AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.234
Data decisione, Autorità: 06.05.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00234
Lugano 6 maggio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa per mercedi e salari -inc. no. DI.96.56 della Pretura del distretto di Leventina- promossa con istanza 21 giugno 1996 da
rappr. da__________ __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11’700.- lordi in conseguenza di un contratto di lavoro (indennità per lavoro notturno);
domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con sentenza 20 novembre 1996 ha integralmente respinto;
Appellante l’istante con atto di appello 29 novembre 1996, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la parte convenuta con osservazioni 9 dicembre 1996 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
A. Con lettera 19 dicembre 1991 la __________ di __________, ente con personalità giuridica propria, ha confermato a __________ la sua assunzione in qualità di infermiera CRS presso il nosocomio a partire dal 1. aprile 1992: la sua attività sarebbe stata essenzialmente quella di infermiera durante i turni di notte (80% ca.), ritenuto che nel caso in cui fosse stato però necessario un suo impiego durante il giorno la direzione avrebbe senz’altro tenuto conto delle sue esigenze (doc. N).
B. Con istanza 21 giugno 1996 la dipendente ha chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento di fr. 11’700.- lordi.
L’istante sostiene che fino al 1. gennaio 1994, benché lavorasse solo di notte, la sua retribuzione sarebbe stata identica a quella di un’infermiera con il suo stesso grado di occupazione (80%), ma facente i turni di giorno: ne deduce perciò che le indennità per lavoro notturno (fr. 5.- l’ora o fr. 50.- per notte) non le erano state corrisposte. Di qui la presente richiesta, volta all’ottenimento di quelle indennità, in particolare per le 2’340 ore (234 notti, mediamente di 10 ore ciascuna) da lei effettuate dal 1. aprile 1992 al 31 dicembre 1993.
C. La convenuta si è opposta a tali richieste, affermando come in realtà l’istante fosse stata assunta in ragione dell’80% del salario dovuto a un’infermiera CRS impiegata di giorno; in altre parole, il suo tasso d’occupazione -cioè il suo orario lavorativo- non corrispondeva all’80% di quello delle sue colleghe, ma era inferiore e meglio corrispondeva a circa il 72%, ritenuto che il rimanente 8% circa andava a compensare le indennità per lavoro notturno: di conseguenza, queste ultime andavano considerate come comprese nel salario base.
D. Con sentenza 20 novembre 1996 il Pretore ha respinto l’istanza, senza caricare alle parti né la tassa di giustizia, né le spese e compensando le ripetibili.
Il giudice di prime cure, preso atto che nel periodo in questione l’istante aveva lavorato meno di un’infermiera impiegata di giorno all’80% (e meglio il 69.23%) pur percependo la medesima remunerazione, ha concluso che la differenza a suo favore (10.77%) fosse costituita dalle indennità per lavoro notturno, che in effetti corrispondevano a circa fr. 50.- per notte: ne discendeva che l’importo relativo alle indennità era già stato regolarmente versato alla dipendente. Egli ha quindi esaminato se la richiesta dell’istante non potesse comunque essere accolta per mora della convenuta, ed in particolare per il fatto che la datrice di lavoro avesse violato un eventuale obbligo contrattuale di impiegare la lavoratrice nella misura dell’80% in termini di tempo, concludendo tuttavia per la negativa: da un lato non era in effetti risultato che le parti avessero pattuito un accordo in tal senso e dall’altro l’istante non aveva comunque dimostrato di aver offerto le sue prestazioni nella misura dell’80% del tempo e che la controparte le avesse per contro rifiutate.
