AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.14
Data decisione, Autorità: 30.04.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00014
Lugano 30 aprile 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12'161 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 24 marzo 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 34’478.50 oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro, domanda ridotta a fr. 34’061.95 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 26 dicembre 1996 ha accolto per fr. 16’845.45 oltre interessi;
Appellanti entrambe le parti:
l’attore con gravame del 21 gennaio 1997 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la petizione per fr. 34’061.95 oltre interessi;
il convenuto con appello del 17 gennaio 1997 ne chiede invece la riforma nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 930.05 oltre interessi.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore ha lavorato alle dipendenze del convenuto, agente generale della __________, a partire dal 1° dicembre 1989 in qualità di consulente di assicurazioni addetto ai rapporti con la clientela nell’ambito del rinnovo di polizze scadute e dell’acquisizione di clientela.
Il 5 ottobre 1991 l’attore ha disdetto il rapporto d’impiego per il 31 dicembre 1991 (doc. D).
Il convenuto ha tuttavia esentato l’attore dal fornire la prestazione lavorativa a far tempo dall’11 ottobre 1991 (doc. F).
A seguito della conclusione del rapporto di lavoro sono sorti dei contrasti tra le parti circa la definizione dei rapporti di dare e avere.
B. L’attore, prendendo spunto da un conteggio allestito il 25 settembre 1992 (doc. P), con la petizione rivendica l’importo complessivo di fr. 34’478.50, a titolo di provvigioni, indennità varie e spese legali preprocessuali.
Il convenuto si oppone alla petizione sottolineando che la fine del rapporto di lavoro è stata determinata dal fatto che l’attore si apprestava a lavorare per un’altra compagnia, come poi ha fatto, in dispregio del divieto di concorrenza a suo tempo pattuito.
I conteggi dell’attore sarebbero inoltre inesatti, e parte delle pretese sarebbe comunque già stata pagata, così che nulla più gli sarebbe dovuto.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’applicabilità alla specie degli art. 319 e segg. CO, ha esaminato le pretese dell’attore così come quantificate con l’allegato conclusionale, e le ha ritenute fondate per fr. 21’845.85.
Da questa somma il primo giudice ha dedotto fr. 5’000.--, pattuiti come pena convenzionale per il caso, verificatosi, di violazione del divieto di concorrenza da parte dell’attore.
Dal che l’accoglimento della petizione per fr. 16’845.45 oltre interessi.
E. Delle argomentazioni dei rispettivi appelli, nei quali le parti ribadiscono sostanzialmente le posizioni esposte nel primo processo, e di quelle dei memoriali di osservazioni, che postulano la reiezione dei gravami avversari, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Si procederà perciò alla disamina di ogni singola posizione, alla luce delle contestazioni delle parti.
In petizione l’attore chiedeva a tal titolo fr. 3’960.-- per 22 giorni di vacanze, mentre il convenuto riconosceva fr. 3’858.--, somma ammessa dal Pretore.
La differenza di fr. 102.80 lordi che rimane litigiosa a questo stadio della causa è dovuta alle diverse modalità di computo dell’indennizzo, che per concorde dichiarazione delle parti ammonta a fr. 900.-- alla settimana (cfr. petizione, pag. 4; risposta pag. 3).
Dall’appendice al regolamento concernente le condizioni d’impiego per il personale d’agenzia, si evince che per un dipendente che, come l’attore ha superato i 40 anni di età (doc. A, pag. 1), sono dovute 4 settimane di ferie e 2 giorni lavorativi.
E’ pacifico che le 4 settimane di ferie sono da retribuire con. fr. 3’600.-- (ovvero fr. 900.-- x 4), mentre i 2 giorni lavorativi supplementari di ferie costituiscono a ben vedere i 2/5 (ovvero il 40%) di una settimana lavorativa di un dipendente che lavora 5 giorni alla settimana.
Ne segue che per essi l’attore può rivendicare ancora il 40% dell’indennizzo pattuito per un’intera settimana, ovvero fr. 360.--.
Può pertanto essere accolta la richiesta presentata a tal titolo dall’attore di fr. 97.50 al netto di contributi sociali.
A seguito di una malattia l’attore nel 1991 è stato inabile al lavoro per 3 settimane e 2 giorni lavorativi al 100% e per 2 settimane e 2 giorni lavorativi al 75%.
Egli quantifica l’indennizzo dovutogli in fr. 4’845.75 netti, e ammette di avere ricevuto a tal titolo fr. 4’502.-- lordi, ovvero fr. 4’216.10 netti (appello, punto 2.4, pag. 4). Trattandosi tuttavia di un indennizzo che non sarebbe soggetto al prelievo di contributi sociali, gli sarebbe dovuta la differenza di fr. 629.65 netti, e non solo i fr. 343.75 attribuitigli dal Pretore a valere come differenza tra fr. 4’845.75 e fr. 4’502.--.
