AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.204
Data decisione, Autorità: 15.07.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00204
Lugano 15 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.94.01137 (già 848) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 10 gennaio 1990 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 63’232.- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF di Lugano, Circ. 1;
domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna di controparte a rifondergli la somma di fr. 32’721.50 oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 95’207.55;
domanda riconvenzionale cui l’attrice si è opposta;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 2 ottobre 1996, con cui ha respinto integralmente la petizione ed accolto la riconvenzionale limitatamente a fr. 69’214.40 oltre interessi;
appellante l’attrice con atto di appello 24 ottobre 1996 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione venga accolta e la riconvenzione respinta, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la parte convenuta con osservazioni 2 dicembre 1996 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 27 novembre 1987 il __________ in qualità di committente e la società __________ ____________________ (in seguito detta semplicemente: in qualità di impresa generale, hanno sottoscritto tre contratti, allo scopo di dotare l’ente pubblico di un nuovo sistema informatico: si trattava in sostanza di un contratto di compravendita hardware (doc. F), di un contratto di compravendita software (doc. D) -avente in particolare per oggetto la fornitura del programma di gestione comunale “ ”, elaborato dalla __________, __________ (in seguito detta semplicemente: __________), ditta che ne curava pure l’installazione- nonché di un contratto di mandato in relazione alle due precedenti pattuizioni (doc. E); la retribuzione a favore di __________ venne fissata in fr. 210’051.40 per l’hardware, in fr. 91’898.- per il software e in fr. 25’000.- per il contratto di mandato.
Con scritto 16/20 dicembre 1988, quando oramai buona parte dei programmi erano stati installati e resi funzionanti, il Comune, preso atto che __________ aveva posto in atto una sospensione dei propri interventi presso l’ente pubblico in conseguenza di un contenzioso che la opponeva alla __________, e richiamandosi alla corrispondenza intercorsa, comunicò all’impresa che, per la completa messa a punto degli stessi, si riteneva libero di rivolgersi ad altri (doc. L). Di qui la presente causa.
B. Con petizione 10 gennaio 1990 __________ ha chiesto la condanna del Comune di __________ al pagamento di fr. 63’232.- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Lugano, Circ. 1 (doc. N): in sostanza, l’attrice, ritenendo intempestiva la revoca dei contratti di mandato e di fornitura software da parte dell’ente pubblico, postula la rifusione dell’onorario relativo al mandato (fr. 25’000.-, doc. O) e della mercede per le prestazioni svolte sino a quel momento (fr. 57’348.-, doc. P), dedotti gli acconti già percepiti (fr. 19’116.-, doc. P).
Con risposta e domanda riconvenzionale 23 marzo 1990 il convenuto si è opposto alla petizione ed ha a sua volta chiesto la condanna di controparte al pagamento di fr. 32’721.50. Quanto all’azione principale, egli rileva come nulla sia dovuto alla controparte, atteso come il Comune si sia fatto cedere dalla __________ un credito di fr. 61’000.- che quest’ultima vantava nei confronti dell’attrice; la grave inadempienza contrattuale della controparte impediva inoltre il riconoscimento di qualsiasi retribuzione per i due contratti; in ogni caso, infine, gli acconti versati con riferimento al contratto software ammontavano già a fr. 30’000.-. Quanto alla riconvenzione, egli afferma come a dipendenza della rescissione del contratto con l’attrice abbia subito un ingente danno, di cui chiede pertanto il risarcimento: si tratta del danno conseguente al ritardo nell’emissione dell’imposta comunale 1989 (fr. 25’235.50, doc. 18B), di quello per il maggior impiego degli “assistenti contrari” ing. __________ e ing. __________ (fr. 6’160.-, doc. 18B), come pure delle spese legali sostenute (fr. 1’326.-, doc. 18D).
In sede conclusionale, il convenuto ha aumentato le sue richieste di cui all’azione riconvenzionale a fr. 95’207.55, somma che risultava dal ritardo nell’emissione dei conguagli 1988 (fr. 21’555.80) e degli acconti 1989 (fr. 63’054.40), nonché nell’incasso dei contributi di depurazione 1988 (fr. 3’111.35), oltre che dai già menzionati supplementi per gli “assistenti contrari” e dalle spese legali.
