AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.213
Data decisione, Autorità: 13.06.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00213
Lugano 13 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura accelerata in materia di esecuzioni e fallimenti -inc. no. AC.96.00003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con petizione 15 aprile 1996 da
rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la revoca del sequestro n. __________decretato il 20/22 marzo 1996 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, Lugano;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 21 ottobre 1996 ha accolto, caricando alla parte soccombente la tassa di giustizia di fr. 1’800.- e le spese, come pure l’indennità per ripetibili di fr. 5’000.-;
appellante la parte convenuta, che con atto di appello 4 novembre 1996, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l’attrice con osservazioni 29 novembre 1996 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. La società __________, società di diritto irlandese attiva a livello internazionale nel settore dei servizi a compagnie aeree, nel luglio 1993 creò una succursale in Ticino -attualmente con sede a __________ di cui l’avv. __________ (insieme ad altri) era direttore iscritto a RC con firma individuale: per i suoi affari, la succursale faceva capo al conto corrente bancario __________ aperto presso la __________ di __________
B. Con decisione 20/22 marzo 1996 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, riformando così le decisioni 8 e 23 febbraio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4, ha ammesso e di conseguenza ordinato, su istanza dell’avv. __________ il sequestro del conto corrente bancario della succursale per complessivi fr. 166’335.70 oltre interessi, cioè per il credito che quest’ultimo sosteneva di vantare per le sue prestazioni in qualità di direttore, per ulteriori prestazioni professionali nonché per pigioni scoperte.
A giustificare il sequestro vi era la verosimiglianza prima facie del fatto che la debitrice fosse intenzionata a sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi trafugando i suoi beni: ne era prova il recente ritiro da parte dell’azionista dei certificati azionari depositati a suo tempo presso la società di revisione, l’impossibilità per il direttore di operare a far tempo dal 2 febbraio 1996 sul conto ed infine il fatto che per alcune fatture controparte aveva chiesto ed ottenuto dai clienti di effettuare i relativi pagamenti su un diverso conto bancario in Svizzera e all’estero (doc. B).
C. L'attrice, il 15 aprile 1996, ha inoltrato un'azione di revoca del sequestro ai sensi dell'art. 279 vLEF, affermando in sostanza che dal suo comportamento non si poteva assolutamente concludere per una sua intenzione di trafugare i propri beni al fine di sottrarsi da eventuali obblighi nei confronti dei suoi debitori, rispettivamente che la controparte non aveva provato tale circostanza con una verosimiglianza accresciuta.
Con risposta 29 aprile 1996, il convenuto ha postulato la reiezione della petizione, osservando che l’intenzione dell’attrice di trafugare i propri beni era già provata dal fatto che in un paio di mesi il saldo sul conto sequestrato si era ridotto di oltre l’85%, fissandosi ora a soli US $ 61’451.01 (doc. A).
D. Con sentenza 21 ottobre 1996 il Pretore ha integralmente accolto la domanda di revoca del sequestro, ritenendo che il convenuto non avesse provato con un grado di verosimiglianza accresciuta che la debitrice al momento in cui venne ordinato il sequestro era intenzionata a trafugare i propri beni. Per il primo giudice, mentre la documentazione prodotta con l’istanza di sequestro era stata ritenuta dalla stessa CEF appena sufficiente per ammettere una verosimiglianza prima facie, quella prodotta in questa procedura non era certo più convincente: il fatto che in due mesi -cioè dall’inoltro dell’istanza di sequestro al momento in cui lo stesso è stato infine decretato- il saldo del conto si fosse ridotto dell’85% non poteva infatti costituire un forte indizio atto a suffragare la trafuga dei propri beni da parte dell’attrice, tanto più che il convenuto aveva ammesso che a disporre sul conto non era nemmeno stato un organo della succursale, bensì un terzo non (ancora) iscritto a RC.
