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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.221
Data decisione, Autorità: 30.01.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00221
Lugano 30 gennaio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.00353 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 13 dicembre 1993 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11'907.- oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatrice, nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 25 ottobre 1996 ha accolto.
Appellante il convenuto che, con atto di appello 18 novembre 1996, chiede in via principale l'annullamento del querelato giudizio con il rinvio degli atti al Pretore ed, in via subordinata, la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l'appellata con osservazioni 30 dicembre 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto
che l'attrice agisce in giudizio per il pagamento di fr. 11'907.- oltre interessi al 9 % dal 1 dicembre 1992 a seguito delle opere di isolamento termico e verniciatura effettuate presso la casa di proprietà del convenuto a __________ (doc. A, B);
che il convenuto si è opposto alla petizione eccependo dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, delle discrepanze tra i prezzi inizialmente pattuiti e quelli fatturati, nonché dei difetti dell'opera;
che il Pretore con sentenza 25 ottobre 1996 ha accolto la petizione per il credito capitale, riducendo gli interessi moratori al 5 % a far tempo dall'8 dicembre 1992;
che a mente del primo Giudice l'istruttoria ed, in particolare, le audizioni testimoniali avrebbero confermato il buon fondamento delle pretese attoree;
che con l'appello il convenuto postula in via principale l'annullamento della sentenza pretorile ed il rinvio degli atti al Pretore, in via subordinata la reiezione della petizione, con protesta di spese e ripetibili;
che l'appellante, non patrocinato in prima sede, ritiene di non essere stato in grado di proporre e discutere le sue ragioni con la necessaria chiarezza e perciò il Pretore avrebbe dovuto diffidarlo a munirsi di un patrocinatore con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC),
che postula pertanto l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 143 cpv. 1 CPC;
che comunque, anche dal profilo materiale, il Pretore avrebbe disatteso le risultanze istruttorie circa le valide contestazioni sollevate dal committente e, inoltre, la pretesa dell'appellata difetterebbe del necessario supporto probatorio;
che con osservazioni 30 dicembre 1996 l'appellata chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
che per quanto concerne l'esercizio della capacità processuale ("Postulationsfähigkeit") al Giudice compete un notevole potere di apprezzamento, giustificato dalla sua particolare conoscenza delle circostanze concrete oggettive e soggettive relative alla lite e alla personalità delle parti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 39, n.12);
che il Pretore nel caso specifico non ha ritenuto opportuno ammonire il convenuto a farsi rappresentare da un avvocato e non lo ha quindi giudicato incapace di condurre il processo;
che questa Camera non ritiene che il Pretore abbia abusato del suo potere d'apprezzamento;
che però, allorquando il Giudice considera una parte non patrocinata in grado di difendere le proprie ragioni, dovrebbe avere un occhio di riguardo nei confronti della stessa rendendosi garante del rispetto delle norme di procedura civile, o perlomeno applicandole come farebbe in presenza di un patrocinatore;
che in casu all'udienza preliminare l'appellante si è associato alla perizia ed al sopralluogo (cfr. verbale 4 luglio 1994);
che le prove offerte dalle parti in quella sede sono state tutte ammesse dal Pretore con ordinanza 13 ottobre 1994;
che dopo avere assunto i testi notificati il Pretore, con ordinanza 16 giugno 1995, ha assegnato all'appellante un termine di 30 giorni per presentare eventuali quesiti peritali, mentre l'appellata aveva espressamente rinunciato sia al sopralluogo che alla perizia;
che l'appellante, dal canto suo, con lettera 13 luglio 1995 ha presentato, come meglio poteva, i quesiti peritali ossequiando il termine assegnatogli;
che il primo Giudice, senza nemmeno intimare i quesiti alla controparte, ha inserito il relativo scritto dell'appellante nella sezione "corrispondenza diversa" dell'incarto;
che di conseguenza l'appellata, ignorando che i quesiti peritali erano stati tempestivamente inoltrati, con lettera 11 settembre 1995 ha richiesto la fissazione del dibattimento finale, esperito il 19 gennaio 1996;
che il sopralluogo è stato semplicemente dimenticato;
che peraltro con lo scritto 13 luglio 1995 l'appellante aveva in pratica mantenuto sia la richiesta di sopralluogo che quella dell'allestimento di una perizia, prove entrambe ammesse dal Pretore con ordinanza 13 ottobre 1994;
che quindi il Giudice di prime cure, negando di fatto all'appellante l'assunzione dei mezzi di prova richiesti ed ammessi ha commesso una crassa violazione del suo diritto di essere sentito (art. 4 Cost., art. 84 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 84, no. 6);
che di conseguenza la sentenza e tutti gli atti di procedura successivi allo scritto 13 luglio 1995 dell'appellante sono nulli ai sensi dell'art. 142 cpv. 1 CPC litt. b CPC e l'incarto va ritornato al Pretore per la prosecuzione dell'istruttoria nel rispetto della procedura di rito;
che le tasse e le spese d'appello restano a carico dello Stato che rifonderà all’appellante Fr. 300.- per ripetibili di questa sede dal momento che la nullità della sentenza è la conseguenza di una condotta della causa processualmente scorretta da parte del primo giudice;
Per i quali motivi,
richiamate la TOA e la TG
dichiara e pronuncia
I. La sentenza 25 ottobre 1996 del Pretore di Lugano, sezione 2, nonché gli atti di procedura successivi alla lettera 13 luglio 1995 dell'appellante sono dichiarati nulli.
II. L'incarto viene ritornato al Pretore per la prosecuzione dell'istruttoria ai sensi dei considerandi.
III. La tassa di giustizia e le spese della procedura d'appello di complessivi fr. 200.- vengono poste a carico dello Stato, che rifonderà a __________ Fr. 300.- per ripetibili d’appello.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sez. 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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