C. Con sentenza 2 ottobre 1996 il Pretore ha respinto la petizione ed accolto l’azione riconvenzionale limitatamente a fr. 69’214.40 oltre interessi.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto appurato che, allorché __________ sospese l’installazione dei programmi a seguito del contenzioso che l’opponeva all’attrice, quest’ultima non si trovava in una situazione di impossibilità oggettiva a far fronte ai suoi obblighi contrattuali nei confronti del Comune; in tale situazione, il convenuto era perciò perfettamente legittimato, dopo aver infruttuosamente assegnato alla controparte un termine per l’adempimento tardivo, a recedere dai contratti.
Ciò premesso, il Pretore ha respinto la richiesta dell’attrice volta al pagamento dell’onorario per il mandato, e ciò per il fatto che il mandatario non aveva fornito tutte le prestazioni previste e d’altro canto nemmeno aveva fornito gli elementi necessari per definire l’ammontare della sua pretesa; in merito alla mercede per il contratto software, l’attrice, oltre a non aver considerato un acconto di fr. 30’000.-, non aveva inoltre provato in modo adeguato di aver fornito tutto quanto aveva fatturato; in ogni caso, nulla le era dovuto, già per il fatto che __________ aveva ceduto al convenuto un credito di fr. 61’000.- che questa vantava nei confronti dell’attrice.
Preso atto della legittimità della rescissione del contratto, il primo giudice, con riferimento alla domanda riconvenzionale, ha riconosciuto al convenuto fr. 6’160.- per il maggior impiego degli “assistenti contrari” e fr. 63’054.40 per il ritardo nell’emissione delle richieste di acconto per le imposte comunali 1989; la pretesa per spese legali è stata per contro respinta siccome non comprovata, mentre le altre posizioni di danno esposte in sede conclusionale sono state considerate irricevibili.
D. Con appello 24 ottobre 1996 l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione venga accolta e la riconvenzione respinta, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Preliminarmente, l’appellante osserva come la sospensione dell’installazione da parte di __________ per presunte pretese finanziarie nei suoi confronti e la rescissione del contratto da parte del convenuto fossero del tutto ingiustificate.
Quanto alle somme fatte valere in petizione, osserva quanto segue: quella a titolo di onorario per il contratto di mandato era senz’altro dovuta -eventualmente in misura ridotta- essendo pacifico che buona parte delle prestazioni previste nel contratto erano state portate a termine e che all’attrice stessa non poteva essere imputata alcuna responsabilità per la mancata completazione delle forniture; la pretesa relativa al contratto software era parimenti dovuta: contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, innanzitutto, gli acconti pervenuti andavano imputati unicamente per fr. 19’116.-, mentre la rimanenza costituiva un acconto sugli altri contratti; in ogni caso, la compensazione di fr. 61’000.-, accettata dal giudice di prime cure e relativa ad un presunto credito nei suoi confronti ceduto dalla __________ al Comune, non poteva essere ammessa in quanto il credito a favore della __________ (semmai di fr. 21’000.-, ingiustificatamente aumentato in seguito a fr. 55’000.-) era a sua volta già estinto per compensazione ed infine poiché di tale cessione l’attrice mai venne informata.
Le richieste fatte valere dalla controparte in via riconvenzionale non potevano invece essere ammesse, facendo difetto l’indispensabile presupposto del nesso causale tra la presunta violazione contrattuale ed il danno: gli onorari degli “assistenti contrari”, per altro già dovuti dal convenuto in virtù di un contratto specifico concluso con gli stessi, costituivano unicamente un danno indiretto; il ritardo nell’emissione degli acconti relativi alle imposte 1989 in realtà non era tale, tanto è vero che il relativo programma a quel momento era perfettamente funzionante; in ogni caso lo stesso non era dovuto alla rescissione del contratto, bensì ai ritardi nella conclusione del nuovo contratto con __________ e non da ultimo ad una scelta “politica” del Comune, che non aveva voluto emettere tali imposte contemporaneamente al conguaglio per l’anno 1988.
