AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.230
Data decisione, Autorità: 27.02.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00230
Lugano 27 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.843 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 30 dicembre 1993 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 10’170.55.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice e l’iscrizione in via definitiva sui fogli PPP del fondo base n. __________di __________, di proprietà di __________ di un’ipoteca legale di pari importo complessivo;
Domande avversate da __________, che ha postulato la reiezione della petizione, mentre __________ non vi ha preso posizione, e che il Pretore con sentenza 5 novembre 1996 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 26 novembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione nei confronti di __________;
Il quale con osservazioni del 21 gennaio 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice in qualità di subappaltante della fallita __________, sostiene di avere fornito e posato ferro d’armatura nel cantiere di cui al mappale n. __________di __________ sul quale in seguito è stata costituita una proprietà per piani.
A mente dell’attrice i lavori sarebbero terminati a fine agosto/inizio settembre del 1992, e il credito complessivo relativo alle quote di PPP _________ _________, di proprietà di __________ sarebbe di fr. 10’170.55 oltre interessi, somma per la quale l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti, e l’iscrizione in via definitiva sui fondi in questione delle ipoteche legali provvisorie.
B. __________ non ha risposto alla petizione.
L’11 marzo 1994 è stata pubblicata sul FUSC la sua avvenuta radiazione dal registro di commercio in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC dopo che la procedura di fallimento era stata sospesa per mancanza di attivo.
C. __________ (in seguito: il convenuto) nel proprio allegato responsivo ha contestato il credito vantato dall’attrice, che non sarebbe comunque da lui dovuto in assenza di rapporto contrattuale, ritenendo che lo stesso non sarebbe provato.
Dai bollettini di lavoro risulterebbe unicamente la fornitura di materiale, e non anche l’effettuazione di prestazioni lavorative delle quali nulla sarebbe dato di sapere.
L’ipoteca legale non potrebbe inoltre essere iscritta a causa della tardività della richiesta, risultando in data 28 agosto 1992 unicamente la fornitura di materiale, ma non anche l’esecuzione di lavoro.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, dopo aver dichiarato decaduta la vertenza nei confronti di __________, ha rilevato che il convenuto non sarebbe debitore della richiesta mercede, non esistendo un rapporto contrattuale con l’attrice.
In ogni caso la pretesa, puntualmente contestata dal convenuto, sarebbe da respingere, non essendo stata adeguatamente comprovata, mentre la richiesta iscrizione dell’ipoteca legale definitiva dovrebbe essere disattesa già solo per la tardività dell’istanza, non essendo stata provata l’esecuzione di lavori il 25 agosto 1992, ultimo giorno utile per salvaguardare il termine di cui all’art. 839 cpv. 2 CC.
E. Con l’appello l’attrice postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione relativamente all’iscrizione sui fondi del convenuto delle richieste ipoteche legali definitive.
In primo luogo il Pretore avrebbe a torto ritenuto intempestiva la richiesta di iscrizione dell’ipoteca legale, disattendendo l’esistenza e la portata del doc. B, dal quale risulterebbe l’esecuzione di lavori il 28 e il 31 agosto 1992 da parte di tre operai, due dei quali avrebbero confermato la circostanza in sede testimoniale. Sarebbe per contro errata, e smentita dai doc. I 18 e I 19, l’affermazione della convenuta secondo cui i lavori sarebbero stati sospesi già il 24 luglio 1992.
Sempre a torto, inoltre, il Pretore non avrebbe ritenuto provato il credito dell’attrice. Le fatture da lei emesse, relative a fornitura e posa del ferro d’armatura, non sarebbero mai state contestate dalla committente __________ o dalla direttrice dei lavori __________. Irrilevante sarebbe pertanto l’inesistenza di una liquidazione finale, che del resto l’attrice non effettua mai, non essendo il suo lavoro più visibile al momento della completazione dell’opera complessiva.
F. Nelle osservazioni del 21 gennaio 1997 il convenuto ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Contrariamente all’opinione del convenuto, quell’accordo è da qualificare come appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO e non invece quale compravendita ex art. 184 e segg. CO.
L’istruttoria ha infatti dimostrato che la prestazione dell’attrice non si limitava alla sola fornitura di ferri per cantiere, ma includeva anche la loro lavorazione in magazzino per prepararli alle esigenze particolari del cantiere e la loro posa in loco (cfr. il predetto doc. A; deposizioni __________, __________, __________), prestazioni che eccedono manifestamente la semplice fornitura di materiale ma che concorrono invece alla realizzazione di un risultato assimilabile al concetto di opera secondo l’art. 363 CO (cfr. la casistica in: Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, 1996, n. 27 e 29).
