AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.205
Data decisione, Autorità: 25.02.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00205
Lugano 25 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa OA.95.33 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 14 aprile 1995 da
contro
ora __________ rappr. dallo studio legale __________
E ora sulla domanda cautelare 18 luglio 1996 dell’attrice, che ha chiesto che alla Direzione Telecom PTT sia fatto ordine di disattivare il numero telefonico intestato alla convenuta;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 15 ottobre 1996 ha parzialmente accolto, intimando alla convenuta di disattivare il numero di telefono a lei intestato;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 28 ottobre 1996 con richiesta di effetto sospensivo chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza;
Mentre l'istante con osservazioni e appello adesivo del 29 novembre 1996 chiede la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, postulante la riforma del querelato giudizio nel senso che sia fatto ordine direttamente alla Direzione Telecom PTT di procedere alla richiesta disattivazione.
Richiamato il decreto 30 ottobre 1996 del Presidente di questa Camera che ha conferito effetto sospensivo all’appello principale;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. Con petizione del 14 aprile 1995 __________, con sede a __________ invoca le norme del CO sulla protezione della ditta, quelle del CC sulla protezione della personalità e quelle della Legge sulla concorrenza sleale e chiede che alla __________ A, con sede a __________ sia fatto ordine di cancellare la propria ditta dal registro di commercio, e di non farne più uso in alcuna forma, così da evitare ogni rischio di confusione con la ditta attrice.
B. Con la petizione l’attrice ha presentato una domanda cautelare, chiedente che alla convenuta sia imposto di non far più uso della propria ditta “o di altro nome simile, in particolare su insegne, cartelli pubblicitari, carta intestata, timbri e di ogni altro mezzo atto a causare confusione con la ditta __________ ”.
La domanda cautelare è stata accolta dal Pretore con decisione 14 luglio 1995, confermata da questa Camera con sentenza 2 novembre 1995.
C. Il 18 luglio 1996 l’attrice ha presentato una nuova domanda cautelare, chiedendo che alla Direzione Telecom PTT di Bellinzona venga ordinato di disattivare il collegamento telefonico __________, mantenuto dalla convenuta e figurante anche nell’elenco telefonico distribuito nell’ottobre del 1995 nonostante la prima decisione cautelare.
D. All’udienza di discussione del 17 settembre 1996 la convenuta si è opposta all’istanza, rilevando che il cennato collegamento telefonico sarebbe intestato all’arch. __________, che verrebbe indebitamente colpito dall’eventuale misura cautelare, mentre la __________ sarebbe iscritta solo a titolo supplementare e non sarebbe abbonata a Telecom.
E. Nel giudizio impugnato il Pretore ha rilevato che il mantenimento del collegamento telefonico sotto la denominazione __________ costituirebbe in sostanza un’inadempienza all’ordine precedentemente impartito, così che anche la domanda volta alla soppressione di questo elemento di confusione sarebbe da accogliere direttamente nei confronti della convenuta medesima, con la comminatoria dell’esecuzione effettiva in caso di ulteriore inadempienza.
F. Con atto di appello del 28 ottobre 1996 la convenuta chiede la riforma del pronunciato pretorile nel senso di respingere l’istanza.
L’allacciamento telefonico in questione sarebbe intestato a tre persone, che sarebbero tutte gravemente danneggiate dalla sua soppressione. __________ non sarebbe abbonata a Telecom e sarebbe iscritta nell’elenco con il numero in questione solo in via supplementare, iscrizione che sarebbe stata richiesta già nel marzo del 1995.
La situazione creatasi sarebbe del resto imputabile alla stessa attrice, che non si sarebbe iscritta nell’elenco telefonico 1995/1997.
Il Pretore avrebbe inoltre violato l’art. 86 CPC condannando la convenuta, anziché le PTT come richiesto, alla disattivazione del telefono, e non avrebbe inoltre indicato se e quando l’allacciamento potrà essere riattivato.
Non sarebbe infine stata fornita la prova del rischio di confusione, con il che non si potrebbe ammettere l’esistenza di una situazione di urgenza tale da giustificare il provvedimento.
G. Nelle osservazioni del 29 novembre 1996 l'istante chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili in base ad argomentazioni delle quali, per quanto necessario, si dirà nei successivi considerandi.
Nel medesimo allegato essa si è aggravata in via adesiva nei confronti del giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di impartire l’ordine di disattivazione direttamente alle PTT e non alla convenuta, che non vi darebbe seguito.
H. La convenuta non ha presentato osservazioni all’appello adesivo.
Considerato
in diritto
In quel giudizio la Camera ha accertato che l’utilizzo della ragione sociale __________ comporta un concreto rischio di confusione con quella dell’istante, tale da costituire una fattispecie di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 3 lit. d LCSl. Sussiste inoltre, già solo per l’esistenza di detto rischio di confusione, la necessaria verosimiglianza di una situazione di rischio di danno irreparabile, tale da rendere urgente l’adozione di misure cautelari volte all’eliminazione del rischio di confusione.
E’ perciò addirittura pacifico che si deve partire dal principio che l’utilizzo da parte della convenuta di una linea telefonica indicata nell’elenco 1995/1997 come facente capo a __________ (e questo sia nell’elenco del comune di __________ che in quello del comune di __________a) costituisce atto che può essere fatto oggetto di una misura cautelare come quella accordata dal Pretore.
Inconcludenti sono pertanto le vaghe critiche della convenuta circa l’asserita inesistenza del rischio di confusione o della situazione di urgenza.
La convenuta misconosce in effetti che la sua presenza sull’elenco telefonico che tra pochi mesi sarà sostituito quale __________ costituisce atto di concorrenza sleale.
La presenza sull’elenco non è evidentemente rimediabile, mentre lo sono gli effetti di tale atto, e questo mediante la disattivazione del collegamento indicato, senza riguardo per gli eventuali altri utenti della linea, che potranno comunque farsi risarcire l’eventuale pregiudizio dalla convenuta medesima.
E’ infatti di meridiana evidenza che l’oggetto della richiesta provvisionale era la cessazione della situazione di concorrenza sleale causata dall’utilizzo di un collegamento telefonico e, a non averne dubbi, questo, non di più e non di meno, è stato il provvedimento puntualmente accordato dal Pretore. Del tutto irrilevante dal profilo dell’applicazione dell’art. 86 CPC è per contro il fatto che il Pretore -peraltro a giusta ragione- abbia condannato la convenuta a richiedere la disattivazione della linea e non direttamente le PTT, che non sono parte in causa, e che nemmeno possono essere soccombenti in questo procedimento.
E’ però priva di fondamento la critica alla decisione pretorile basata sul convincimento che la convenuta non si atterrà all’ordine ricevuto, non potendosi evidentemente ritenere sbagliata una decisione giudiziaria per il solo fatto che si ritiene che il convenuto non vi si atterrà, ritenuto che per tale eventualità esiste la procedura di esecuzione effettiva (o la procedura secondo la LEF in caso di condanna al pagamento di somme di denaro), puntualmente comminata dal Pretore nel caso di specie.
Ne consegue la reiezione di entrambi i gravami, indicativi solo dell’elevata litigiosità delle parti, ma del tutto privi di contenuti concreti.
Tasse di giustizia, spese e ripetibili seguono le rispettive soccombenze (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L'appello 28 ottobre 1994 di __________ è respinto.
Le spese della procedura d'appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'istante fr. 500.-- per ripetibili d'appello.
L'appello adesivo 29 novembre 1996 di __________ è respinto.
Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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