AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.4
Data decisione, Autorità: 07.04.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00004
Lugano 7 aprile 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.216 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 1° febbraio 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
____________________rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 14’341.15 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno conseguente a incidente della circolazione, domanda ridotta a fr. 11’767.15 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 16 dicembre 1996 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 7 gennaio 1997 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua pretesa per fr. fr. 11’767.15 oltre interessi;
Mentre i convenuti con osservazioni del 27 gennaio 1997 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il 22 luglio 1994 in Territorio di __________ all’altezza dell’incrocio tra via __________ o, la strada principale che collega __________ a __________, e via __________a, la strada secondaria che si diparte da via __________ per condurre a __________, sono entrate in collisione la vettura __________ condotta dall’attore, che si immetteva su via __________ da via __________ in direzione di __________, e la motocicletta __________ condotta dal convenuto __________, che percorreva via __________ in direzione di __________.
B. L’attore sostiene che all’altezza dell’intersezione nella corsia di marcia di via __________ in direzione di __________ vi sarebbe stata una colonna di veicoli ferma ad un semaforo di cantiere che si trovava poco più avanti.
Un automobilista fermo in colonna gli avrebbe fatto segno di effettuare la manovra di immissione in direzione di __________, così che la responsabilità per il sinistro dovrebbe essere attribuita al __________, che indebitamente stava superando sulla sinistra la colonna dei veicoli fermi al semaforo.
Egli, unitamente alla sua assicuratrice RC, sarebbe perciò tenuto al risarcimento del danno, costituito dal costo di riparazione della vettura di fr. 10’693.15, dall’indennizzo per la svalutazione del medesimo di fr. 1’500.-- e dal costo del patrocino preprocessuale di fr. 1’074.--.
C. I convenuti si oppongono alla petizione. Il __________ sarebbe dapprima stato fermo in colonna mentre il semaforo di cantiere era rosso, e sarebbe ripartito sorpassando lecitamente sulla sinistra le vetture rimessesi in movimento allorché il semaforo è passato al verde.
Così facendo egli non si sarebbe avveduto del fatto che l’attore, intrufolatosi in uno spazio vuoto della colonna, si stava immettendo su via __________ tagliandogli la strada.
Vi sarebbe perciò stata violazione del diritto di precedenza del __________ da parte dell’attore, che sarebbe di conseguenza l’unico responsabile del sinistro, e che pertanto non potrebbe pretendere alcun risarcimento.
D. L’attore con le conclusioni ha ridotto la propria pretesa a fr. 11’767.15 oltre interessi.
Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha costatato che l’unica testimone del sinistro sarebbe stata __________, passeggera dell’attore.
Essa avrebbe dichiarato che sulla corsia di via __________ diretta a __________ vi era una colonna di vetture ferme, e che un conducente proveniente da nord avrebbe fatto cenno all’attore di immettersi nel traffico.
Tale dichiarazione sarebbe inconciliabile con le versioni delle parti, che mai hanno parlato di un veicolo proveniente da nord, così che la testimonianza sarebbe nel complesso da ritenere inattendibile.
Ne conseguirebbe l’assenza di una prova certa del fatto che la colonna superata dal __________ era assolutamente ferma, con il che la petizione sarebbe da respingere.
F. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere le sue pretese per fr. 11’767.15 oltre interessi- e di quelle dei resistenti -che chiedono la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Oltre a stabilire un preciso onere probatorio a carico del procedente (II CCA 24 gennaio 1996 in re M. e S./V.R. e W), la norma implica che in caso di colpe concomitanti dei detentori coinvolti il danno deve essere sopportato in rapporto alle colpe rispettive se è dato un nesso di causalità tra la colpa e l’insorgenza del danno (ICCTF 26 agosto 1993 in re M. e R. SA/M. e Z.).
Scopo della norma è quello di concedere al giudice la massima libertà di apprezzamento possibile circa la determinazione dei fatti (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. edizione, Losanna, 1996, n. 2.1 ad art. 86 LCS).
Essa non è comunque inconciliabile con l’art. 90 CPC, secondo la quale il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento a dipendenza delle risultanze di causa, e di questo dà ragione nella sentenza, e con il principio secondo cui l’istanza chiamata a verificare l’apprezzamento operato dal primo giudice non se ne discosterà in assenza di un valido motivo (II CCA 7 aprile 1993 in re V./R. e Z.).
In effetti, come rettamente rammentato dal Pretore, dalle concordanti dichiarazioni delle parti risultava che il contesto in cui inserire tale deposizione era quello secondo cui su via __________ all’altezza della nota intersezione vi era un’unica colonna di veicoli, proveniente da __________ (cioè da sud), e questo in conseguenza di un semaforo di cantiere posto sul cavalcavia a 30-50 metri a nord dell’intersezione (cfr. le foto doc. 9 e 11), mentre la direzione di marcia nord-sud risultava in quel momento libera, verosimilmente in conseguenza del funzionamento del medesimo semaforo.
Ora, se in tale contesto la teste dichiara che “un conducente che proveniva da Nord fece un cenno per indicare al signor __________ che poteva immettersi nel traffico”, è evidente che la teste (o il verbalizzante) è incorsa in una svista o ha confuso nord e sud, e che la corretta lettura della deposizione (come del resto una serie di altre circostanze) può unicamente essere quella secondo cui un automobilista della nota colonna, ha fatto cenno all’attore di immettersi in direzione di __________.
Ed infatti, proprio dalla dichiarazione rilasciata il 16 luglio 1994 dal __________, risulta che ad un certo momento la colonna era ferma in attesa al semaforo. Anche volendo ammettere che egli si sia in un primo tempo arrestato in colonna, dalla sua affermazione secondo cui egli avrebbe iniziato il sorpasso allorché il semaforo è diventato verde si deduce che egli ha superato la colonna che era ancora ferma nell’imminenza di ripartire, dato che l’intersezione dista almeno 30 metri dal semaforo (doc. 11) e visto che solo la testa della colonna può partire al momento in cui appare il verde, e occorrono invece molti secondi affinché le vetture incolonnate a 30 metri di distanza possano mettersi in movimento.
E’ pertanto inevitabile, secondo la comune esperienza, che l’attore abbia potuto effettuare la propria manovra solo in conseguenza del gesto di cortesia di un automobilista della colonna, oppure per il motivo che questi, educatamente, si è fermato ad una certa distanza dal veicolo precedente per lasciare libera l’area dell’intersezione, ma in entrambi i casi a colonna ferma.
La contraria tesi sostenuta in un secondo tempo, secondo cui l’attore si sarebbe infilato tra due vetture in movimento è invece del tutto inverosimile, non essendo pensabile che nell’esiguo spazio esistente tra due veicoli di una colonna che si è appena rimessa in movimento e che intende approfittare del semaforo verde posto poco più avanti, un automobilista non prioritario riesca a sbucare senza entrare in collisione con la vettura che il motociclista sta superando oppure, nella migliore delle ipotesi, senza provocare una brusca frenata del prioritario e il suo tamponamento da parte del successivo automobilista della colonna, episodi che, a non averne dubbi, non si sono in concreto verificati.
Dati questi accertamenti, è addirittura pacifica l’integrale responsabilità del __________ per il sinistro, costituendo il superamento di una colonna ferma, oppure (come erroneamente disattende il giudizio impugnato) che si muove a rilento o a singhiozzo, una manifesta violazione dell’art. 47 cpv. 2 LCS, che prevede a carico del motociclista un divieto di sorpasso addirittura incondizionato allorché, come nella specie, il veicolo che precede effettua una fermata di cortesia per favorire utenti che attendono di potere accedere alla strada principale (Rep. 1985, pag. 27 e segg., in particolare, pag. 28; II CCA 21 marzo 1996 in re C./P. e llcc.).
Dalle tavole processuali non emerge alcun elemento atto a discolpare il __________ ex art. 59 cpv. 1 LCS, ed in particolare, pur ammettendo che l’attore era tenuto ad effettuare la manovra di immissione adottando ogni cautela (cfr. II CCA 22 aprile 1993 in re G./H. e I:), nulla in atti, ad eccezione delle irrilevanti opinioni del __________ sulla velocità a cui l’attore avrebbe effettuato la manovra, depone per un suo comportamento contrario a tale precetto di prudenza: dalla sua destra non proveniva alcun veicolo, e un veicolo della colonna si era arrestato per permettergli l’immissione, di modo che egli in applicazione del principio dell’affidamento (art. 26 LCS) non era tenuto ad aspettarsi il sopraggiungere da sinistra di un motociclista che sorpassava la colonna (Rep. citato, pag. 29).
E’ ben vero che il TRAM con sentenza 2 ottobre 1995 ha annullato la multa di fr. 100.-- inflitta al __________ dal Dipartimento di polizia (doc. 17), ma nessuna norma procedurale vincola il giudice civile agli accertamenti di fatto compiuti da quello amministrativo (Rep. 1985, pag. 137 e riferimento; cfr. invece l’art. 112 CPC per i rapporti tra procedimento civile e giudizio penale di condanna), mentre le valutazioni di diritto possono a loro volta divergere proprio perché fondate su diverse situazioni fattuali, dipendenti dalle differenti istruttorie esperite nei due procedimenti (II CCA 21 marzo 1996 in re C./P. e llcc.), di modo che in definitiva l’esito della procedura contravvenzionale risulta in questa sede ed in questo caso del tutto irrilevante.
6.1 Il convenuto ammette un danno al veicolo dell’attore di fr. 10’698.60 (risposta, punto 5, pag. 3), importo lievemente superiore a quello richiesto dall’attore, che può pertanto essergli interamente attribuito.
Gli interessi al 5% sarebbero dovuti dal giorno del sinistro, di modo anche la richiesta di decorrenza a partire dal 23 settembre 1994 può essere accolta.
6.2 La pretesa per patrocinio preprocessuale di fr. 885.-- non merita per contro protezione, trattandosi in concreto di prestazioni di limitata importanza, intimamente connesse con quelle della presente causa, e pertanto da risarcire nell’ambito dell’indennità per ripetibili ai sensi dell’art. 150 CPC (Rep. 1984, pag. 112), a differenza di quanto avviene ad esempio per i costi della procedura di prova a futura memoria (II CCA 28 aprile 1995 in re L. AG/K. e llcc.) o di quella penale (II CCA 16 agosto 1994 in re P./R.) in relazione alla successiva procedura civile nella quale costituiscono una posizione di danno risarcibile.
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 gennaio 1997 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 16 dicembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:
__________, e __________, sono condannati in solido a pagare a __________, fr. 10’693.15 oltre interessi al 5% dal 23 settembre 1994.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/10 e per 9/10 sono a carico dei convenuti in solido, che, sempre in solido, rifonderanno all’attore complessivi fr. 700.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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