E. Delle osservazioni 2 dicembre 1996 con cui la parte convenuta ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto
Preliminarmente, prima cioè di entrare nel dettaglio delle richieste formulate dall’attrice nel suo gravame, è opportuno esaminare da un lato la situazione di fatto che si era venuta a creare tra l’attrice e __________ (cons. 2) e dall’altro i motivi che hanno portato alla rottura dei rapporti contrattuali tra le parti (cons. 3): entrambe le circostanze, come meglio vedremo più oltre, risultano importanti per l’esito dell’appello che qui ci occupa.
Nell’autunno 1987 __________ si era impegnata nei confronti dell’attrice a fornire ed installare nel Comune di __________ il programma “__________ ” dietro il pagamento di fr. 87’000.- (doc. A e C), ritenuto che __________ avrebbe dovuto versarle un acconto iniziale di fr. 21’000.- al momento in cui avrebbe concluso il contratto con il Comune; da questa somma andava inoltre dedotta una provvigione di fr. 23’000.- a favore dell’attrice per l’intermediazione (doc. C). Fin qui gli accordi.
Ancora nel settembre 1987 __________ comunicò all’attrice di non più volere che quest’ultima offrisse in futuro a terze persone i suoi programmi (doc. H), confermando tuttavia la sua disponibilità a portare a termine l’installazione presso il Comune di __________ (doc. B): in risposta a tale scritto l’attrice, ritenendo con ciò rescisso il contratto generale di rivendita, le ha intimato una richiesta di risarcimento di fr. 200’000.-, annunciando nel contempo che le pretese di __________ in relazione al contratto con il Comune -il primo acconto di fr. 21’000.- era stato nel frattempo depositato su un conto, a nome dell’attrice, presso la __________ (doc. BC)- sarebbero andate in compensazione del danno da lei subito (doc. V): tale richiesta è stata energicamente contestata da __________ la quale in sostanza ha affermato come non esistesse alcun contratto generale di rivendita dei programmi (doc. AA, AP, AC). Tale situazione di fatto, con l’attrice che tratteneva ogni importo a favore di __________ in virtù di un contestato diritto di compensazione, non impedì tuttavia la prosecuzione della fornitura dei programmi al Comune di __________, che in effetti continuò fin verso novembre-dicembre 1988: con lettera 14 dicembre 1988, dopo aver invano diffidato l’attrice a versarle un importo di fr. 55’000.- per i lavori sino ad allora effettuati (doc. AE), __________ rescisse infine il contratto con __________ (art. 107-109 CO; doc. R).
L’istruttoria -contrariamente a quanto asserito dall’amministratore dell’attrice in sede penale (incarto penale p. 3)- ha provato che tra __________a e l’attrice non vi era alcun contratto generale di rivendita dei programmi, nel senso che a quest’ultima fosse stata concessa un’esclusiva limitatamente al Luganese per la rivendita degli stessi: ne fanno stato le testimonianze __________ (verbale 25.4.1991 p. 4) e __________ (verbale 25.4.1991 p. 2; incarto penale p. 10 e atto istruttorio 36 p. 1). Vero è per contro che vi fosse un accordo di massima nel senso che, se __________ avesse trovato qualcuno a cui rivendere i programmi, __________ li avrebbe forniti: non si parlò tuttavia né di provvigioni, né di sconti sui programmi.
In tali circostanze, è evidente che la pretesa di risarcimento del danno, oltretutto in misura di fr. 200’000.-, per la presunta rescissione di un contratto di rivendita generale, la cui esistenza nemmeno è stata provata, risulta del tutto infondata, ciò che del resto era già stato appurato anche in sede penale (doc. 25 p. 3; sentenza CRP 30.9.1991 atto istruttorio 47 p. 7). Di conseguenza, l’attrice non era assolutamente legittimata a trattenere la mercede dovuta a __________
Vero è che in data 16 dicembre l’attrice chiese al convenuto di prolungare il termine fino al 31 gennaio 1989 (doc. I): la richiesta risultava tuttavia tardiva, atteso come l’istruttoria ha provato come la lettera 9 dicembre venne consegnata al rappresentante dell’attrice già nel corso di una riunione indetta lo stesso giorno (teste __________, incarto penale p. 18; cfr. pure lo scritto 13.12.1988 prodotto dal medesimo teste, ove riferisce al Municipio come il contenuto di tale missiva sia stato comunicato alle parti nel corso di quella discussione; mentre il teste __________ verbale 12.12.1991 p. 3, riferisce come in quella riunione si parlò di una lettera già partita, verosimilmente quella qui in esame); fosse stata anche tempestiva, la stessa non impediva al Municipio di rescindere il contratto e ciò per almeno due motivi: innanzitutto il termine di 5 giorni era del tutto congruo, essendo più che sufficiente all’attrice per regolare i rapporti con __________ (teste __________, verbale 10.11.1992 p. 3), tanto più che il convenuto aveva urgenza a che i programmi, segnatamente quello del controllo abitanti -che doveva funzionare a far tempo dal 1.1.1989 (teste __________ verbale 12.12.1991 p. 2 e __________, verbale 11.6.1992 p. 4)- fossero resi funzionanti al più presto, il che per constante giurisprudenza giustifica senz’altro l’assegnazione di un termine ridotto (Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, N. 9 ad art. 107 CO; Von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3. ed., Zurigo 1974, p. 149; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 2. ed., Zurigo 1988, n. 156 p. 368; Cherpillod, La fin des contrats de durée, Losanna 1988, p. 75; DTF 103 II 106, 105 II 33); d’altro canto la richiesta di proroga era palesemente contraria alla buona fede, atteso che già nel corso della riunione indetta per il 9 dicembre l’amministratore dell’attrice aveva chiaramente dichiarato che non avrebbe provveduto a regolare le questioni finanziarie con __________ (testi __________ verbale 12.12.1991 p. 5 e __________ verbale 11.6.1992 p. 4) e che, soprattutto, proprio il 16 dicembre l’attrice aveva ricevuto da __________ la comunicazione della rescissione del contratto di fornitura dei programmi (cfr. doc. R): il fatto che soltanto quest’ultima fosse in grado di portare a termine l’installazione a __________ (testi __________ verbale 25.4.1991 p. 3, __________, verbale 25.4.1991 p. 5 e __________ incarto penale p. 17; doc. AP) e la definitiva rottura del rapporto con la stessa implicava per l’attrice l’impossibilità pratica, anche in un termine più lungo, di riprendere l’installazione.
4.1 In merito al contratto software, l’attrice ritiene di aver fornito prestazioni per fr. 57’348.-, corrispondenti in pratica alla completa installazione (cfr. doc. D) dei programmi banca dati gestione indirizzi, controllo abitanti, gestione contribuzioni, gestione tasse diverse, contabilità finanziaria, gestione salari (doc. P).
L’istruttoria ha tuttavia provato che alcuni di questi programmi non erano completamente funzionanti (cfr. doc. BE, anche se lo stesso non è condiviso dal teste __________, verbale 26.5.1993 p. 4), segnatamente il controllo abitanti (doc. BE e 24A; __________, verbale 25.4.1991 p. 4, __________ verbale 12.12.1991 p. 2 e __________ verbale 10.11.1992 p. 3), la gestione salari (doc. BE, 20B p. 2 e 24B; testi __________, verbale 25.4.1991 p. 4 e __________, verbale 10.11.1992 p. 3), il programma contribuzione (doc. 20B p. 2 e 24C; testi __________, verbale 25.4.1991 p. 4, __________ verbale 12.12.1991 p. 3 e 4 e __________, verbale 10.11.1992 p. 3; perizia p. 6; complemento perizia p. 4 e 5; di diverso tenore, per contro, il doc. BE) e, in misura particolare, quello relativo alle tasse diverse (doc. BE, 20B p. 2 e 24C; teste __________ verbale 10.11.1992 p. 3): preso atto che un programma è considerato funzionante solo al momento in cui lo stesso funziona al 100% (teste __________ verbale 26.5.1993 p. 4) e ritenuta, per questi programmi, la necessità di ulteriori adattamenti e personalizzazioni, appare equo a questa Camera ridurre tra il 10 ed il 20% la mercede a favore dell’attrice per le installazioni non perfettamente funzionanti, di modo che alla stessa spetterebbero semmai fr. 50’232.60 (programmi banca dati gestione indirizzi fr. 4’248.-, contabilità finanziaria fr. 6’372.-, controllo abitanti (deduzione 15%; cfr. teste __________, verbale 25.4.1991 p. 5) fr. 9’027.-, gestione contribuzioni (deduzione 10%) fr. 9’558.-, gestione tasse diverse (deduzione 20%) fr. 15’292.80, gestione salari (deduzione 10%) fr. 5’734.80).