E. Con tempestivo gravame 4 novembre 1996, il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, mentre, con le osservazioni all’appello l'attrice ne ha postulato la reiezione. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto:
Per giustificare l’applicazione di una tale causa di sequestro, bisogna rendere verosimile da una parte che, al momento in cui lo stesso è stato concesso (ZBJV 1948 p. 497 con rif.; Rep. 1955 p. 47 con rif.; Rechenschaftsbericht TG 1988 p. 137 con rif.; Schindler, Die Arrestaufhebung nach Art. 279 SchKG, Zurigo 1957, p. 72 e 73), il debitore aveva soggettivamente l’intenzione di sottrarsi al pagamento di un debito e dall’altra che da un punto di vista oggettivo, per raggiungere questo scopo, egli abbia cercato di nascondere i suoi beni oppure se ne sia scappato all’estero (Schindler, op. cit., p. 91).
1.1 Il creditore è pertanto tenuto a fornire degli indizi indicanti che il debitore cerchi di sottrarre i beni alla confisca del creditore, portandoli via, celandoli, o alienandoli (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., pag. 371).
Ciò può in effetti corrispondere al sospetto legittimo che il creditore abbia l'intenzione occulta di sottrarsi ai suoi impegni pecuniari: tale situazione, suffragata da fatti che secondo il corso delle cose e l’ordinaria esperienza di vita riconducono ad una tale evenienza (Brügger, SchKG Schw. Gerichtspraxis, Nachträge 1984-1991 ad art. 271, n. 13) basta perché esista motivo di ottenere un sequestro (Amonn, Grundriss des SchKG, Berna 1980, p. 374).
È d’altro canto evidente che il trafugamento dei beni, per essere preso in considerazione quale causa di sequestro, non deve essere necessariamente compiuto, poiché altrimenti il sequestro si rivelerebbe sempre tardivo ed inefficace.
Questa interpretazione estensiva della causa di sequestro trova particolare applicazione nell'ambito di sequestri di crediti che possono essere direttamente trasformati in contante, considerato come niente sia più incontrollabile della moneta (cfr. IICCA 25 luglio 1995 in re R./U.).
1.2. Mentre per la concessione del sequestro vero e proprio (che avviene inaudita altera parte) basta che il creditore dimostri con un grado di verosimiglianza prima facie l’esistenza delle condizioni poste dalla legge, nell’ambito di un’azione di revoca del sequestro, come quella che qui ci occupa, il creditore dovrà provarne la fondatezza (Schindler, op. cit., p. 68 e segg.; BlSchK 1989 p. 76) con un grado di verosimiglianza accresciuta (CEF 20 febbraio 1996 in re H. e llcc/L. con rif.; Schindler, op. cit., p. 91 e segg.), pena la decadenza del provvedimento.
Il fatto che l’11 dicembre 1995 l’azionista russo abbia ritirato i certificati azionari depositati presso l’ufficio di revisione non può innanzitutto essere interpretato come intenzione di trafugare i propri beni, il possesso di quei titoli non avendo nulla a che fare con gli attivi sul conto corrente bancario.
Il fatto che a far tempo dal 2 febbraio 1996 il convenuto (e con lui gli altri direttori della succursale) non fosse più autorizzato a disporre sul conto (doc. 3), in quanto i dirigenti della casa madre irlandese avevano comunicato alla banca la revoca del suo diritto di firma (e quello degli altri direttori), non può a sua volta essere considerato un indizio circa l’intenzione dell’attrice di trafugare i propri beni fuori dal Cantone, tanto è vero che la revoca del diritto di firma a favore dei dirigenti della succursale era nel contempo accompagnata dalla comunicazione con cui si precisava che tale facoltà era stata ora conferita al signor __________ titolare di uno studio fiduciario a __________, presso il quale la succursale avrebbe trasferito la sua sede (doc. 3 e 4).
Il convenuto ha invero reso verosimile che a far tempo dal 12 dicembre 1995 l’incarico di fatturazione svolto dalla succursale fosse venuto meno: tale circostanza non permette tuttavia di concludere per una chiara intenzione della società di trafugare i propri beni, ma semmai -come gli eventi successivi proveranno- per la sua volontà di far ordine all’interno della succursale stessa, operando degli avvicendamenti nella dirigenza, ferma però restando l’intenzione di mantenere in Ticino la propria attività (di qui, l’assegnazione del diritto di firma al fiduciario __________ il quale avrebbe inoltre dovuto essere iscritto a RC quale nuovo direttore della succursale, doc. 3 e 4).
