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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2016.27
Data decisione, Autorità: 25.02.2016, CEF
Titolo: Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento prima della sua pronuncia
Incarto n. 14.2016.27
Lugano 25 febbraio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.4799 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 ottobre 2015 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 febbraio 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 1° febbraio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 30 ottobre 2015 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'238.65 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 2 dicembre 2015 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 1° febbraio 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 2 febbraio 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 febbraio 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 5 febbraio 2016 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3 febbraio 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il giorno precedente, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
Orbene, nel caso specifico il 23 febbraio 2016 la CO 1 ha confermato per scritto che il pagamento dell’intero scoperto posto in esecuzione era intervenuto prima delle ore 10:00 del 2 febbraio 2016, ovvero prima della pronuncia del fallimento (ciò che risultava chiaro solo per i due acconti versati tramite la __________ [doc. B e C acclusi al reclamo] ma non per quello eseguito dalla Posta [doc. D]). Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF). Il fallimento della RE 1 va pertanto annullato senza che sia necessario verificare la sua solvibilità (cfr. art. 174 cpv. 2 LEF).
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 1° febbraio 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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