E. Con appello 29 novembre 1996 l’istante chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
A suo parere, la tesi fatta propria dal Pretore, secondo cui essa dovesse essere pagata in ragione dell’80% di quanto guadagnava un’infermiera di giorno, rispettivamente che dovesse lavorare per circa il 72% in ordine di tempo, era del tutto errata: innanzitutto ritiene che l’analisi logica e grammaticale dell’accordo di cui al doc. N lasciasse intravedere un tempo di occupazione dell’80%; i giorni di vacanza erano inoltre stati calcolati in funzione di un’occupazione in misura dell’80% e non del 72%; in caso di sostituzione del personale l’indennità per lavoro notturno veniva del resto versata a parte, ciò che nei suoi confronti non era invece avvenuto; il mancato versamento dell’indennità per lavoro notturno era oltretutto già stata riscontrata in altri due casi; sintomatico era inoltre il fatto che solo dopo l’inizio del contenzioso la controparte avesse provveduto a rettificare i certificati di salario fiscali dell’istante, evidenziando ora in maniera separata l’indennità notturna ed altrettanto significativo era che dal 1. gennaio 1994 il contratto di lavoro della dipendente fosse stato “messo in regola”, nel senso che, oltre a lavorare l’80% in ordine di tempo, l’istante percepiva anche le indennità per lavoro notturno.
F. Delle osservazioni 9 dicembre 1996 della parte convenuta con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Il fatto che il direttore della convenuta -non però, a quanto pare, la controparte- abbia dato all’accordo una diversa interpretazione (teste __________ p. 2 “avevamo inteso l’assunzione della signora __________ per quanto concerne la rimunerazione, pari all’80% di stipendio e non di tempo lavorativo”) non toglie che in base al principio dell’affidamento il senso attribuibile allo stesso fosse un altro, e meglio quello di un suo impiego all’80% in ordine di tempo.
A prescindere dal fatto se l’aggiunta della parola “ca.”, accanto al suo obbligo d’impiego all’80%, non possa già costituire un preventivo accordo tra le parti circa la possibilità di aumentare rispettivamente ridurre, a dipendenza delle circostanze, l’orario di lavoro (e con ciò la remunerazione), è comunque evidente che la corresponsione degli importi pretesi dall’istante (l’80% di quanto percepito da un’infermiera di giorno, nonché le indennità per lavoro notturno) poteva esserle riconosciuta unicamente nel caso in cui essa avesse effettivamente svolto l’80% delle ore effettuate da una sua collega impiegata di giorno: nel caso contrario, la sua remunerazione doveva essere ridotta.
2.1 Nel caso di specie, l’istruttoria ha chiaramente provato che un’infermiera impiegata di giorno era tenuta a svolgere mediamente 182 ore lavorative al mese (cfr. il calcolo allegato alla deposizione __________); un’infermiera impiegata all’80% avrebbe perciò dovuto effettuarne 145.6.
Ora, dal “calcolo per la determinazione del salario dell’istante” (allegato nel plico doc. 1)- calcolo non contestato dalle parti- è per contro risultato che l’istante aveva un orario lavorativo di 126 ore al mese (12 notti di 10.5 ore ciascuna), il che tuttavia le garantiva una retribuzione pari a quella di un’infermiera impiegata di giorno all’80% (escluse però le indennità per lavoro notturno): fatte le debite proporzioni, in termini di tempo il suo impiego era quindi del 69.23% rispetto all’orario “normale”; per questo motivo, il Pretore aveva concluso che il rimanente 10.77% fosse costituito dall’indennità per lavoro notturno.
2.2 Esaminando però concretamente le cifre, si arriva a un risultato leggermente diverso.
Nel mese di aprile 1992 all’istante venne versato un salario base lordo di fr. 4’176.50 (80% del salario base “normale” di fr. 5’220.55): avendo però la dipendente -come detto- lavorato solo in misura del 69.23%, la sua retribuzione “a tempo” avrebbe dovuto essere di fr. 3’614.20 (69.23% di fr. 5’220.55); poiché l’indennità per lavoro notturno ammontava a fr. 600.- (12 notti a fr. 50.- per notte), quel mese la dipendente avrebbe così dovuto percepire fr. 4’214.20 lordi (fr. 3’614.20 + fr. 600.-) e non solo fr. 4’176.50: ovvio quindi che una parte del salario dovuto (in aprile 1992: fr. 37.70) non sia stato versato alla dipendente. Analoghe considerazioni valgono per i mesi seguenti.
