio 1991 egli si è rivolto alla ditta specializzata __________ per chiedere la revisione della testata del motore, al fine di eliminare la perdita di compressione dovuta al cattivo funzionamento delle valvole (doc. B).
Nemmeno questo intervento si è però rivelato sufficiente, ed è pertanto stato necessario sostituire anche i pistoni e i cilindri, e con essi le fasce elastiche e le bronzine (doc. C e D).
Con ciò il motore era pressoché revisionato a nuovo, nondimeno il veicolo non ha superato nemmeno il secondo tentativo di collaudo il 13 marzo 1991, per la persistenza di problemi di fumosità e a i freni (doc. 15).
5.3 Il veicolo è pervenuto al __________ alla vigilia del terzo tentativo di collaudo, svoltosi il 18 marzo 1991 (doc. 15).
Secondo il teste __________, titolare di quel garage, il veicolo era in quel momento già preparato per il collaudo (pag. 2). Nondimeno esso denotava ancora i problemi di fumosità allo scarico, non più dovuti al motore ma bensì all’errata regolazione della pompa di alimentazione, e ai freni posteriori, che erano da sostituire (pag. 2 e 3).
Non essendovi il tempo per la riparazione, il collaudo non è stato superato, risultato tuttavia raggiunto in occasione del quarto tentativo, effettuato solo due giorni dopo (doc. 15).
5.4 Dagli atti risulta perciò che il convenuto ha trattenuto presso di sé il furgone dal momento dell’acquisto, ovvero l’8 gennaio (doc. 2), fino a marzo del 1991.
In questo periodo di oltre due mesi, solo parzialmente spiegabile con i ritardi nella fornitura di alcuni pezzi occorsi alla subappaltante __________, egli risulta avere effettuato solo 30 ore di lavoro sul veicolo (doc. A, pag. 1), ovvero meno di 4 giornate lavorative.
Per due volte egli si è recato al collaudo, senza superarlo, e per una terza volta egli ha allestito il veicolo in vista del collaudo, ma anche in questa occasione senza avere ovviato a gravi difetti che non ne permettevano il superamento.
5.5 La valutazione globale di queste circostanze porta a concludere per l’incapacità dell’attore di fronteggiare i particolari problemi verificatisi sul veicolo del convenuto, così che a questi non si può imputare di avere ripreso il proprio furgone senza avere preventivamente assegnato un termine all’attore per rimediare alla situazione, potendosi ammettere l’inutilità di un tale termine, visto in particolare che il veicolo era stato preparato per il terzo collaudo, ma ancora aveva difetti tali da non permetterne il superamento.
La soluzione indicata dal Pretore non raggiunge questo scopo, dal momento che l’attore, incapace di fornire la prestazione promessa, viene sicuramente premiato oltre i suoi meriti.
Altrettanto iniqua sarebbe però l’opposta soluzione, non potendosi disattendere che il convenuto, seppure dopo molte difficoltà, è entrato in possesso di un veicolo funzionale, il cui motore è addirittura revisionato a nuovo.
6.1 Proprio in ossequio al principio del mantenimento dell’equivalenza delle prestazioni contrattuali, questa Camera ritiene che all’attore, nonostante il mancato compimento dell’opera promessa, sia da rimborsare almeno il valore del materiale da lui fornito e la mercede della subappaltante __________, prestazioni delle quali il convenuto ha indubitabilmente profittato, così che egli sarebbe indebitamente arricchito se dovesse essere esentato dal loro pagamento.
Deve in particolare essere respinta la censura del convenuto secondo cui la ditta __________ avrebbe fornito un’opera inutile o difettosa (appello, punto 6, pag. 7), dato che egli confonde manifestamente il problema dell’emissione di fumo dovuta al motore esausto, problema risolto dalla subappaltatrice, con quello della fumosità causata dall’errata regolazione dell’alimentazione, problema di competenza di __________ e non della __________, poi risolto da __________ A.
Dall’importo della fattura devono perciò essere dedotte le posizioni di fr. 600.-- per le trasferte in ____________________ (cfr. consid. 3), quella di fr. 1’800.-- per le 30 ore di lavoro dell’attore (doc. A, pag. 1) e quelle di complessivi fr. 259.-- relative alle prestazioni della ditta __________ (doc. A, pag. 3), già negate dal Pretore con decisione rimasta incontestata.
Il credito dell’attore si riduce pertanto a fr. 5’479.-- oltre interessi.
6.2 Questo importo sarebbe suscettibile di ulteriore riduzione a dipendenza del fondamento delle pretese risarcitorie del convenuto.
Quella di fr. 2’500.-- di cui alla fattura 22 marzo 1991 di __________ (doc. 6) non può essere accolta, in quanto trattasi di mercede di appaltatore per lavori che erano necessari, e ai quali corrisponde un maggior valore del veicolo del convenuto. Tale pretesa avrebbe potuto essere accolta nella misura in cui fosse stato necessario rifare lavori già fatturati dall’attore (o più esattamente per i quali gli è stato riconosciuto in questa sede il diritto al rimborso dei costi del materiale), ma siffatta tesi non è stata sostenuta dal convenuto, e del resto l’istruttoria ha dimostrato la tesi contraria.
Anche le pretese in risarcimento di presunte spese di trasporto devono essere disattese.
Contrariamente alla pretesa per la mercede richiesta da __________, l’esame di tali pretese non ricade nel campo di applicazione dell’art. 366 cpv. 2 CO, ma è invece fondato sull’asserita mora dell’attore nel compimento dell’opera.
Come rettamente osservato dal Pretore, l’attore non è però mai stato validamente costituito in mora, né risulta essere stato pattuito un termine fisso per il compimento dell’opera, così che le pretese risarcitorie sono da respingere già solo per questo motivo.
E’ perciò a titolo meramente abbondanziale che si rileva che le stesse non potevano comunque essere ammesse per intero, avendo il convenuto nel loro computo omesso di dedurre quanto da lui risparmiato per non aver dovuto impiegare il proprio veicolo o il proprio tempo nelle circostanze di cui alla documentazione prodotta.
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Indipendentemente dall’aspetto prettamente aritmetico, lievemente favorevole all’attore, questa Camera ravvisa gli estremi per ritenere le parti sostanzialmente soccombenti in parti uguali in entrambe le sedi, e per attribuire perciò in maniera corrispondente gli oneri di causa.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 gennaio 1997 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 dicembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2 è riformata nel modo seguente:
__________, è condannato a pagare a __________, fr. 5’479.-- oltre interessi al 5% dal 7 dicembre 1991.
Per tale importo è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio esecuzioni di Lugano.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese, da anticipare dall’attore, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dal convenuto, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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