AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.222
Data decisione, Autorità: 16.01.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00222
Lugano 16 gennaio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, vicepresidente Zali e Pellegrini, quest’ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, escluso
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.95.00855 (già 13'362) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 29 agosto 1985 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13’744.- oltre interessi e in subordine di fr. 8’619.- oltre accessori, per pretese derivanti da un contratto di lavoro;
domande avversate dalla convenuta, che ha postulato l’integrale reiezione della petizione, e sulle quali il Pretore con sentenza 29 ottobre 1996 si è così pronunciato:
La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza la convenuta __________, è condannata a versare a __________, fr. 8’619.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 15 aprile 1985.
La tassa di giudizio in complessivi fr. 1’000.- e le spese, da anticipare come di rito, sono a carico dell’attore per 1/3 e a carico della convenuta per 2/3. Questa rifonderà all’attore fr. 550.- per ripetibili parziali.
Appellante la parte convenuta con atto di appello 19 novembre 1996 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia accolta nella misura espressa nei considerandi;
mentre la parte attrice con osservazioni 2 dicembre 1996 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto A. Il 1° luglio 1984 __________ è entrato alle dipendenze della ditta __________ di __________: il suo contratto di lavoro, di durata indeterminata, prevedeva una retribuzione mensile lorda di fr. 2’500.- calcolata per 13 mensilità (doc. A), somma aumentata l’anno successivo a fr. 2’750.-.
Con scritto 15 aprile 1985 la datrice di lavoro ha comunicato al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato (doc. B).
B. Con petizione 29 agosto 1985 __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 13’744.- oltre interessi, ritenendo ingiustificato il suo licenziamento in tronco: egli pretende perciò la rifusione dei salari di aprile e maggio 1985 (fr. 5’500.-), l’indennità per le vacanze arretrate 1984 (fr. 2’500.-) e 1985 (fr. 1’200.-), la tredicesima 1985 (fr. 1’200.-) e gli straordinari (fr. 3’344.-).
In via subordinata, nel caso in cui fosse tuttavia riconosciuto il carattere giustificato di quel provvedimento, riduce le sue pretese a fr. 8’619.- oltre accessori, somma che corrisponde al salario per la prima quindicina del mese di aprile 1985 (fr. 1’375.-), alle vacanze 1984 (fr. 2’500.-) e 1985 (fr. 700.-), alla tredicesima 1985 (fr. 700.-) ed alle ore straordinarie (fr. 3’344.-).
C. Con risposta 25 novembre 1985 la convenuta si è opposta alla petizione, postulandone l’integrale reiezione.
A suo dire, non vi sarebbe stato alcun licenziamento in tronco dell’attore, la rescissione del contratto essendo stata consensuale: il dipendente, infatti, a seguito del rifiuto di un aumento salariale, aveva definitivamente abbandonato il posto di lavoro, di modo che la lettera di licenziamento del 15 aprile altro non costituiva se non l’accettazione da parte della datrice di lavoro dell’offerta di rescissione formulata per atti concludenti dal dipendente. Nulla perciò era più dovuto all’attore.
Ad altra conclusione non si potrebbe del resto giungere nemmeno se si dovesse ritenere che il contratto fosse eventualmente stato disdetto unilateralmente (legittimamente o meno) dalla convenuta: le richieste di controparte -di cui era in particolare contestata quella per ore straordinarie- erano infatti infondate ed in ogni caso compensate dai danni (doc. 3-7) che l’attore aveva cagionato alla datrice di lavoro.
D. In replica e in duplica, come pure in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
E. Con sentenza 29 ottobre 1996 il Pretore, in accoglimento della subordinata, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 8’619.- oltre interessi, caricando la tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le spese per 1/3 all’attore e per il resto alla convenuta, che è stata pure condannata a rifondere fr. 550.- per parti di ripetibili.
Il giudice di prime cure, dopo aver attentamente esaminato la fattispecie, è giunto alla conclusione che il contratto di lavoro era stato rescisso il 15 aprile 1985 in maniera consensuale, la disdetta di cui al doc. B non essendo che la conferma di tale accordo. Nondimeno, dato che le pretese poste in compensazione dalla convenuta erano del tutto infondate, le richieste formulate in via subordinata dall’attore dovevano essere accolte: quella per vacanze arretrate, in quanto non era stato provato se ed eventualmente in quale misura il lavoratore ne avesse goduto in precedenza; quella per straordinari, poiché l’attore aveva provato di aver effettuato parecchie ore straordinarie nel periodo 1984/85, pur non essendo stato in grado di quantificarle in dettaglio; quelle per il salario dal 1° al 15 aprile 1985 e per tredicesima 1985, siccome non contestate dalla controparte.