4.2 In considerazione della mancata fornitura dei programmi relativi alla gestione delle tasse delle aziende, del catasto e delle multe di polizia, nonché dell’incompleta e comunque non interamente funzionante installazione dei programmi controllo abitanti, gestione contribuzioni, gestione tasse diverse e gestione salari (cfr. il cons. precedente), è chiaro che all’attrice non possa essere riconosciuto l’intero onorario pattuito nel contratto di mandato: tenuto conto di quanto è stato fornito, di quanto era funzionante, nonché del fatto che l’attività di assistenza e di coordinazione prevista nel contratto di mandato si esplicava in massima parte proprio al momento delle personalizzazioni e degli adattamenti finali del sistema (teste __________ verbale 11.6.1992 p. 6), appare equo a questa Camera riconoscere a favore dell’attrice a questo titolo un onorario pari alla metà di quello contrattualmente pattuito, cioè fr. 12’500.-.
4.3 L’istruttoria ha tuttavia provato che sino ad allora il convenuto aveva già versato all’attrice fr. 285’723.05 (compresi i pagamenti per l’hardware) per raffronto a fatturazioni da parte della controparte di soli fr. 255’723.05, il che significa un maggior pagamento di fr. 30’000.- da parte sua (cfr. teste __________ verbale 11.6.1992 p. 4): tale importo è stato per altro regolarmente riconosciuto dall’attrice in sede di replica e risposta riconvenzionale (p. 16, ad 4.). L’attrice è pertanto assai malvenuta a pretendere che a favore del convenuto vengano riconosciuti solo fr. 19’116.-, corrispondenti oltretutto ad una non meglio precisata quota parte dell’acconto di fr. 30’000.- da imputarsi sul contratto software.
4.4 Con la convenzione 17 aprile 1989 __________ ha ceduto al convenuto nella misura di fr. 61’000.- il credito che essa vantava nei confronti dell’attrice in relazione all’installazione dei programmi a __________, da essa ritenuto ammontante a fr. 95’000.- (doc. 20A).
In realtà, dovendosi ammettere -con riferimento ai considerandi precedenti- che l’attrice aveva diritto a soli fr. 50’232.60 per quanto riguarda le prestazioni svolte sino ad allora in relazione al contratto software, è evidente che le pretese di __________ nei confronti di quest’ultima per quella medesima fornitura non potevano ammontare né agli asseriti fr. 95’000.-, né ai ceduti fr. 61’000.-, bensì, visto quanto fornito dall’attrice per raffronto al totale che avrebbe potuto fatturare al convenuto e considerati gli importi che sarebbero invece pertoccati a __________ in caso di totale adempimento del contratto con l’attrice (già dedotta la provvigione a quest’ultima), a fr. 34’983.20 (50’232.60 : 91’898.- x 64’000.-).
Le argomentazioni con cui l’appellante contesta la compensazione da parte del convenuto a seguito di questa cessione sono del tutto inconferenti: già si è detto in precedenza che l’attrice non aveva alcun credito, tanto meno di fr. 200’000.-, nei confronti di __________ e che di conseguenza il credito di quest’ultima verso l’attrice non era a sua volta estinto per compensazione; la somma di fr. 21’000.- depositata su un conto della __________, a nome dell’attrice (doc. BC), non costituiva parimenti una parziale estinzione del credito che __________ vantava verso l’attrice e ciò per il fatto che la stessa non equivaleva a un pagamento vero e proprio (cfr. art. 84 CO; cfr. pure la sentenza CRP 30.9.1991 atto istruttorio 47 p. 7 e 8) ed inoltre in quanto l’attrice non era comunque assolutamente legittimata a depositare tale importo (art. 92 e 96 CO); irrilevante è pure il fatto che l’attrice a suo tempo non sia stata informata di tale cessione, la legge non prevedendo -se non in casi che qui tuttavia non ricorrono- l’obbligo di informare o di chiedere il consenso del debitore in caso di cessione (art. 164 cpv. 1 CO).
