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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.7
Data decisione, Autorità: 16.01.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00007
Lugano 16 gennaio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. CL.96.00166 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con istanza per salari e mercedi 4 ottobre 1996 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
che il Pretore, con sentenza 19 dicembre 1996, ha accolto condannando la convenuta a pagare all’istante l’importo complessivo di Fr. 20’000.-.
Ed ora sull’appello 10 gennaio 1997 presentato dalla ditta convenuta e in particolare sulla tempestività dello stesso rispettivamente sulla domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini, contenuta nello stesso allegato d’appello, qualora la presentazione dell’appello fosse ritenuta tardiva.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell’incarto.
Considerato
in fatto ed in diritto
che, per stessa ammissione dell’appellante, l’invio postale contenente la sentenza 19 dicembre 1996 del Pretore contro la quale ci si aggrava è stato ritirato il giorno 23 dicembre 1996;
che, trattandosi di una procedura per mercedi e salari, il termine per ricorrere di 10 giorni, non sospeso dalle ferie (art. 418, 398 e 398bis CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 418 n. 2) è venuto a scadenza il giorno 2 gennaio 1997;
che l’appellante non può seriamente sostenere che la procedura, pur essendo stata condotta con la particolare procedura per le controversie in materia di lavoro, avrebbe dovuto invece, stante il valore di causa, essere sottoposta a rito ordinario con la possibilità di appellare entro il termine di 20 giorni (art. 308 CPC);
che infatti l’istanza 4 ottobre 1996 è stata proposta con l’indicazione espressa della desiderata procedura per mercedi e salari alla quale la qui appellante ha partecipato senza eccepire alcunché e sulla quale il Pretore si è espresso riconoscendo all’istante la somma di complessivi Fr. 20’000.- (limite superiore per tale tipo di procedura) anche se l’importo dovuto all’istante era, per le motivazioni della sentenza, superiore;
che del resto è usuale far capo alla snella e più rapida procedura speciale in materia di contratto di lavoro rinunciando a eventuali pretese che dovessero superare il limite di valore voluto dall’art. 343 cpv. 2 CO;
che è quello che ha fatto l’istante, e che ha perfettamente inteso la controparte, lasciando indeterminato l’importo delle sue pretese ma ritenendolo, proprio per la procedura appositamente avviata, non superiore ai Fr. 20’000.-;
che l’appello è così tardivo e come tale va respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;
che nemmeno può essere accolta la domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini poiché ciò presuppone che la parte che se ne prevale non abbia tenuto un comportamento colpevole (art. 137 CPC);
che nel caso di specie la chiusura per ferie dell’azienda, assimilabile all’assenza di breve durata, non costituisce un valido impedimento a compiere in tempo utile l’atto omesso (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, ad art. 35 n. 2.7 b)4, pag. 249) poiché la parte convenuta avrebbe dovuto organizzarsi in modo da parare all’eventualità, prevedibilissima, della notifica della sentenza;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
inammissibile perché tardivo.
è respinta.
Non si prelevano tasse o spese di giustizia.
Intimazione a:
-__________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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