Dal conteggio del convenuto doc. I del 17 dicembre 1991 risulta che egli in effetti ha riconosciuto all’attore fr. 2’958.-- e 1’544.-- a titolo di indennità per malattia.
Questi due importi, per un totale di fr. 4’502.--, si ritrovano nel computo del salario di quel mese (doc. K) alla voce “indennità per perdita di guadagno, fr. 8’360.--” dopo essere stati sommati all’indennità per vacanze di fr. 3’858.-- (ed infatti: 2’958 + 1’544 + 3’858 = 8’360), e su tali importi emerge in effetti dal conteggio doc. K la deduzione degli oneri sociali.
Ciò che invece l’attore non dimostra, è l’esistenza di un suo diritto alla ricezione del salario assicurato al netto di detti contributi sulla base delle condizioni stabilite dal doc. B e in vigore dal 1° gennaio 1991, di modo che la sua pretesa deve essere respinta.
A tal titolo il Pretore ha attribuito all’attore fr. 586.30, somma che il convenuto non contesta (appello, pag. 7).
L’attore chiede invece che detto importo venga aumentato di fr. 1’243.10 (appello, punto 2.5, pag. 4) in conseguenza della provvigione che gli sarebbe dovuta per il cliente ____________________e che il Pretore gli avrebbe negato a torto dopo avere male apprezzato la deposizione testimoniale di quel cliente.
In effetti, dalla corretta lettura della deposizione risulta chiaramente che il cliente in questione è stato acquisito dall’attore, che ha stipulato con lui la polizza di copertura provvisoria durante i lavori di costruzione dell’immobile, e che avrebbe di certo stipulato anche la polizza per la copertura definitiva (stipulata il 26 giugno 1992: cfr. doc. 12, pag. 3) se nel frattempo non fosse terminato il rapporto di lavoro.
Non risultando dal contratto un diritto dell’attore alla percezione di provvigioni per affari conclusi da clienti da lui procacciati dopo la fine del suo rapporto di lavoro (analogo per il contratto di agenzia: art. 418g CO), e non potendosi nemmeno ammettere che la stipula della polizza in questione sia stata posticipata al 1992 per evitare l’insorgere del relativo credito dell’attore per provvigioni (credito che sarebbe in tal caso ricaduto nella voce “provvigioni ipotetiche”, cfr. consid. 5), la censura dell’attore si rivela infondata.
La pretesa vantata dall’attore per provvigioni ipotetiche è stata in sede di conclusioni di fr. 15’915.80.
Essa era volta alla compensazione del pregiudizio incorsogli per essere stato sollevato dalle proprie mansioni durante poco meno degli ultimi tre mesi del rapporto contrattuale (doc. F), ed è stata ammessa in tale misura dal Pretore, decisione che l’attore ha accettato (esplicito: appello, punto 2.6, pag. 4).
E’ invece il convenuto ad insorgere contro questo punto del giudizio, contestando i conteggi che hanno condotto a quel risultato e sottolineando che l’attore, che aveva già contrattato con un’altra compagnia, non avrebbe verosimilmente più avuto interesse all’acquisizione di clienti per conto del datore di lavoro.
5.1 La richiesta dell’attore è nel suo principio giustificata: essendogli stato inibito l’esercizio della professione durante il periodo di disdetta, è indubbio che egli può ottenere il risarcimento di quei guadagni che avrebbe verosimilmente percepito se ciò non fosse avvenuto.
A questa soluzione non osta l’argomentazione di mera opportunità del convenuto secondo cui l’attore, oramai demotivato, non avrebbe più maturato il diritto a provvigioni.
Tale ipotesi, infatti, pur non potendo essere esclusa, non ha potuto essere verificata in conseguenza della reazione del convenuto, che ne deve perciò sopportare le conseguenze, non potendo la sua tesi essere a priori preferita a quella, altrettanto logica, secondo cui l’attore anche nel periodo di disdetta avrebbe fatto il possibile per mantenere costanti le sue entrate, e con esse il suo tenore di vita.
5.2 Il contratto non precisa le modalità di calcolo delle provvigioni dovute per questo tipo di eventualità.
La perizia giudiziaria, invero abbastanza complessa, ha esaminato tre diverse varianti di calcolo, affermando comunque che “le varianti 3 appaiono dunque le più confacenti in vista della determinazione statistica di un presunto reddito, in quanto tengono in considerazione le indennità corrisposte all’attore a titolo di rimborso della perdita di guadagno” (pag. 18).