F. Con appello 19 novembre 1996 la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia accolta nella misura espressa nei considerandi.
L’appellante ritiene innanzitutto che la controparte, in applicazione dell’art. 329d cpv. 2 CO, non poteva pretendere nulla per vacanze arretrate, in quanto avrebbe potuto tranquillamente effettuarle nel periodo di disdetta; nulla -sempre a suo dire- era parimenti dovuto per straordinari, l’attore non avendo assolutamente allegato (ancor prima di averlo provato) la loro effettiva entità; dagli importi riconosciuti alla controparte, che erano da ritenersi lordi, dovevano inoltre essere detratti i contributi sociali nella misura dell’8.8%; trattandosi infine di una causa relativa ad un contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 20’000.-, si imponeva di annullare il giudizio di primo grado su tasse e spese, l’art. 343 cpv. 3 CO prescrivendo imperativamente la gratuità di tali procedure.
G. Delle osservazioni 2 dicembre 1996 della parte attrice con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto 1. A questo stadio della lite non è più contestato che la rescissione del contratto, avvenuta il 15 aprile 1985, sia stata consensuale e non unilaterale: tale questione, del tutto pacifica, non può perciò più essere oggetto di disamina da parte di questa Camera (ICCA 25 giugno 1984 in re O./O.; IICCA 16 ottobre 1992 in re O./G., 12 luglio 1993 in re L./P., 10 febbraio 1994 in re E./R., 18 novembre 1996 in re M. Spa/A. e lc., 9 gennaio 1997 in re F. I. Spa/N. Est.).
2.1 La giurisprudenza, richiamandosi all’art. 329d cpv. 2 CO, ha già avuto modo di precisare che finché dura il rapporto di lavoro le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni: questa norma imperativa di legge viene meno nel momento in cui il contratto prende fine solamente qualora il datore di lavoro non è più in grado di far eseguire l’obbligo delle vacanze in natura (DTF 101 II 285).
Lo scopo della disposizione è quella di preservare la salute del lavoratore e la sua attitudine al lavoro. Ne discende che l’obbligo di accordare le vacanze può trasformarsi in un’indennità pecuniaria solo quando la loro esecuzione diventa impossibile e questo è il caso quando, avuto riguardo alla fine del rapporto di lavoro, manca il tempo per effettuare le vacanze (DTF 106 II 153; JAR 1981 p. 170; SOG 1995 p. 16; IICCA 18 febbraio 1993 in re P./T.D. SA, 2 novembre 1993 in re L./C.).
Nel caso di specie, le parti -come accennato in precedenza- si sono accordate per una rescissione consensuale ed immediata (cioè senza l’ossequio del termine di disdetta) del rapporto di lavoro. In tali circostanze è del tutto chiara l’impossibilità per il dipendente di effettuare in natura le vacanze arretrate prima della fine del contratto, data che in effetti, nel caso particolare, coincideva proprio con quella dell’accordo di rescissione (cfr. IICCA 21 luglio 1993 in re B./B.): tale impossibilità implica per il datore di lavoro l’obbligo di compensare in denaro le vacanze arretrate.
2.2 Quanto agli importi concretamente dovuti all’attore a questo titolo, il Pretore gli aveva riconosciuto fr. 2’500.- per i 6 mesi di lavoro svolti nel 1984 e altri fr. 700.- per i 3 mesi e 1/2 nel 1985. La censura dell’appellante, che in sostanza contesta siccome eccessivi tali importi, merita, almeno parzialmente, di essere accolta.
Mentre la questione circa la deduzione degli oneri sociali (cfr. IICCA 13 marzo 1995 in re M./D; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 3 ad art. 329d CO) verrà affrontata più oltre (cons. 5), per quanto riguarda l’ammontare dell’indennità per vacanze dovuta a un lavoratore con 4 settimane di vacanza all’anno, la dottrina e la giurisprudenza hanno avuto modo di stabilire che essa può essere concretamente calcolata moltiplicando per 8.33% i salari globali che il datore di lavoro ha versato nel periodo corrispondente (Streiff/Von Känel, op. cit., N. 10 ad art. 329d CO; Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna 1990, N. 3 ad art. 329d CO; GVP 1990 p. 133; IICCA 21 luglio 1993 in re B./B., 13 marzo 1995 in re M./D.). Tale modalità di calcolo è senz’altro preferibile a quella (meno precisa) proposta dall’appellante, che, una volta determinato il numero di giorni di vacanza arretrati a favore del dipendente, li aveva monetizzati tenendo conto che in media venivano svolti 22 giorni di lavoro al mese.
