AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.240
Data decisione, Autorità: 15.04.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00240
Lugano 15 aprile 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile OA.95.39 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 27 dicembre 1988 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 22’000.-- oltre accessori e la condanna del convenuto al pagamento di fr. 224’000.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno, domanda aumentata a fr. 368’596.-- oltre interessi in corso di causa;
Domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 12 novembre 1996 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello 9 dicembre 1996 con richiesta di assistenza giudiziaria chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di disconoscere il debito limitatamente a fr. 10’000.-- e di condannare il convenuto al pagamento di fr. 368’596.-- oltre interessi;
Mentre il convenuto con osservazioni del 7 febbraio 1997 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Richiamato il decreto 4 febbraio 1997 di questa Camera che ha concesso all’attore l’assistenza giudiziaria per la procedura di appello,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il convenuto, già dipendente dell’attore, l’ha escusso per fr. 22’000.-- oltre accessori in relazione a supposte pretese per provvigioni.
Il 16 dicembre 1988 la Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo notificato all’attore il 16 dicembre 1987.
B. Con la petizione del 27 dicembre 1988 l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito in questione, sostenendo di averlo parzialmente soluto per mezzo di due pagamenti di fr. 5’000.-- ciascuno e di poterlo per il resto compensare con una sua pretesa di risarcimento danni.
Il convenuto avrebbe in effetti utilizzato piani di proprietà dell’attore relativi all’edificazione del fondo n. __________di __________ per ottenere in proprio il mandato.
In questo modo l’attore avrebbe perso onorari, da quantificare peritalmente, per almeno fr. 224’000.--, importo del quale egli ha chiesto la condanna del convenuto.
C. Nella risposta del 10 febbraio 1989 il convenuto si è opposto alla petizione ribadendo l’esistenza del proprio credito -i due versamenti di fr. 5’000.-- sarebbero avvenuti a titolo di gratifica- e contestando qualsivoglia addebito relativo all’asserita indebita utilizzazione di progetti allestititi dall’attore.
Sarebbe inoltre priva di fondamento e supporto probatorio la pretesa di fr. 224’000.--.
D. L’attore in sede di conclusioni ha aumentato la propria pretesa a fr. 368’596.-- oltre interessi.
Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi ed eccezioni, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che i due pagamenti di fr. 5’000.-- sarebbero avvenuti a titolo di gratifica, così come sostenuto dal convenuto, di modo che sarebbe da confermare l’esistenza dell’intero debito di fr. 22’000.-- oltre interessi.
Quo alla pretesa di risarcimento dell’attore, il primo giudice è giunto alla conclusione che il convenuto avrebbe effettivamente utilizzato i piani di proprietà dell’attore in maniera lesiva del suo diritto d’autore, e che su tale base, con lievi modifiche di dettaglio, sarebbe stato realizzata la costruzione di 40 unità abitative dalla __________ (in seguito: __________).
Il comportamento dell’attore configurerebbe nel contempo violazione dell’obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro, violazione del diritto d’autore e atto di concorrenza sleale.
Nondimeno la petizione dovrebbe essere respinta, non potendosi identificare il danno dell’attore con il valore della propria prestazione, così come richiesto nella presente causa, e non potendosi nemmeno ammettere un nesso di causalità adeguata tra il mancato incasso della propria prestazione -riconducibile semmai alla mancanza di finanziatori disposti a promuovere il progetto- e l’agire del convenuto.
F. Delle argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la petizione, e di quelle del resistente, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Ed in effetti l’istruttoria ha dimostrato che l’origine del progetto realizzato va ricercata sicuramente nell’opera dell’attore, al punto che si può parlare di sostanziale identità.
Più ancora che dalla perizia, che comunque è inequivocabile, il riscontro dell’origine comune dei progetti viene fornito proprio dall’iter burocratico seguito dal “nuovo” progetto, che avvalendosi delle autorizzazioni concesse a quello dell’attore, in modo da farsi approvare come semplice variante del progetto precedente, ha in pratica sottoscritto in forma ufficiale una professione di identità che non più essere smentita in questa sede dal convenuto con sterili ed apodittiche affermazioni del contrario (cfr. l’incarto richiamato dal Municipio di __________, relativo all’approvazione della variante nel 1987).