Ed infatti, il Pretore a giusta ragione ha fatto propria questa modalità di calcolo apportando unicamente una lieve correzione dell’importo indicato di fr. 16’087.80 in seguito alla sua decisione sulle provvigioni contestate (consid. 7.4, pag. 7).
Egli non si è tuttavia avveduto che quell’importo così corretto non poteva essere aggiudicato per intero, dovendosi tenere conto del fatto che il convenuto aveva continuato a corrispondere all’attore fino alla fine del rapporto di lavoro la garanzia di provvigione di fr. 4’000.-- al mese.
Il calcolo completo, e comprensivo perciò anche di tutti gli anticipi sulle provvigioni, risulta invece, come rettamente indicato dal convenuto, alla pag. 20 della perizia, e indica un saldo in favore del convenuto per provvigioni ipotetiche di soli fr. 7’229.70.
Ne consegue che le censure del convenuto si rivelano fondate per fr. 8’686.10, pari alla differenza tra i fr. 15’915.80 aggiudicati dal Pretore e ai predetti fr. 7’229.70 risultanti dalla perizia.
L’attore contesta la reiezione da parte del Pretore della sua pretesa per questo titolo, e chiede in questa sede l’attribuzione di fr. 7’700.-- in base ad una diversa e migliore valutazione dei dati numerici in atti, oppure, in via eventuale, per mezzo di una nuova perizia.
6.1 La richiesta di una nuova perizia deve essere disattesa, in quanto del tutto infondata. A suo sostegno l’attore adduce in effetti unicamente l’argomentazione secondo cui il perito non avrebbe nemmeno trattato la questione (appello, punto 2.7.1, pag. 5), il che è però smentito dall’evidenza degli atti, essendosi il perito espresso sul tema nella risposta al quesito 9 (perizia, pag. 22 e 23).
6.2 Altrettanto gratuito è il rimprovero mosso al Pretore di aver valutato in maniera arbitraria la questione: a mente dell’attore il primo giudice sarebbe incorso in errore nel meccanismo del calcolo della superprovvigione e per avere tralasciato nel computo le provvigioni ipotetiche riconosciute.
Se non che, l’asserito errore nel meccanismo di calcolo non viene minimamente evidenziato dal ricorrente, e rimane perciò allo stadio di affermazione di parte, mentre il mancato computo delle provvigioni ipotetiche non costituisce errore del Pretore, ma bensì dell’attore, dovendosi calcolare la superprovvigione in base alla produzione e non alle provvigioni (esplicito: complemento di perizia, punto D4, pag. 8).
Del resto, se il ragionamento del Pretore fosse realmente arbitrario, non si comprenderebbe il motivo per cui l’attore, seppure tacciandolo di “semplicistico” (appello, punto 2.7.2, pag. 5), lo ripercorre e lo prende a base del suo personale calcolo della superprovvigione a mente sua dovutagli.
6.3 Data la perizia, che all’atto pratico non viene seriamente criticata, il metodo di calcolo dell’attore risulta viziato da una parte perché egli lo fonda sull’ammontare delle provvigioni e non sulla produzione, d’altra parte perché egli pretende arbitrariamente di ridurre i parametri di calcolo (cioè il budget) in proporzione al periodo di malattia -rischio che però, tolta la compensazione salariale pattuita (consid. 3), è ai fini della superprovvigione sicuramente a carico suo e non del datore-, ed ancora perché egli ritiene di poter aggiungere la produzione ipotetica per due mesi e mezzo, mentre il perito ha effettuato il calcolo sul periodo dicembre 1990-novembre 1991, e perciò sarebbe da aggiungere unicamente la produzione di un mese e 20 giorni.
6.4 Con queste premesse non può che essere confermato l’apprezzamento effettuato dal Pretore alla luce delle risultanze peritali, in virtù del quale il computo in favore dell’attore per il mese di novembre 1991 della sua produzione media non gli avrebbe permesso di raggiungere in nessuno dei tre gruppi di prodotti il risultato minimo necessario a far maturare il diritto alla superprovvigione.
Secondo l’art. 340c cpv. 2 CO l’efficacia di un divieto di concorrenza viene meno, tra l’altro, quando il lavoratore disdice il rapporto di lavoro per un motivo giustificato imputabile al datore di lavoro.
A mente di questa Camera, ciò è quanto si è verificato nella fattispecie.
Non può in effetti essere disatteso che la modifica delle condizioni contrattuali unilateralmente prospettata all’attore dal convenuto con lettera 27 settembre 1991 (doc. C) era sicuramente di portata tale -soppressione della garanzia di provvigione di fr. 48’000.-- all’anno- da minare alla base la volontà del dipendente di proseguire nel rapporto di lavoro, senza che si dovessero pretendere da lui un’opposizione formale al provvedimento o un tentativo di negoziazione, tanto più che la lettera medesima del convenuto fa riferimento “ai colloqui avuti con il sottoscritto”, con il che si deve ritenere che l’attore avesse già avuto modo di esprimere, invano, la propria posizione in merito.
