AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.247
Data decisione, Autorità: 21.02.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00247
Lugano 21 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.389 (inc. n. 12'070) della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 16 novembre 1992 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’815.-- oltre interessi al 9,5% a titolo di prezzo della cessione;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 25 novembre 1996 ha accolto, eccezion fatta per il saggio degli interessi di mora, concessi solo nella misura del 5%;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 16 dicembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 20 gennaio 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. In occasione del __________ del 1990 un dipendente dell’attore, appartenente alla rete di vendita __________, e __________ hanno sottoscritto un documento denominato “Reservation-client” avente per oggetto la futura fornitura ad un prezzo di circa fr. 120’000.-- di una vettura __________ (doc. 1).
B. La __________ (in seguito: __________), responsabile della commercializzazione in Svizzera delle autovettura __________, ha successivamente stabilito che solo una parte dei concessionari __________ era autorizzata alla vendita e alla manutenzione dei modelli __________, e di conseguenza i rivenditori al beneficio di una prenotazione ma privi di tale autorizzazione erano tenuti a cedere la prenotazione ad un concessionario autorizzato in cambio di una commissione pari al 10% del prezzo del veicolo (doc. B).
C. Di conseguenza l’attore, non legittimato da __________ alla vendita delle __________ha ceduto la propria prenotazione alla convenuta (doc. C).
Non avendo egli ottenuto il pagamento della predetta commissione, con la presente causa procede per il pagamento di fr. 10’815.-- oltre interessi al 9,5% trattandosi di un rapporto tra commercianti.
D. La convenuta si è opposta alla petizione sostenendo l’inapplicabilità delle condizioni per la cessione delle prenotazioni imposte dall’__________ avendo il dipendente dell’attore __________ spontaneamente chiesto alla convenuta di fornire il veicolo a __________.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore alla luce delle risultanze istruttorie ha in sintesi ritenuto vincolanti per le parti in causa le condizioni stabilite da __________ per la cessione della prenotazione della vettura __________ fornita dalla convenuta al __________.
Dal che l’accoglimento della petizione per i richiesti fr. 10’185.--, somma rimasta incontestata, oltre interessi al consueto tasso del 5% dal 18 ottobre 1991.
F. Con tempestivo gravame datato 16 dicembre 1996 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Dalla deposizione testimoniale di __________ risulterebbe che egli avrebbe ritenuto di acquistare la vettura __________ direttamente da __________, in questo rappresentata da __________ che si era qualificato come dipendente di questa società, e egli avrebbe desiderato che la provvigione spettante al venditore fosse riconosciuta al garage __________, che l’acquirente riteneva essere l’agente ticinese della vettura in questione.
Stando così le cose, il doc. C costituirebbe unicamente quanto necessario per garantire all’acquirente la consegna della vettura in tempi ragionevoli.
In ogni caso, la pretesa non potrebbe essere accolta non essendo stato indicato alcun importo su cui calcolare la richiesta commissione del 10%.
G. Delle osservazioni 20 gennaio 1997 dell’attore, che postula la reiezione dell’appello protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In realtà il preteso vizio di volontà del __________ -che avrebbe inteso acquistare da __________ e non dall’attore- come pure il preteso mancato potere di rappresentanza di __________ -che non avrebbe potuto rappresentare l’attore essendosi dichiarato dipendente di __________ sono questioni del tutto marginali.
In entrambi i casi, infatti, vi sarebbe una situazione di partenza in cui un soggetto giuridico diverso dalla convenuta ha ottenuto dal __________, che peraltro non risulta aver denunciato il contratto per un eventuale errore essenziale circa la persona del venditore (art. 24 cpv. 1 cifra 2 CO), il definitivo consenso all’acquisto di una __________.
La convenuta non ha per il resto mai affermato di avere svolto direttamente le trattative che hanno condotto al contratto, ragione per cui essa è fino a quel momento da ritenere estranea allo stesso.
2.1 Se si dovesse ritenere, come ha fatto il Pretore, che a quel momento il contratto di compravendita della vettura sussisteva tra il __________ e l’attore, sarebbe indiscutibile che la convenuta deve attenersi alle regole di cessione stabilite da __________ e da lei pacificamente accettate (esplicito, oltre alla firma sul doc. C: risposta, punto 3, pag. 3), e pagare perciò all’attore il 10% del prezzo di listino della vettura (doc. D, punto A).
2.2 Ma anche se, come pretende la convenuta, si dovesse ammettere che al momento della firma del doc. C il contratto di compravendita esisteva tra il __________ e __________, dal doc. C si dovrebbe comunque inferire l’obbligo della convenuta al pagamento in favore dell’attore della prevista percentuale.
In tal caso, infatti, stante la pretesa diretta titolarità di __________ sui diritti del venditore, mediante la sottoscrizione da parte di tutte le parti del doc. D, allestito e proposto da __________ medesima, si dovrebbe comunque ritenere che __________ abbia trasferito tale facoltà all’attore, e che questi l’abbia a sua volta ceduta alla convenuta.
La considerazione iniziale deve infatti essere quella secondo cui la convenuta non ha direttamente contrattato con l’acquirente, ma nondimeno gli ha fornito la vettura e ne ha incassato il prezzo.
Dal profilo economico essa ha perciò goduto di un ingiustificato vantaggio, da compensare almeno parzialmente mediante il riconoscimento in favore di chi gli ha offerto l’opportunità di una percentuale sul prezzo di vendita.
Poco importa a questo punto che la vendita sia stata originariamente conclusa da __________ piuttosto che dall’attore, potendosi desumere dal chiaro tenore del doc. C la volontà di tutte queste parti di far profittare l’attore della parziale compensazione del vantaggio ottenuto dalla convenuta.
A questa soluzione non osta l’argomentazione -peraltro non esplicitamente sollevata dalla convenuta- secondo cui l’acquirente avrebbe saputo dell’esistenza della provvigione, e avrebbe perciò desiderato farne profittare l’agente __________ ticinese.
In primo luogo la pretesa volontà del __________ era rivolta ad altra persona (il garage __________ di __________), e comunque essa è giuridicamente irrilevante, non potendosi da una parte ammettere in base agli atti un diritto dell’acquirente di influenzare la destinazione della parte del prezzo di vendita adibita a provvigioni secondo gli usi interni della rete di vendita __________, e non potendosi d’altra parte nemmeno conferire rilevanza alla corrispondente promessa che avrebbe formulato il venditore __________che se a mente della convenuta non poteva rappresentare l’attore, nemmeno poteva d’altra parte formulare a nome di __________ promesse di ristorni di parte del prezzo di vendita, o comunque se tale promessa è stata espressa in sede precontrattuale, essa non ha più trovato riscontro nel contratto definitivo.
Né miglior sorte può essere riservata all’affermazione della convenuta secondo cui il doc. C avrebbe costituito unicamente una formalità necessaria ad assicurare all’acquirente la pronta consegna del veicolo (appello, punto 7, pag. 8), essendo tale avventurosa tesi, che costituisce in pratica un’eccezione di simulazione nei confronti dei doc. C e D, rimasta allo stadio di puro parlato.
La risposta non può che essere negativa, dato che la prova del fatto che la richiesta soma di fr. 10’815.-- corrisponde al 10% del prezzo di listino della vettura non era necessaria in assenza di un’esplicita contestazione di questa circostanza nell’allegato responsivo della convenuta (art. 170 cpv. 2 CPC).
In ogni caso nel doc. 1 appare quale valore approssimativo dell'autoveicolo l'importo di fr. 120'000.--
Ne deve seguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 dicembre 1996 ____________________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all’attore fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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