4.5 Visto quanto precede ed appurato in particolare che in relazione alle richieste di cui alla petizione all’attrice spetterebbero complessivamente fr. 62’732.60 (fr. 50’232.60 a titolo di mercede per il contratto software e fr. 12’500.- per onorario relativo al contratto di mandato), mentre al convenuto sarebbero dovuti fr. 64’983.20 (fr. 30’000.- a titolo di acconti e fr. 34’983.20 per pretesa ceduta da __________), è chiaro che nulla può essere riconosciuto all’attrice, il che comporta la conferma, su questo punto, del giudizio di primo grado.
Premesso che la rinuncia da parte del convenuto al tardivo adempimento del contratto era senz’altro giustificata (cfr. cons. 3), è chiaro che l’ente pubblico convenuto possa far valere nei confronti della controparte il risarcimento del danno che essa ha subito (art. 107 cpv. 2 CO).
5.1 Il fatto che tra gli “assistenti contrari” ed il convenuto vi fosse già un contratto non toglie che, a dipendenza della situazione venutasi a creare con la rinuncia alle prestazioni dell’attrice, il loro intervento sia stato più intenso del previsto (cfr. doc. 18C; testi __________ verbale 11.6.1992 p. 5, __________, verbale 10.11.1992 p. 4 e __________ verbale 26.5.1993 p. 2- 5; perizia p. 9 e 10), causando con ciò un danno risarcibile.
Il fatto che il danno che ne è conseguito sarebbe soltanto indiretto non comporta -come invece vorrebbe l’appellante- il suo mancato riconoscimento: la dottrina ammette infatti in tali circostanze sia il risarcimento del danno diretto che di quello indiretto (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2. ed., Berna 1997, p. 737 e seg.).
La pretesa viene pertanto confermata.
5.2 Quanto agli interessi per il ritardo nell’emissione degli acconti relativi alle imposte comunali 1989, gli stessi non sono per contro dovuti: l’istruttoria ed in particolare la perizia giudiziaria ha in effetti accertato come il ritardo di 2 mesi nell’emissione degli acconti (perizia p. 4) si lasciasse in ultima analisi ricondurre al Municipio stesso, il quale, anche se l’emissione degli acconti entro il 30 marzo 1989 sarebbe stata possibile -le necessarie modifiche al programma essendo state eseguite ancora nel mese di marzo (complemento perizia p. 7; cfr. pure l’allegato 2 al complemento peritale)- aveva deciso, per evitare spiacevoli concomitanze, di non emettere gli acconti 1989 con la scadenza 30 aprile 1989, già fissata per i conguagli 1988 (perizia p. 4; complemento perizia p. 7 e 8); non vi è del resto nessuna norma di legge che imponga ad un Comune di non emettere gli acconti contemporaneamente ai conguagli dell’anno precedente (anche se, l’Amministrazione Cantonale delle Contribuzioni con la circolare N. 1/1 del 3 dicembre 1985 concernente alcune interpretazioni della legge tributaria, a p. 10 aveva invitato i Comuni, seppur in maniera non vincolante, a non emettere -ciò che tuttavia non corrisponde alla situazione che qui ci occupa- le imposte comunali alle medesime scadenze fissate per le imposte cantonali).
5.3 Contrariamente a quanto deciso del giudice di prime cure, la domanda riconvenzionale può pertanto essere accolta solo per quanto riguarda gli onorari degli “assistenti contrari” (fr. 6’160.-).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 ottobre 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 2 ottobre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
§ Di conseguenza la __________, è condannata a versare al Comune di __________ l’importo di fr. 6’160.- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 1990.
La tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale di fr. 2’400.- e le spese, da anticipare dal Comune di __________, rimangono a suo carico nella misura di 9/10 e per 1/10 sono poste a carico di __________ A quest’ultima l’attore riconvenzionale rifonderà fr. 5’000.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1’750.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’800.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 8/15 e per 7/15 vanno caricate alla parte appellata. A quest’ultima l’appellante rifonderà fr. 100.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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