L’attore ha poi tempestivamente reagito alla svantaggiosa modifica prospettatagli denunciando il rapporto di lavoro con la lettera del 5 ottobre (doc. D), nella quale ha puntualmente menzionato la circostanza a sostegno della propria decisione.
In queste circostanze il fatto che l’attore si sia legato ad un’altra compagnia di assicurazioni non può costituire violazione del divieto di concorrenza. E’ vero che il nuovo contratto di lavoro è stato stipulato già il 3 ottobre, ovvero prima di dare la disdetta al convenuto ma comunque dopo la ricezione della sua lettera di modifica delle condizioni contrattuali. Del resto la trattativa con il nuovo datore risulta essere stata assai breve (circa una settimana secondo il teste __________), di modo che non vi è motivo di ritenere un comportamento premeditato dell’attore, nel senso che questi già da tempo avrebbe desiderato un nuovo posto. Si deve invece ammettere che l’attore solo dopo aver ricevuto la lettera doc. C si sia attivato per trovare un nuovo posto, e che dopo averlo trovato egli abbia dato la disdetta.
Il giudizio impugnato va perciò riformato nel senso di aumentare di fr. 5’000.-- il credito dell’attore.
A giusta ragione il Pretore ha negato la richiesta dell’attore di fr. 3’000.-- a tal titolo.
A prescindere da ogni considerazione sull’entità della pretesa, non risulta dato nella specie il requisito della necessità dell’intervento del legale.
L’attore era infatti perfettamente in grado di far valere da sé le proprie ragioni prima dell’avvio della causa in base a scritti comprensibili e indicativi anche di conoscenze giuridiche quali la lettera del 17 ottobre 1991 (doc. H, in cui l’attore cita calzanti norme del CO), corredata di un dettagliato conteggio di tutte le sue pretese.
Nonostante che la natura della lite fosse quasi più di natura contabile che giuridica, l’attore ha verosimilmente ritenuto opportuno l’intervento di un legale quale mezzo di pressione nelle trattative con la controparte. Nondimeno queste sono fallite, anche a causa della resistenza da parte sua su posizioni intransigenti, relative a pretese che alla prova dei fatti erano solo in parte fondate.
In simili circostanze non risulterebbe equo l’accollo, ancorché parziale, di questi costi sulla controparte, di modo che la pretesa, come si è detto, deve essere respinta.
La pretesa di un tasso di interessi al 7%, che a torto viene definito inferiore a quello di sconto, è a prima vista ingiustificata, non potendosi ammettere nel caso di un contratto di lavoro l’esistenza di un rapporto tra commercianti ai sensi dell’art. 104 cpv. 3 CO.
Quo al termine di decorrenza, è da una parte esatto sostenere, come fa l’attore, che la fine del rapporto di lavoro rende di principio esigibili tutti i crediti (art. 339 cpv. 1 CO), ma nella specie da un lato le parti hanno pattuito il differimento dell’esigibilità della pretesa per provvigioni ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 CO (doc. A, punto 10), e d’altro lato la sola esigibilità di un credito non determina ancora la mora di chi è tenuto al pagamento (art. 102 cpv. 1 CO), con il che merita conferma il termine di decorrenza ritenuto al Pretore, corrispondente alla data di invio del precetto esecutivo in atti.
Conseguentemente il credito attribuito dal Pretore all’attore si riduce della differenza di fr. 3’588.60, e si attesta così a fr. 13’257.25 oltre interessi al 5% dal 30 novembre 1992.
Ne consegue in tale misura il parziale accoglimento di entrambi i gravami.
Spese, tassa di giustizia e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Gli appelli 17 gennaio 1997 di __________ e 21 gennaio 1997 di __________ sono parzialmente accolti ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza la sentenza 20 dicembre 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
__________, è condannato a pagare a __________, fr. 13’257.25 oltre interessi al 5% dal 30 novembre 1992.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio esecuzione di Bellinzona.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- e le spese di fr. 12’200.--, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 3/5 e per 2/5 sono a carico del convenuto, al quale l’attore rifonderà fr. 700.-- per parte di ripetibili.
III. Le spese della procedura relativa all’appello di __________, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 7/10 e per 3/10 sono a carico del convenuto, al quale l’attore rifonderà fr. 350.-- per ripetibili parziali d’appello.
IV. Le spese della procedura relativa all’appello di __________, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti per metà ciascuna, compensate le ripetibili d’appello.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster