AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.6
Data decisione, Autorità: 18.04.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00006
Lugano 18 aprile 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1153 (inc. n. 1165) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 13 maggio 1991 da
__________ avv. __________
contro
____________________rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 167’795.-- oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto, domanda ridotta a fr. 136’803.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 9 dicembre 1995 ha respinto;
Appellanti gli attori, che con atto di appello del 3 gennaio 1997 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 136’803.-- oltre interessi;
Gravame sul quale i convenuti non si sono espressi.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Le parti -gli attori l’11 ottobre e i convenuti il 22 dicembre 1989- hanno sottoscritto un contratto per le prestazioni degli architetti, redatto su modulo SIA, con il quale gli attori venivano incaricati della progettazione e della direzione dei lavori di edificazione di una palazzina commerciale e abitativa sul fondo n. __________di __________ contro una mercede forfetaria di fr. 250’000.-- (doc. B).
Il rapporto contrattuale si è interrotto anzitempo, a seguito della revoca pronunciata l’8 maggio 1990 dai convenuti (doc. F).
B. Le tesi delle parti circa l’estensione del rapporto contrattuale e i motivi della sua rescissione sono divergenti.
Da una parte gli attori sostengono di essersi limitati alla progettazione, mentre i convenuti si sarebbero incaricati di comunicare loro tutte le informazioni necessarie.
A mente degli attori, i convenuti si sarebbero assunti anche l’onere di verificare la reale situazione di fatto e giuridica del fondo da edificare, anche dal profilo delle limitazioni di diritto pianificatorio.
Sarebbe perciò dovuto il pagamento delle prestazioni eseguite fino al momento della revoca del mandato e risultanti da due fatture emesse l’11 giugno 1990, una per gli onorari dovuti al 31 dicembre 1989 (doc. G) e l’altra per quelli dovuti al 15 marzo 1990 (doc. H).
Le parti avrebbero inoltre concluso un precedente contratto, riguardante un’edificazione sul fondo n. __________di ____________________ e anche in quel caso nulla sarebbe stato pagato dai convenuti, dal che un credito complessivo di fr. 167’795.-- oltre interessi.
Dall’altra parte i convenuti sostengono la grave inadempienza degli attori, i quali nel novembre del 1989 avrebbero allestito un primo progetto contrario alle norme edilizie vigenti, che essi avrebbero peraltro dovuto conoscere e che non era compito dei convenuti di portare a conoscenza degli attori.
Essi sarebbero di conseguenza stati incaricati dell’elaborazione di un secondo progetto, ma anche in questo caso non sarebbero stati rispettati gli indici.
Stante la presentazione di progetti inutilizzabili per il fondo di __________nulla sarebbe dovuto agli attori, ma in ogni caso la loro pretesa sarebbe esagerata.
Quo al fondo di __________, sarebbe stato pattuito che la retribuzione sarebbe stata corrisposta solo nel caso che il fondo fosse stato venduto a terzi con il progetto approvato, o che l’acquirente avesse conferito un mandato agli attori, circostanze che non si sarebbero verificate.
C. La parti, eccezion fatta per la riduzione a fr. 136’803.-- oltre interessi della domanda di causa, hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’applicabilità alla specie delle norme sul contratto di appalto, ha constatato che gli attori avrebbero elaborato due progetti di massima per il fondo di __________.
Il primo, per il quale vengono richiesti fr. 31’982.--, non figurerebbe nemmeno in atti, così che nulla permetterebbe di pronunciarsi sul fondamento della richiesta, che sarebbe perciò da respingere.
Il secondo progetto di massima, come già il precedente, non sarebbe stato conforme alle vigenti norme edilizie, la cui ignoranza costituirebbe inadempienza degli attori, così che lo stesso sarebbe del tutto inservibile per i convenuti, che non potrebbero essere ascritti al suo pagamento.
Quo al fondo di __________, gli attori non avrebbero saputo provare di essere stati incaricati della progettazione nei termini da loro indicati, così che anche questa loro pretesa sarebbe da respingere, così come la petizione nel suo complesso.
E. Con l’appello gli attori chiedono la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 136’803.-- oltre interessi.
Per il fondo di __________, il Pretore avrebbe rettamente identificato l’esistenza di due fasi progettuali, una precedente e una successiva alla firma del contratto in atti, ma avrebbe a torto disconosciuto il diritto alla retribuzione del primo progetto per il motivo che lo stesso non si troverebbe in atti. Tale assenza sarebbe infatti giustificata dal fatto che esso è stato rielaborato, e da esso si sarebbe giunti al secondo progetto.
Del secondo progetto per __________il Pretore avrebbe a torto espresso il convincimento secondo cui esso sarebbe stato inservibile. Vi sarebbe stata un’eccedenza di superficie di soli 180 mq, causata da informazioni fornite dai convenuti e superabile con una modifica del progetto consistente nel ridimensionamento dell’appartamento al piano attico.
Sarebbe perciò duvuta la retribuzione nella misura del 27,5%, più un supplemento del 10% per l’ingiustificata rescissione del contratto, così come calcolato nella nota doc. H.
Pure errata sarebbe infine la decisione di negare la retribuzione del progetto per __________, dovendo i convenuti sopportare l’onere della prova relativamente alle condizioni da loro stessi poste.
F. I convenuti non hanno presentato osservazioni al gravame.
Considerato
in diritto:
E’ in tal senso riconosciuto da dottrina e giurisprudenza che se all’architetto viene unicamente richiesto l’allestimento di piani e progetti, devono tornare applicabili le norme sul contratto di appalto, mentre se vengono richieste altre prestazioni, ed in particolare la direzione dei lavori, si è in presenza di un contratto globale da valutare nell’ambito delle norme sul mandato (DTF 119 II 428, 119 II 45; II CCA 13 giugno 1994 in re arch. G./R., 21 dicembre 1993 in re arch. R./B, 16 agosto 1993 in re S./F.; Gauch, opera citata, in: Gauch/Tercier, opera citata, n. 31 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 49 e segg.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 180 e 322 e segg. ad art. 394 CO).
Da queste considerazioni si evince, per quanto di rilevanza all’atto pratico, che il contratto doc. B riguardante il fondo di __________ è per l’estensione e la natura delle prestazioni richieste agli attori da giudicare in base alle norme sul mandato, mentre le altre prestazioni richieste agli attori e limitate all’allestimento di progetti, sono da valutare sulla scorta delle norme sul contratto di appalto.
Nel caso dell’architetto, se il rapporto contrattuale è retto dalle norme sull’appalto la quantificazione della mercede avviene di principio ai sensi dell’art. 373 CO se così è stato pattuito dalle parti, oppure ai sensi dell’art. 374 CO, ovvero secondo il valore del lavoro e le spese (Egli, Das Architektenhonorar, in: Gauch/Tercier, opera citata, n. 920).
Se invece il contratto è retto dalle norme sul mandato, l’onorario, in assenza di un preventivo accordo, va determinato dal prudente criterio del giudice (art. 394 cpv. 3 CO; II CCA 16 agosto 1993 in re S./F.).
Gli attori a questa motivazione oppongono l’argomentazione secondo cui il primo progetto di massima non si troverebbe in atti per il motivo che esso sarebbe stato rielaborato e da esso si sarebbe giunti al secondo progetto di massima (appello, pag. 5).
Ora, a prescindere da ogni altra considerazione, tale argomentazione è senza dubbio controproducente per gli attori, in primo luogo perché di fatto avalla la tesi difensiva dei convenuti secondo cui la prima progettazione di massima era inutilizzabile e in quanto tale non suscettibile di rimunerazione, ed in secondo luogo perché costituisce l’evidente ammissione del fatto che la fase contrattuale della progettazione di massima è stata eseguita una sola volta (con tutte le riserve sulla validità della seconda progettazione, di cui si dirà più avanti) ma fatturata due volte.
Ciò risulta con ogni evidenza dall’esame delle due note onorari doc. G e H: benché si sia in presenza di un unico contratto, e dello sviluppo di un unico progetto edilizio, la fase del progetto di massima, costituente il 9% della prestazione complessiva è indebitamente fatturata due volte per intero.
A ben vedere, e ciò è indirettamente confermato dal fatto che le due fatture si esprimono in termini di onorari maturati fino a una certa data, tali fatture sono da ritenere alternative e non cumulative, ovvero con l’emissione della seconda, che ha ripreso le medesime prestazioni incluse nella prima, questa è stata superata ed è perciò divenuta priva di oggetto.
In caso contrario si dovrebbe giungere all’inammissibile conclusione che gli attori tentano di farsi pagare due volte la fase della progettazione di massima, benché tale prestazione sia stata eseguita (nel migliore dei casi) una volta soltanto, partendo dalla base di una prima inadeguata progettazione, per la quale nulla è pertanto dovuto.
L’esistenza di un’eventuale pretesa degli attori per la progettazione inerente al fondo di __________ deve pertanto essere esaminata unicamente in base alla nota onorari doc. H.
4.1 Se il contratto è qualificabile come appalto, il diritto al recesso del committente è previsto dall’art. 377 CO, norma che però gli impone di remunerare il lavoro già fatto e di tenere indenne l’appaltatore da ogni danno.
L’eventuale difettosità dell’opera compiuta, che può senz’altro essere identificata nella circostanza che il progetto non ottiene l’approvazione dell’autorità, può modificare la situazione: se l’opera è inservibile il contratto può essere ricusato (art. 368 cpv. 1 CO), se il difetto non è invece irrimediabile il committente ha la scelta tra la riparazione gratuita e la diminuzione della mercede (così in: II CCA 10 maggio 1996 in re arch. F./S.).
4.2 Se, come nella specie, al contratto sono applicabili le norme sul mandato, il diritto di recesso del mandante è addirittura assoluto (art. 404 cpv. 1 CO), così che la pattuizione di una pena convenzionale per tale eventualità è viziata da nullità ex art. 20 CO (DTF 110 II 383; proprio per un mandato d’architetto: II CCA 12 luglio 1996 in re arch. C./L.).
Benché tale norma sia silente sul tema, contrariamente all’art. 377 CO che è esplicito in proposito, non vi è per principio motivo di negare al mandatario la retribuzione delle prestazioni fino a quel punto effettuate (Tercier, L’extinction prématurée du contrat, in: Gauch/Tercier, opera citata, n. 1155 e riferimenti).
Inoltre, secondo l’art. 404 cpv. 2 CO, norma della quale può avvalersi anche l’architetto (DTF 110 II 384; II CCA 12 luglio 1993 in re arch. L/P.; Fellmann, opera citata, n. 55 ad art. 404 CO), il mandatario è tenuto al risarcimento del particolare pregiudizio derivato al mandante dall’intempestiva revoca del mandato (Rep. 1976, pag. 226 e segg.; II CCA 12 luglio 1996 citata), ma solo alla condizione che l’architetto non abbia violato i propri obblighi contrattuali, ovvero se non sia dato al mandante un motivo tale da giustificare la revoca del mandato (DTF 104 II 320 e riferimenti; II CCA 12 luglio 1993 citata).
In questo contesto va inserita la clausola di cui all’art. 1.14.3 della norma SIA 102, invocata dagli attori, secondo cui nel caso di revoca a tempo indebito e senza alcuna colpa imputabile all’architetto, questi è autorizzato ad esigere un supplemento oltre all’onorario dovuto per il lavoro svolto, ammontante al 10% dell’onorario per le prestazioni revocate, o più se il danno documentato è superiore.
5.1 A non averne dubbi, anche il secondo progetto di massima allestito dagli attori non era corretto dal profilo del diritto pianificatorio, circostanza che essi stessi ammettono nel loro gravame (pag. 7).
Gli attori non hanno saputo fornire la prova liberatoria, e addirittura in sede di appello non l’hanno neppure tentata, dal che deve necessariamente discendere l’impossibilità di applicare in loro favore l’art. 1.14.3 della norma SIA 102 già solo per l’esistenza di una colpa a loro carico, così che il supplemento di fr. 18’125.-- richiesto a tal titolo non risulta dovuto.
5.2 Anche volendo ammettere -ma in base agli atti ciò è ben lungi dall’essere stato dimostrato- che le prestazioni effettuate e documentate dagli attori rappresentino, come da loro sostenuto, al 27.5% del totale, il corrispondente onorario di fr. 68’750.-- (pari al 27.5% di quello forfetario di fr. 250’000.--) sarebbe dovuto solo nel caso, non verificatosi, in cui tali prestazioni fossero ineccepibili.
Ciò che invece manca in questa causa è per l’appunto la prova, da fornire necessariamente in forma peritale, da una parte dell’estensione delle prestazioni eseguite dagli attori, e dall’altra della misura in cui queste prestazioni potevano essere utilizzate dai committenti.
Tale lacuna non può evidentemente essere sanata dai semplicistici rilievi degli attori, secondo cui i piani da loro allestiti non sarebbero stati inutilizzabili ma avrebbero potuto essere sistemati con il semplice ridimensionamento dell’appartamento al piano attico di “soli 108 mq” (appello, pag. 7).
In simili circostanze, cioè nell’assenza di qualsivoglia elemento sicuro di giudizio, anche una pronuncia in termini di equità risulta impossibile, di modo che l’unica soluzione praticabile, pur nella consapevolezza che un non quantificabile credito degli attori sussiste, è quella di respingere in toto la pretesa siccome non provata nella sua entità (così in: II CCA 9 dicembre 1994 in re P./I. SA, 21 dicembre 1993 in re arch. R./B.).
Si deve in effetti considerare, come si è già detto (consid. 2), che gli attori in conseguenza dell’art. 8 CC sono di principio gravati dall’onere della prova circa l’esistenza dell’asserito contratto.
In assenza di migliori elementi, che in effetti non esistono in atti, a questo stadio della causa gli attori a sostegno della tesi dell’esistenza del conferimento contrattuale possono unicamente invocare le ammissioni fatte dai convenuti (esplicito, ed in grassetto: appello, pag. 10).
Tali ammissioni vanno tuttavia considerate nella loro globalità (art. 196 CPC), e da esse emerge che nelle manifestazioni di volontà contrattuali dei convenuti erano incluse le pattuizioni secondo cui la retribuzione sarebbe stata corrisposta solo nel caso che il fondo fosse stato venduto a terzi con il progetto approvato, oppure nel caso che l’acquirente avesse conferito un mandato agli attori, e avesse perciò assunto l’obbligo di pagamento.
Da queste manifestazioni di volontà, che devono valere per vere affinché sia ammessa l’esistenza del contratto, risulta perciò che un obbligo dei convenuti al pagamento dell’onorario degli attori sussisteva solo alla condizione che un terzo acquistasse fondo e progetto.
Il verificarsi di tale condizione è quindi incluso in quell’insieme di fatti che gli attori dovevano dimostrare per rendere efficace il diritto ad ottenere il pagamento, e non spettava di conseguenza ai convenuti -stante l’accertamento della pattuizione della condizione- dimostrare che la stessa non si era realizzata.
Ne deve seguire la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili, non avendo i convenuti presentato osservazioni all’appello.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello 3 gennaio 1997 di __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’550.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’600.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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