E’ altresì incontestabile il fatto che l’utilizzo dell’opera dell’attore da parte del convenuto sia avvenuto in maniera indebita, ovvero senza il consenso dell’attore e con colpa del convenuto, non potendo questi seriamente affermare di non essere stato a conoscenza del diritto dell’attore e non essendo neppure stata dimostrata l’esistenza della necessaria autorizzazione dell’avente diritto.
Il punto di questione della presente causa consiste perciò nella soluzione del quesito a sapere se all’attore in conseguenza dell’agire del convenuto sia derivato un danno risarcibile, e se questo danno sia stato correttamente addotto e dimostrato dall’avente diritto.
L’attore negli allegati introduttivi ha identificato il proprio danno con l’onorario che egli avrebbe potuto guadagnare e che invece non ha percepito (petizione, punto 4, pag. 4), ovvero con il valore del suo lavoro (replica, punto 4, pag. 6).
La medesima impostazione è stata mantenuta nelle conclusioni, dove l’attore a seguito delle risultanze peritali ha aumentato a fr. 380’596.-- la pretesa per il proprio mancato guadagno (pag. 20).
Il Pretore ha respinto la pretesa, ritenendo che l’attore non avrebbe incassato il proprio onorario non già in conseguenza dell’agire del convenuto, ma per il fatto di non avere trovato un finanziatore per la realizzazione del progetto (consid. 7, pag. 9).
Egli non avrebbe inoltre dimostrato che sarebbe stato possibile vendere a terzi il progetto, e comunque il danno non potrebbe essere identificato con l’onorario di progettazione.
Sarebbe stata ipotizzabile un’azione in restituzione del guadagno conseguito dal convenuto, ma l’attore non avrebbe nemmeno accennato ad una simile eventualità (consid. 7, pag. 10).
Si tratta di argomentazioni che non possono essere condivise.
L’art. 9 cpv. 3 LCSl prevede le medesime possibilità, e la possibilità del risarcimento del danno è altresì data da un’applicazione diretta degli art. 41 e segg. CO, oppure dalla loro applicazione in materia responsabilità contrattuale (in concreto quella del lavoratore ex art. 321e CO) in virtù del rinvio di cui all’art. 99 cpv. 3 CO.
4.1 Secondo l’art. 42 cpv. 1 CO chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova.
Per determinare il danno occorre analizzare quale sia stata l’effettiva diminuzione patrimoniale subita dal leso in conseguenza dell’agire del danneggiante, ritenuto che il danno consiste appunto nella differenza tra la situazione patrimoniale del leso in conseguenza del danneggiamento e quella che sarebbe intervenuta in assenza dell’evento che ha causato il danno (DTF 104 II 199; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo, 1979, vol. 1, pag. 84; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 62; Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 1, 2. edizione, Zurigo, 1958, pag. 41 e 42).
L’art. 42 cpv. 2 CO deroga a tale principio, statuendo che il danno di cui non può essere provato il preciso importo è stabilito dal prudente criterio del giudice, avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato.
L’art. 42 cpv. 2 CO costituisce però una norma a carattere eccezionale, ed è applicabile unicamente quando il danno non possa essere dimostrato nel suo ammontare per mancanza di prove sull’entità esatta del pregiudizio o per l’impossibilità di esigere ragionevolmente l’assunzione delle prove necessarie perché ciò comporterebbe oneri e difficoltà sproporzionati (DTF 105 II 89; Rep. 1988, pag. 287; Brehm, Berner Kommentar, n. 47 ad art. 42 CO).
4.2 Chiedendo il risarcimento del guadagno che egli non ha potuto conseguire a seguito dell’agire dannoso del convenuto, l’attore chiede il risarcimento di un cosiddetto “lucrum cessans” (Von Thur/Peter, opera citata, pag. 85).
Contrariamente a quanto avviene per il “damnum emergens”, il cui computo è di regola possibile sulla base di elementi assolutamente concreti, il computo del “lucrum cessans” implica un’indagine retrospettiva riferita ad un’ipotesi che non si è realizzata a causa del verificarsi dell’evento dannoso, allo scopo di determinare la presumibile evoluzione della prospettiva di guadagno di cui viene chiesto il risarcimento (Brehm, opera citata, n. 70 ad art. 41 CO).