L’indennità per vacanze per i 6 mesi del 1984 ammonta quindi a fr. 1’353.65 (8.33% di fr. 16’250.-) e per i 3 1/2 mesi del 1985 a fr. 801.75 (8.33% di fr. 9’625.-).
3.1 Secondo l’art. 321c cpv. 1 CO qualora le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello convenuto o d’uso o stabilito mediante contratto collettivo, il lavoratore è tenuto a prestare le ore supplementari nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede; tale principio vale anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non ha espressamente ordinato al lavoratore di eseguire dette ore. Di regola, inoltre, il lavoratore che esegue ore supplementari senza che il proprio datore di lavoro ne sia preventivamente informato, deve dargliene avviso appena possibile, pena la perenzione dei suoi diritti (Rehbinder, Commentario bernese, N. 2 ad art. 321c CO).
Solo con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro straordinario, entro un periodo adeguato, mediante un congedo di durata almeno corrispondente. In assenza di un simile accordo -da stipularsi nella forma scritta- il datore di lavoro deve pagare per il lavoro straordinario il salario normale più un supplemento di almeno un quarto (art. 321c cpv. 3 CO; IICCA 11 febbraio 1994 in re G./B. SA, 25 agosto 1994 in re M./C., 14 novembre 1994 in re P./G. SA; Rehbinder, op. cit., N. 3 ad art. 321c CO).
Relativamente all’onere della prova del numero delle ore supplementari, che incombe al lavoratore, occorre evidenziare che, qualora si stabilisca che il lavoratore ha regolarmente eseguito ore supplementari, il loro compenso non è subordinato alla prova di ogni singola ora, ma piuttosto il numero di queste sarà stimato applicando per analogia l’art. 42 cpv. 2 CO (IICCA 6 febbraio 1992 in re R./M. SA, 18 febbraio 1993 in re P./T.D. SA, 11 febbraio 1994 in re G./B. SA, 25 agosto 1994 in re M./C., 14 novembre 1994 in re P./G. SA, 18 novembre 1996 in re M./T. SA; Rehbinder, op. cit., N. 3 ad art. 321c CO; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 10 ad art. 321c CO).
Quando, come appunto nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CO, la legge riserva al giudice il libero apprezzamento, questi ai sensi dell’art. 4 CC è tenuto ad applicare le regole del diritto e dell’equità: il giudice che decide secondo equità deve perciò tener conto di tutte le circostanze particolari ed importanti della fattispecie concreta. L’autorità di appello può riesaminare una tale valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento siano manifestamente ingiuste o inique (DTF 109 II 391 cons. 3; IICCA 25 marzo 1992 in re R./P. SA, 18 febbraio 1993 in re P./T.D. SA).
3.2 Nel caso di specie l’istruttoria ha chiaramente provato che l’attore aveva svolto a più riprese e con una certa continuità ore straordinarie: ne fanno stato la testimonianza __________, ove si dice che “__________lavorava con interesse ed impegno e lo vedevo in ditta già al mattino presto e vi rimaneva fino a sera tardi, abbastanza spesso, non tutti i giorni, per studiare i libri inerenti agli impianti elettrici” (verbale p. 1) e quella del teste __________il quale riferisce da un lato che “per fare ciò tutti i giorni si fermava in fabbrica, come del resto lo facevo io ed il sig. __________, dopo il normale termine del lavoro. E ciò per parecchi mesi” (verbale p. 4) e dall’altro che “gli straordinari ... erano molto frequenti, anche al sabato e la domenica” (verbale p. 7); il fatto che il teste __________abbia precisato che l’attore lavorava spesso fino a mezzanotte, anche se iniziava un po’ più tardi al mattino (verbale p. 7), non contraddice in alcun modo l’effettuazione di ore straordinarie da parte sua: in effetti, sommando le ore di lavoro da lui svolte al mattino -anche se talora ridotte- e quelle effettuate al pomeriggio fino alla mezzanotte, ne risultava un impiego di tempo ben superiore alle 9 ore previste contrattualmente.