Quanto all’esistenza di istruzioni a clienti di pagare determinate fatture su altri conti all’estero () rispettivamente su altre relazioni bancarie in Svizzera (), le stesse rivestono un’importanza decisamente relativa: innanzitutto si è trattato di 2 soli casi; gli importi in questione (US $ 380 rispettivamente US $ 370) sono oltretutto irrisori per raffronto alla cifra d’affari annua della succursale, che il convenuto stesso ha dichiarato aggirarsi attorno ai 4 mio di franchi; l’istruzione di pagare su un conto di __________ risale inoltre all’agosto 1995, ben 6 mesi prima l’inoltro dell’istanza di sequestro.
Nemmeno la riduzione dell’avere in conto corrente riscontrata tra il 2 febbraio 1996 (US $ 396’535.80, doc. 1) ed il 20/22 marzo 1996 (data di concessione del sequestro da parte della CEF, US $ 61’451.01, doc. A), è sufficiente per ammettere un’intenzione dell’attrice di trafugare i propri beni: vista la volontà della società di nominare un nuovo direttore della succursale nella persona del fiduciario __________ e di trasferirne la sede a __________ (doc. 4), la diminuzione degli averi in conto corrente, se non dovuta a normali oscillazioni di liquidità (anticipazioni a clienti), non può comunque essere ancora l’indizio di una sua intenzione di abbandonare l’attività in __________ o ancora di sfuggire gli obblighi nei confronti del convenuto; in ogni caso il convenuto -cui come detto incombeva l’onere della prova- non ha assolutamente reso verosimile né tanto meno provato che quella diminuzione degli attivi fosse invece ascrivibile ad altri motivi, segnatamente alla volontà della società di sottrarsi dai suoi impegni.
La sostanziale infondatezza (già nell’ambito di un giudizio di verosimiglianza accresciuta) degli indizi evocati dal convenuto a sostegno del mantenimento del sequestro, non può che comportarne -come correttamente stabilito dal giudice di prime cure- la sua revoca.
3.1. Il valore di causa in un’azione di revoca del sequestro si determina in base alla pretesa per cui il creditore procede, oppure secondo il valore dei beni sequestrati, se questo è minore (Brügger, SchKG Schw. Gerichtspraxis, ad art. 279 n. 13) e quindi nel caso di specie ammonta a US $ 61’451.01, cioè -come esplicitamente ammesso da entrambe le parti, con un cambio di fr. 1.21 per 1 US $- a fr. 74’355.-. La circostanza che solo parte di tale importo concernesse il convenuto è irrilevante.
3.2. Atteso che per le cause con un valore litigioso da fr. 50’001.- a fr. 100’000.- è possibile prelevare una tassa di giustizia da fr. 1’200.- a fr. 4’000.- (art. 17 LTG, norma applicabile anche alla procedura accelerata in virtù del rinvio di cui all’art. 22 cifra 4 LTG), la somma di fr. 1’800.- esatta dal primo giudice risulta senz’altro adeguata e può essere confermata.
3.3. In applicazione della TOA (art. 9 e 13), l’indennità per ripetibili potrebbe per contro essere fissata tra fr. 4’461.35 (6%) e fr. 7’435.55 (10%).
L’importo assegnato dal Pretore (fr. 5’000.-), di poco superiore al minimo previsto dalla TOA, tiene correttamente conto della relativa complessità della causa e dell’impegno profuso dal patrocinatore dell’attrice (allestimento di una petizione di 9 pagine, partecipazione all’udienza di discussione dove è stata pure esaminata un’eccezione d’ordine) e può di conseguenza essere pure confermato.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e seg. e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 4 novembre 1996 dell'avv. __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1'000.-
già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il Presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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