Il danno, in altre parole, deriva dall’impossibilità, quale conseguenza dell’evento dannoso, di svolgere una particolare attività lucrativa, o di concludere determinate transazioni che avrebbero comportato un certo utile per la parte danneggiata. Nell’ambito contrattuale quest’ultima eventualità viene in pratica a coincidere con il cosiddetto interesse positivo del leso all’esecuzione del contratto (DTF 117 II 277).
4.3 Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non è perciò incompatibile con la nozione di danno ai sensi dell’art. 41 e segg. CO l’identificazione da parte dell’attore del danno medesimo con l’onorario che poteva essere richiesto per il lavoro da lui svolto sino a quel punto (DTF 63 II 277; Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2. edizione, vol. 2, Basilea, 1996, pag. 1044), e addirittura sarebbe stata ipotizzabile a livello teorico una richiesta volta al risarcimento dell’intero guadagno che l’attore avrebbe potuto trarre portando a buon fine l’intero mandato.
Il pregiudizio subito dall’attore è in questo particolare caso quantificabile con esattezza, ma anche se così non fosse il caso, la pretesa non dovrebbe per questo solo motivo essere respinta, tornando applicabile secondo dottrina e giurisprudenza il disposto eccezionale di cui all’art. 42 cpv. 2 CO (Troller, opera citata, pag. 1043 e 1044 e riferimenti; Dessemontet, Les dommages-intérêts dans la propriété intellectuelle, in: Jdt, 1979, I, pag. 339 e 340).
Ci si deve perciò chiedere se, secondo la comune esperienza e l’ordinario andamento delle cose, l’agire illecito del convenuto era atto a causare o a favorire l’evento dannoso (DTF 112 II 42; II CCA 4 febbraio 1994 in re P./P. e llcc, 21 maggio 1993 in re M./C. e llcc.; Brehm, opera citata, n. 122 e segg. ad art. 41 CO; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, Berna, 1975, pag. 55 e segg.).
La risposta è nella specie senza dubbio affermativa.
Per l’ammissione del necessario nesso di causalità è in effetti sufficiente la considerazione che già solo per il fatto che il progetto dell’attore era specificatamente stato concepito ad uso del fondo n. __________ del comune di __________, l’utilizzo illecito di tale progetto da parte del convenuto su tale fondo ha reso impossibile all’attore il conseguimento dei propri onorari per il lavoro svolto.
Inoltre, va ritenuto che l’avvenuta approvazione del progetto, di dimensioni inusuali, da parte dell’autorità lo rendeva estremamente attrattivo per potenziali investitori, ed infatti, a riprova di ciò, proprio quel medesimo progetto è stato acquisito e realizzato dal promotore __________, di modo che mal si comprende l’argomentazione del giudizio impugnato secondo cui l’attore non avrebbe provato la possibilità di rivendere la sua opera a terzi.
Né va su questo tema sopravvalutato il fatto che un potenziale cliente dell’attore ha rinunciato al progetto per non aver ottenuto i necessari finanziamenti: il presente contenzioso va in effetti inserito nel contesto di un epoca di forte espansione del settore immobiliare in Ticino, in cui era di conseguenza relativamente semplice trovare i finanziamenti per un nuovo progetto (in tal senso: deposizione __________ di modo che non può essere negata la causalità dell’agire del convenuto sulla base di questa sola considerazione.
Il perito ha quantificato il valore delle prestazioni effettuate dall’attore in complessivi fr. 380’596.-- (perizia, pag. 12), suddividendo tra “prestazioni accertate attraverso la documentazione prodotta” (fr. 287’444.--) e “prestazioni non prodotte ma che sono ritenute necessarie per l’allestimento del progetto definitivo” (fr. 93’152.--).
L’effettuazione di queste seconde prestazioni non vuole essere messa in discussione in questa sede, e del resto il convenuto stesso non ha sollevato particolari obiezioni sugli importi indicati dal perito.
Nondimeno, la corrispondente pretesa dell’attore non può essere accolta, essendo la stessa fondata su circostanze di fatto -ovvero ben determinate prestazioni da parte sua (perizia, pag. 11)- che egli non ha specificamente addotto e delle quali non si trova riscontro negli atti di causa, e che perciò non sono state sottoposte al necessario contraddittorio (art. 74 lit. a CPC).