La quantificazione effettiva delle ore straordinarie, così chiaramente accertate, non è tuttavia stata possibile, in quanto da un lato l’attore non era tenuto a timbrare le schede di controllo (testi __________ p. 6 e 7; __________ p. 6), mentre dall’altro non sono stati versati agli atti i conteggi (forse neppure esistenti per quanto concerneva l’attore) che venivano allestiti da ogni dipendente (teste __________p. 6) prima dell’introduzione dell’obbligo di controllo orario.
La stima fatta dal Pretore, che in pratica gli ha riconosciuto ore straordinarie per poco più di un mese di lavoro nel periodo di 9 1/2 mesi di impiego (con una media di circa un’ora straordinaria al giorno), appare tutto sommato ragionevole e per nulla arbitraria, se da un lato si pensa come le testimonianze hanno accertato un suo impegno supplementare quotidiano (o quasi) e se dall’altro si tien conto che lo stesso era avvenuto in una fase in cui il lavoro (anche straordinario) da parte di tutte le maestranze era indispensabile per poter rendere operativo al più presto lo stabilimento da poco impiantato (cfr. teste __________, p. 3).
L’importo riconosciuto in primo grado viene perciò confermato, ritenuto che non è arbitrario ipotizzare che fr. 2’000.- siano stati maturati nel 1984 e la rimanenza nel 1985.
Lo stesso dicasi per la quota parte di tredicesima mensilità 1985, che deve tuttavia essere corretta da fr. 700.- a fr. 802.10 (fr. 2’750.- : 12 x 3.5).
Essendo tuttavia pacifico che il lavoratore può pretendere dal datore di lavoro unicamente somme al netto dei contributi sociali (IICCA 21 luglio 1993 in re B./B., 9 novembre 1995 in re S. SA/M.) -questi ultimi non spettando in effetti al lavoratore, bensì agli istituti sociali, che, se del caso, li potranno incassare separatamente- dalle cifre così ottenute bisognerà dedurre i contributi per AVS, AI, IPG, AD, AINF, nonché per la cassa pensione (IICCA 9 novembre 1995 in re S. SA/M.; Rehbinder, op. cit., N. 14 e 16 ad art. 322 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, N. 5 ad art. 322 CO).
Nel caso di specie, visto il doc. 1, nel 1984 i contributi sociali ammontano al 6.5% del salario lordo, mentre nel 1985 (con l’aggiunta del contributo per IPG e per la cassa pensione) gli stessi corrispondono ad una quota dell’8.8%.
1984 vacanze fr. 1’353.65
straordinari fr. 2’000. --
fr. 3’353.65 lordi
./. 6.5% fr. 218. --
fr. 3’135.65 netti
1985 vacanze fr. 801.75
salario 1-15/4 fr. 1’375. --
tredicesima fr. 802.10
straordinari fr. 1’344. --
fr. 4’322.85 lordi
./. 8.8% fr. 380.40
fr. 3’942.45 netti
complessivamente, quindi, fr. 7’078.10 netti, oltre interessi.
La giurisprudenza ha infatti precisato che i disposti di cui all’art. 343 cpv. 2-4 CO risultano pacificamente applicabili anche alle procedure che sono iniziate prima del 1° gennaio 1989, data della loro entrata in vigore (Rehbinder, op. cit., N. 3 ad art. 343 CO; DTF 115 II 30; IICCA 6 luglio 1993 in re M. S).
Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese per la procedura di appello. Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che per la loro fissazione si è tenuto conto che l’appellante, nonostante il suo particolare petitum di appello -la cui formulazione appare al limite della ricevibilità- aveva ammesso il principio di dover versare alla controparte fr. 1’892.40, pari alla tredicesima ed al salario per la quindicina di aprile 1985 (comprensivi delle deduzioni per oneri sociali dell’8.8%), cosicché il valore litigioso in seconda sede ammontava in definitiva a fr. 6’726.60.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19 novembre 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 29 ottobre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, è così riformata:
La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza la convenuta __________, è condannata a versare a __________, fr. 7’078.10 oltre interessi al 5% a far tempo dal 15 aprile 1985.
Non si prelevano né tasse, né spese; compensate le ripetibili.
II. Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura di appello.
L’appellante rifonderà alla controparte fr. 250.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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