Nel periodo aprile 1992 - dicembre 1993 gli importi non pagati alla dipendente si fissano perciò complessivamente in fr. 446.70 lordi (aprile-giugno 1992 fr. 37.70 al mese, luglio-dicembre 1992 fr. 28.35 al mese, gennaio-giugno 1993 fr. 19.40 al mese, luglio-dicembre 1993 fr. 7.85 al mese), somma che le deve pertanto essere riconosciuta quale indennità per lavoro notturno non pagata.
Ciò posto, buona parte delle censure sollevate dall’appellante nel suo gravame possono essere ritenute evase e comunque perdono di ogni rilevanza: il fatto che innanzitutto i giorni di vacanza siano stati a suo tempo calcolati in funzione di un’occupazione dell’80% (doc. O) e non del 72% è stato spiegato dall’estensore del calcolo con un errore da parte sua (teste ____________________ p. 6); il fatto che in caso di sostituzione del personale l’indennità per lavoro notturno fosse versata a parte non toglie che la stessa poteva anche essere concessa -come è in effetti avvenuto nella fattispecie- senza esporla in maniera differenziata nel conteggio mensile; è vero che il mancato versamento dell’indennità per lavoro notturno era già stato riscontrato in altre due occasioni, segnatamente nel caso delle infermiere __________ e __________: anche in quei casi però -le dipendenti stesse l’hanno confermato nelle loro deposizioni testimoniali (verbale p. 1, rispettivamente p. 5)- tale indennità non venne versata siccome compensata da un maggior tempo libero (e di conseguenza con una corrispondente diminuzione dell’orario di lavoro); il fatto che solo dopo l’inizio del contenzioso la controparte abbia provveduto a rettificare i certificati di salario fiscali dell’istante, evidenziando ora in maniera separata l’indennità notturna, non prova assolutamente nulla, se non che in precedenza la convenuta aveva allestito dei conteggi errati, a cui poneva finalmente rimedio. Il fatto infine che dal 1. gennaio 1994 il contratto di lavoro della dipendente venne “messo in regola”, nel senso che oltre a lavorare l’80% in ordine di tempo all’istante venivano concesse anche le indennità per lavoro notturno, trova la sua spiegazione nella nuova situazione giuridica venutasi a creare a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento cantonale organico sulle case per anziani (ROCA), a cui anche la convenuta ha aderito e con le nuove possibilità di sussidiamento di cui l’istituto ha potuto beneficiare.
Quanto alla tesi sostenuta in prima sede dall’istante, secondo cui l’importo di fr. 11’700.- doveva in ogni caso esserle riconosciuto per mora della datrice di lavoro, segnatamente per il fatto che quest’ultima non aveva fatto in modo che la dipendente potesse essere impiegata, come pattuito, nella misura dell’80% in ordine di tempo, si può tranquillamente rimandare alle pertinenti considerazioni esposte nel querelato giudizio.
Così, mentre è provato che in due o tre occasioni l’istante aveva chiesto alla convenuta lumi in merito alla sua retribuzione ed in particolare circa le modalità di calcolo dello stipendio (testi __________ p. 3 e __________ p. 5), dagli atti di causa non si è assolutamente potuto evincere che essa abbia chiesto o addirittura preteso di essere impiegata in maniera superiore alle 126 ore al mese: non essendovi quindi alcuna mora da parte del datore di lavoro, è a ragione che il Pretore ha respinto tale richiesta.
Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura di appello (art. 417 lett. e CPC e art. 343 cpv. 3 CO); nulla osta, per contro all’attribuzione di un’indennità per ripetibili, questa Camera -contrariamente al giudice di prime cure- non ravvisando in effetti nella fattispecie le premesse per derogare al principio secondo cui esse vanno poste a carico della parte soccombente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 29 novembre 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 20 novembre 1996 della Pretura del distretto di Leventina, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
§ Di conseguenza la __________, è condannata a versare a __________, la somma di fr. 446.70 lordi.
II. Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura d’appello. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 350.- a titolo di parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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