La pretesa dell’attore può per contro essere ammessa per fr. 287’444.--, mentre del tutto infondata risulta in proposito l’invocazione del convenuto che ritiene proceduralmente inammissibile l'aumento della domanda originaria delle norme sulla modifica e l’estensione dell’azione, dovendosi ammettere in questo caso una semplice e lecita estensione della domanda originaria ex art. 75 lit. b in base al medesimo complesso di fatti (II CCA 16 gennaio 1997 in re S./A., 13 giugno 1995 in re L./E.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art 75, n. 5).
In effetti, il dibattimento finale si è svolto il 10 gennaio 1995 mentre la sentenza è stata emanata solo il 12 novembre 1996, ed in materia di atto illecito e di diritto d’autore è effettivamente applicabile il termine di prescrizione di un anno ex art. 60 CO (ZR 1991, pag. 33 e segg.).
Tuttavia a giusta ragione il Pretore non ha considerato la possibilità della prescrizione della pretesa attorea, non essendo la relativa eccezione stata sollevata nel processo di prime cure, ovvero prima dell’emanazione della sentenza, e non potendo egli supplirvi d’ufficio (art. 142 CO).
L’eccezione non può essere considerata neppure a questo stadio della causa, costituendo essa manifestamente un’inammissibile novità ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 321, n. 7 e 9).
Ad ogni buon conto, l’eccezione si rivela comunque infondata nella misura in cui, grazie alla concorrenza di più azioni, la pretesa dell’attore può essere riconosciuta anche in quanto introdotta come azione di risarcimento del danno contrattuale conseguente a violazione del dovere di fedeltà del lavoratore, azione che -nella per il convenuto migliore delle ipotesi- soggiace al termine di prescrizione di 5 anni di cui all’art. 128 cifra 3 CO.
Il Pretore ha in effetti accertato sulla base della deposizione __________ che i due versamenti di fr. 5’000.-- effettuati dall’attore e attestati dai doc. B e C sono avvenuti a titolo di gratifica natalizia, mentre l’appellante su questo punto si limita a ribadire che ciò non sarebbe stato provato e -manifestamente a torto- che la teste non avrebbe dichiarato nulla al riguardo.
Premesso che la mancanza della causale di pagamento sulle ricevute doc. B e C deve per principio nuocere all’attore, che non può fornire la prova certa dell’avvenuto pagamento del debito posto in esecuzione, per il versamento del dicembre 1982 è addirittura manifesto che si tratta del pagamento di una gratifica e non di altro, stante la precisa deposizione della teste.
Per il pagamento del dicembre del 1981 non vi è la medesima sicurezza, anche se gli indizi ritenuti dal Pretore (identità della cifra e periodo del pagamento) farebbero ritenere la medesima causale. Ma anche se -come afferma l’appellante- si volesse ritenere non provata la tesi della gratifica, ciò non significherebbe ancora che il pagamento è avvenuto in conto del debito posto in esecuzione, così che rimarrebbe altrettanto non provata anche la tesi del pagamento sostenuta dall’attore, con la conseguenza della conferma del debito posto in esecuzione.
Il credito del convenuto, per capitale ed interessi sino al 27 dicembre 1988, ammonta a complessivi fr. 23'833.-- che, per compensazione con il maggior credito dell'attore, viene qui accertato per inesistente.
Il credito finale dell'attore, per il quale l'appello viene parzialmente accolto, risulta così di fr. 263'611.-- (fr. 287'444.-- ./. fr. 23'833) oltre interessi al 5% dal 27 dicembre 1988.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 9 dicembre 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 novembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:
Di conseguenza:
1.1 E’ accertata l’inesistenza del debito di fr. 22’000.-- oltre interessi dell’arch. __________, nei confronti di __________, di cui all’esecuzione promossa con il precetto esecutivo n. __________del 16 dicembre 1987 dell’UEF di Lugano, circ. 2.
1.2 __________, è condannato a pagare all’arch. __________ la somma di fr. 263’611.-- oltre interessi al 5% dal 27 dicembre 1988.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 4’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 4’500.--
sono a carico dell’attore, e per esso dello Stato, per 3/10, e del convenuto per 7/10, il quale rifonderà all’attore fr. 3’500.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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