AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.220
Data decisione, Autorità: 16.01.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00220
Lugano 16 gennaio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari CL.95.270 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 15 dicembre 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 6’870.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro, domanda aumentata a fr. 10’520.-- oltre accessori in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 1° novembre 1996 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 14 novembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza;
Mentre l’istante nelle osservazioni del 25 novembre 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di ripetibili.
Richiamato il decreto 18 novembre 1996 del Presidente di questa Camera che ha concesso l’effetto sospensivo al gravame;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante ha iniziato a lavorare per la convenuta il 1° settembre 1995 nell’ambito di un programma occupazionale sussidiato dall’Ufficio cantonale del lavoro.
Il 18 ottobre 1995 la convenuta ha disdetto il contratto di lavoro con effetto immediato, adducendo gravi inadempienze dell’istante e la sua sostanziale inidoneità al genere di lavoro in questione (doc. B).
B. Ritenendo ingiustificato tale provvedimento, l’istante, che ha trovato una nuova occupazione a partire dal 1° gennaio 1996, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 6’870.-- oltre interessi, corrispondenti alla differenza sul salario pattuito per il mese di settembre, e al salario di ottobre e novembre del 1995.
C. All’udienza di discussione del 2 febbraio 1996 la convenuta si è opposta all’istanza, confermando gli addebiti di cui alla lettera di licenziamento, e precisando che la sanzione sarebbe inoltre stata essenzialmente motivata dal fatto che essa, all’insaputa del direttore della convenuta, avrebbe trasmesso all’Ufficio del lavoro la richiesta di sussidio relativa al proprio programma occupazionale indicandone una durata di 6 mesi, quando invece le parti si erano accordate per un periodo di soli 3 mesi.
Inoltre, al momento del licenziamento in tronco le parti avevano comunque già deciso di comune accordo di porre termine al rapporto di lavoro con il 31 ottobre 1995.
D. Al termine dell’udienza di audizione testimoniale del 1° marzo 1996, alla quale la convenuta non si è presentata, l’istante ha dichiarato di aumentare la propria pretesa a fr. 10’520.-- in considerazione del fatto che dalle prove assunte risultavano pattuiti la durata del contratto di lavoro di 6 mesi e un salario di fr. 3’380.-- al mese in luogo dei fr. 3’290.-- indicati in precedenza.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto ingiustificato il licenziamento in tronco pronunciato dalla convenuta.
Essa non avrebbe in alcun modo provato il fondamento degli addebiti contenuti nella lettera di licenziamento, mentre la richiesta di sussidio per il programma occupazionale riguardante l’istante sarebbe stata presentata per una durata di 6 mesi e accompagnata da una lettera della convenuta recante la firma del suo direttore, così che anche in questo caso nulla potrebbe essere rimproverato all’istante.
Non essendo stata provata l’asserita pattuizione della cessazione anticipata degli effetti del contratto, stipulato per la durata determinata di 6 mesi, l’istante potrebbe richiedere il pagamento del salario almeno fino al momento dell’inizio della sua nuova attività, e quindi fino al 31 dicembre 1995, così come da lei richiesto.
F. Con tempestivo gravame datato 14 novembre 1996 la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza.
Sarebbe in primo luogo proceduralmente inammissibile l’aumento della domanda di causa presentato dall’istante solo nella seconda parte della procedura, così che essa sarebbe da ricondurre agli iniziali fr. 6’870.-- oltre interessi.
Quo alla prevista durata del programma occupazionale, e perciò del contratto di lavoro, il Pretore avrebbe ammesso a torto la pattuizione del termine di 6 mesi, ritenuto che dalla deposizione Hess risulterebbe invece una prevista durata di 2 soli mesi, il che dimostrerebbe il grave abuso commesso dall’istante, che alla lettera della convenuta avrebbe ingannevolmente allegato un formulario compilato in contrasto con gli accordi.
G. Delle osservazioni 25 novembre 1996 dell’istante, che postula la reiezione del gravame con protesta di ripetibili si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
E’ perciò in violazione di questa norma di procedura che la convenuta solleva per la prima volta nel proprio gravame il problema procedurale costituito dall’aumento della domanda formulato in corso di causa dall’istante. Infatti, per essere ricevibile in questa sede la doglianza avrebbe dovuto essere sollevata avanti al Pretore in occasione del dibattimento finale, di modo che il silenzio della convenuta in quell’occasione non può che valere quale ratifica della procedura svolta fino a quel punto, e questo a maggior ragione dal momento che l’entità della domanda non è di per sé stata contestata dalla convenuta, che per altri motivi si oppone alla richiesta della controparte.
Secondo l’art. 75 lit. b CPC, applicabile anche nella procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro in virtù dei rinvii di cui agli art. 418 e 399 CPC, la parte può infatti in ogni stadio della causa estendere le proprie domande principali od accessorie purché esse poggino sul medesimo complesso di fatti originariamente proposto a giudizio -il che è nella specie manifestamente il caso-, senza pregiudizio per la controparte, che ancora al dibattimento finale può prendere posizione sulle richieste così estese dal procedente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 75, n. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 19; per la procedura di appello: art. 321 cpv. 1 lit. a CPC, Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 321, n. 14).
Essa sostiene la propria affermazione in base alla deposizione della teste __________, ma la teste, a ben vedere, ha unicamente riferito di aver presenziato ad un litigio nel corso del quale il direttore della convenuta __________ ha rimproverato all’istante di avere indicato nel formulario una durata dell’attività di 6 mesi invece che di 2 mesi.
Evidentemente il riferire l’affermazione fatta dall’__________ -che, data la di lui posizione di direttore unico, equivale ad un’affermazione della convenuta medesima- è fatto privo di efficacia probatoria, che non implica in alcun modo la verità di quanto riferito (II CCA.27 aprile 1995 in re H./G.; 5 gennaio 1995 in re R./R.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 237, n. 1).
Diverso sarebbe stato il caso se la teste avesse assistito in prima persona alla pattuizione tra l’istante e l’__________, avvenuta secondo la teste qualche giorno prima, della durata del periodo di lavoro dell’istante presso la convenuta, ma la corretta lettura della deposizione __________ non consente di ritenere la sua diretta conoscenza di questa circostanza.
A ciò va aggiunto che la deposizione __________, come rettamente ritenuto dal Pretore, costituisce un elemento di giudizio in favore dell’esistenza di una pattuizione di un contratto di lavoro della durata di 6 mesi, ma in ogni caso essa non corrobora affatto la tesi della convenuta secondo cui l’istante avrebbe commesso una grave violazione contrattuale allestendo il formulario doc. 1 contrariamente alla volontà della convenuta.
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Non si prelevano tasse o spese.
Le ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TOA
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 novembre 1996 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese.
La convenuta rifonderà all’istante fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster