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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.237
Data decisione, Autorità: 05.02.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00237
Lugano 5 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile OA.96.24 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 6 febbraio 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 10’000.-- oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, che il Pretore con sentenza 18 novembre 1996 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 9 dicembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni 20 gennaio 1997 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il convenuto ha escusso l’attrice in base ad un documento denominato “Vereinbarung” (doc. 1), dal quale deduce un credito in proprio favore di complessivi fr. 47’000.--, importo per il quale ha ottenuto con sentenza 15 febbraio 1996 del segretario assessore della Pretura di Bellinzona il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’attrice al precetto esecutivo in oggetto.
B. Con la petizione l’attrice ha chiesto il disconoscimento del proprio debito limitatamente a fr. 10’000.-- oltre accessori, sostenendo che per tale importo il convenuto avrebbe rinunciato al proprio credito in conseguenza delle mutate circostanze, segnatamente del fatto che l’attrice non aveva conseguito la qualificazione al torneo per la promozione in lega nazionale A nella stagione 1994/1995.
Il convenuto si è opposto alla petizione affermando che la rinuncia alla somma in questione sarebbe stata subordinata alla condizione, non verificatasi, del pagamento in suo favore di tutti gli arretrati dovutigli entro la fine del 1994.
C. Il Pretore nel giudizio impugnato sulla base delle testimonianze assunte ha ritenuto che il convenuto avrebbe incondizionatamente accettato la prospettata riduzione di fr. 10’000.-- delle sue pretese, ed ha di conseguenza ammesso la petizione.
D. Con l’appello in rassegna il convenuto chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore avrebbe in sostanza male valutato le prove in atti, giungendo all’errata conclusione secondo cui il convenuto avrebbe incondizionatamente accettato la prospettata riduzione delle sue spettanze.
E. Delle osservazioni della resistente, che conclude per la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Anche in questa sede la causa verte sulla questione a sapere se il convenuto abbia o meno acconsentito alla riduzione di fr. 10’000.-- delle proprie pretese contrattuali in occasione di un colloquio svoltosi nel dicembre del 1994 con alcuni membri del comitato dell’attrice presso la sede della società.
Il teste __________ ha chiaramente affermato che il convenuto in occasione dell’incontro decisivo ha accettato la prospettata riduzione senza porre condizioni (“Quella sera __________ non aveva posto condizioni per dare il suo accordo alla proposta di riduzione”).
Il teste ha aggiunto che secondo lui “era comunque evidente che a __________ dovevano essere pagati gli importi pattuiti, dedotti i fr. 10’000.-- accettati in diminuzione”, ma a non averne dubbi si tratta di una personale (ed irrilevante) deduzione del teste, che oltretutto è solo l’ovvia constatazione della sostanza dei rapporti contrattuali tra le parti dopo la modifica, e non della riprova dell’avvenuta tacita pattuizione di una condizione risolutiva legata al pagamento degli arretrati entro un certo termine.
Analoga lettura deve essere data alla deposizione del teste __________.
Anch’egli ha dapprima confermato l’assenso del convenuto alla riduzione del proprio credito per poi aggiungere “Penso che __________ avesse posto come condizione per l’accettazione dell’accordo il pagamento del residuo sugli arretrati. In ogni caso per me era sottinteso che gli arretrati dovevano essere pagati”.
Tale affermazione del teste più che costituire un’ammissione in forma dubitativa, come non del tutto propriamente ritenuto dal Pretore, rappresenta piuttosto, anche in questo caso, una soggettiva deduzione del teste.
Del resto, come già rilevato in precedenza, tale deduzione deve essere letta correttamente: è perfino banale il rilievo secondo cui chi rinuncia a parte del proprio credito “condiziona” in cuor suo tale rinuncia al pagamento della parte a cui non ha rinunciato. Tale “condizione” è però già implicita negli accordi tra le parti (ed infatti entrambi i testi hanno giustamente ritenuto sottinteso l’obbligo dell’attrice al pagamento della rimanenza) e non assurge perciò da sola a condizione contrattuale ai sensi degli art. 151 e segg. CO.
Diverso sarebbe il caso se il convenuto avesse effettivamente vincolato la propria disponibilità al pagamento del saldo in suo favore entro una certa data, cioè ad un’ulteriore e nuova circostanza di fatto e non solo al preesistente obbligo contrattuale dell’attrice di pagare la rimanenza.
La pattuizione di una vincolo di tal genere, una vera e propria condizione risolutiva ex art. 154 CO, non è però stata provata dal convenuto che vi era tenuto.
Ne deve seguire la conferma dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal Pretore.
Ne segue la reiezione del gravame.
Non si prelevano tasse o spese.
Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 9 dicembre 1996 __________ è respinto.
II. La tassa di giustizia in fr. 450.-- e le spese in fr. 50.--, già anticipate dall'appellante restano a suo carico.
Egli rifonderà all’attrice fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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