L’appaltatore che chiede il pagamento della propria mercede ai sensi degli art. 363 e segg. CO sopporta l’onere della prova quo all’esistenza e all’entità del vantato diritto (per tante: II CCA 26 settembre 1996 in re M. SA/C.). Quando, come nella specie, viene pattuito un prezzo unitario, all’appaltatrice incombe la prova del quantitativo fornito (II CCA 8 agosto 1996 in re S. SA/D.; Gauch, opera citata, n. 917).
A fronte della pretesa dell’attrice, il convenuto nella risposta di causa ne ha negato la natura stessa di mercede di appaltatrice, questione già evasa al considerando 1, mentre ha per contro ammesso, entro i limiti di cui al doc. C dell’inc. n. 158/92/G, l’avvenuta fornitura di materiale, invitando per il resto l’attrice a fornire la prova della propria pretesa.
Dall’insieme degli atti processuali questa Camera, contrariamente all’opinione del Pretore, matura il convincimento della sussistenza del credito dedotto in causa.
Da una parte è ben vero che solo per una minima parte delle prestazioni contrattuali in questione l’attrice dispone dell’importante mezzo di prova costituito dai bollettini di consegna firmati dalla committente (Gauch, opera citata, n. 920 e 921; cfr. il predetto doc. C dell’inc. 158/92 G; doc. I7 della richiamata causa inc. n. 432/93, pag. 2), ed è altresì vero che non risulta nemmeno essere stata eseguita una perizia giudiziaria sull’ammontare della pretesa dell’appaltatrice (ammesso che essa fosse in concreto fattibile), mezzo di prova di regola privilegiato in materia di appalto.
Queste apparenti lacune non sono tuttavia insanabili, potendosi il libero convincimento del giudice (art. 90 CPC) fondare sul complessivo apprezzamento di ogni altro mezzo di prova ammesso dal codice di rito, non esistendo per legge alcuna presunzione della preminenza di un mezzo di prova rispetto ad un altro (II CCA 26 maggio 1996 in re P./H.; per la perizia: Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994, pag. 161).
Nel caso di specie è di decisiva importanza l’esame del rapporto tra l’attrice e la sua committente __________
Risulta così che a fronte di una fatturazione tempestiva e molto dettagliata delle prestazioni effettuate dall’attrice (cfr. i doc. E, F, G, I 1-I 10 del richiamato incarto n. 432/93, contenenti la descrizione, i quantitativi e il peso di ogni tipo di ferro fornito e posato), la committente non ha mai sollevato contestazioni di sorta, ma al contrario il 27 luglio 1992 ha esplicitamente promesso il pagamento dello scoperto esistente fino a quel momento (doc. I 19) e quel medesimo giorno, a riprova di quella professione di debito, ha emesso tre vaglia cambiari per complessivi fr. 25’950.-- (doc. I 11, I 12, I 13).
Del resto non va disatteso che nell’ambito del medesimo contratto di appalto la committente aveva già incondizionatamente pagato precedenti fatture dell’attrice per fr. 86’647.55 (doc. D dell’inc. 158/92/G), e che essa nella presente causa quando ancora ne aveva la possibilità nulla ha intrapreso per contestare la pretesa ivi dedotta.
Se ne giunge alla conclusione che il mancato pagamento da parte della committente del saldo richiesto dall’attrice era dovuto unicamente ad una questione di indisponibilità economica, senza che vi fosse però qualsivoglia contestazione sull’entità e sulla qualità delle prestazioni della procedente, che devono al contrario ritenersi siccome esplicitamente ammesse.
Stante la sostanziale ammissione da parte della committente delle richieste dell’attrice, ben poca cosa valgono le generiche contestazioni del convenuto, estraneo a quel contratto e che pertanto ha forzatamente dovuto limitarsi a contestazioni di carattere cautelativo, che più che essere tali sono a ben vedere un semplice invito alla controparte a dimostrare la sostanza del proprio credito. Invito destinato tuttavia a cadere nel vuoto, in assenza di migliori e più circostanziate contestazioni, potendosi l’attrice senza dubbio prevalere delle probanti ammissioni della sua committente, cioè quella parte destinata per contratto alla ricezione, alla verifica e al pagamento della di lei prestazione (sulla forza probante delle ammissioni del committente o di persone dell’arte delegate alla verifica della prestazione: II CCA 26 settembre 1996 in re M./C., 26 aprile 1996 in re P./H.).
Ciò premesso, ci si potrebbe chiedere se la fattura del 28 agosto 1992 di fr. 3’607.10 (doc. I 10 dell’inc. 432/93) non debba avere un diverso destino per essere stata emessa posteriormente al riconoscimento di debito 27 luglio 1992 della committente.
La risposta può anche in questo caso essere favorevole all’attrice, non discostandosi da una parte dalla rigorosa precisione delle fatture precedenti, e non essendovi nemmeno in questo caso state contestazioni di sorta da parte della committente.
Si deve perciò in definitiva ritenere accertata l’esistenza dell’asserito credito complessivo di fr. 47’526.35 (da ripartire sulle singole quote di comproprietà sia per quanto concerne questa causa che per quella di cui all'incarto congiunto e meglio come appare dal dispositivo) oltre interessi al 5% -l’attrice, se non tardivamente con le conclusioni (pag. 3), non ha addotto alcuna circostanza di fatto che giustificherebbe la concessione di un saggio più elevato- a far tempo dal 18 novembre 1992, data dell’istanza di iscrizione in via supercautelare dell’ipoteca legale.
4.1 Giusta l’art. 839 cpv. 2 CC l’iscrizione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve essere fatta al più tardi entro tre mesi dal compimento dell’opera, cioè da quando tutti i lavori oggetto del contratto sono stati eseguiti e l’opera può essere consegnata. Il termine di tre mesi è perentorio ed è salvaguardato con l’iscrizione provvisoria di cui agli art. 961 cpv. 1 e 2 CC, e 22 cpv. 4 ORF (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2. edizione, Zurigo, 1982, n. 697 e 739).
Determinante ai fini della decorrenza del termine trimestrale è il giorno in cui tutte le opere che formano parte costitutiva del contratto sono state portate a termine (DTF 106 II 25; Schumacher, opera citata, n. 612).
Lavori di piccola entità o di secondaria importanza che sono stati deliberatamente posticipati dall’artigiano o dall’imprenditore, così come ritocchi, sostituzioni di parti difettose dell’opera prestata ed eliminazione di altri difetti non appartengono al completamento del lavoro principale (DTF 106 II 25, 102 II 208; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. edizione, Berna, 1996, n. 2884a).
Determinanti sono invece i lavori indispensabili per il funzionamento dell’opera, indipendentemente dal tempo impiegato e dai relativi costi (I CCA 19 febbraio 1997 in re T. SA/F.; Schumacher, opera citata, n. 617 e 621).
4.2 Dalla documentazione annessa alla fattura del 28 agosto doc. I 10 si apprende che il 25 agosto 1992 ha avuto luogo la fornitura e messa in opera di 1326 kg di ferro, mentre altri 424 kg sono stati forniti il successivo 28 agosto.
Da detti documenti risulta l’effettuazione di prestazioni attinenti all’opera (sistemazione esterna e realizzazione della struttura per un cordolo in cemento armato), e non di lavori di subordinata importanza.
Dai fogli di controllo della ditta attrice risulta ancora che tra il 28 e il 31 agosto 1992 tre operai hanno prestato complessivamente 51 ore di lavoro sul cantiere in questione (doc. I 16).
Tanto basta, a mente di questa Camera, per considerare tempestive ex art. 839 cpv. 2 CC le istanze di iscrizione di ipoteca legale presentate dall’attrice il 18 novembre 1992.
Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Le spese della procedura di prima sede vanno ripartite in parti uguali tra le parti, con compensazione delle ripetibili, per avere l’attrice indebitamente richiesto l’accertamento dell’esistenza del credito e la condanna al pagamento del medesimo anche nei confronti del convenuto (così il petitum 1b a pag. 6 della petizione).
In questa sede il convenuto è per contro quasi interamente soccombente, in misura da giustificare l’accollo di tutte le spese e delle ripetibili.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 25 novembre 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 5 novembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
E’ fatto ordine all’Ufficio del registro fondiario di Lugano di procedere all’iscrizione in via definitiva in favore di __________, delle seguenti ipoteche legali dell’artigiano gravanti le unità PPP di cui al fondo base n. __________di __________ di proprietà di __________:
fr. 4’324.85 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 1992 a carico del fol PPP n. __________;
fr. 5’845.70 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 1992 a carico del fol PPP n. __________.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 330.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 350.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attrice fr. 400.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto Lugano, sezione 3, e all’Ufficio del registro fondiario di Lugano.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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