AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.201
Data decisione, Autorità: 09.01.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00201
Lugano 9 gennaio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.224 (inc. n. 55/1993) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 6 maggio 1993 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 127’327.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 2 ottobre 1996 ha accolto per fr. 65’000.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 23 ottobre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 28 novembre 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. Nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 1991, ignoti si sono introdotti nel negozio condotto dall’attrice in __________ a __________ asportandovi gioielli ed articoli di bigiotteria dell’asserito valore di fr. 213’910.30.--.
Parte del danno è stata assunta da altre compagnie di assicurazioni.
Essendo l’attrice assicurata anche presso la convenuta contro le conseguenze del furto con scasso, essa ne ha chiesto la condanna al pagamento di fr. 127’327.-- oltre interessi, importo corrispondente al suo danno residuo.
B. Nella risposta del 14 luglio 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando sia il verificarsi di un evento assicurato -il furto sarebbe stato commesso senza scasso- che l’ammontare della richiesta dall’attrice, ritenuto che la copertura assicurativa sarebbe limitata a fr. 65’000.--.
C. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, richiamate le CGA, ha ritenuto che il furto in questione non possa essere considerato un furto con scasso vero e proprio.
Si tratterebbe invece di un cosiddetto “furto con scalata”, essendo l’autore (o gli autori) penetrati attraverso il cielino posto sopra la porta di entrata del negozio. Siffatto furto sarebbe comunque da ritenere furto con scasso, così da innescare l’obbligo risarcitorio della convenuta nella misura di fr. 65’000.-- oltre interessi, somma per la quale è stata accolta la petizione.
E. Con l’appello la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, ribadendo la tesi del mancato verificarsi della fattispecie di furto con scasso al beneficio della copertura assicurativa.
Il Pretore avrebbe in particolare a torto assimilato al furto con scasso il furto con scalata, commesso nella specie senza forzatura alcuna, dovendosi ritenere che il cielino era aperto.
F. Nelle osservazioni del 28 novembre 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In conseguenza di questa norma occorre dapprima interpretare il contratto di assicurazione sulla scorta dei medesimi criteri vigenti nel diritto delle obbligazioni, dichiarati applicabili dal rinvio di cui all’art. 100 cpv. 1 LCA, ovvero indagando sulla reale e concordante volontà delle parti in base al principio dell’affidamento (art. 1, 18 CO, art. 2 CC).
Per l’interpretazione delle espressioni contrattuali risulta determinante il significato che esse hanno nell’uso generale e quotidiano della lingua (IICCTF 3 aprile 1995 in re U./F.), salvo che nei casi di termini tecnici attinenti alla copertura del rischio (DTF 118 II 344 consid. 1a e riferimenti).
Clausole ambigue, oscure o che si prestano a una diversa lettura devono essere interpretate a detrimento della parte che le ha redatte (DTF 116 II 347), ovvero di regola dell’assicuratore.
Stabilito in questo modo il significato della clausola contrattuale applicabile, l’assicurato nell’ambito dell’onere probatorio a suo carico è tenuto a rendere altamente verosimile il realizzarsi dell’evento assicurato sulla base delle circostanze di fatto (IICCTF citata; Maurer, Privatversicherungsrecht, 3. edizione, § 34 II 2, pag. 333 e segg), mentre l’assicuratore può liberarsi dalla sua responsabilità dimostrando con altrettanta verosimiglianza che non si è verificato l’evento assicurato (IICCTF citata).
“...furto perpetrato da persone che s’introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedono mediante scasso a un contenitore che vi si trova. E’ parificato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici se il ladro se l’è procurati mediante furto con scasso o rapina.”
La fattispecie, dalla lettura della norma e in assenza di altre indicazioni circa la volontà contrattuale delle parti, risulta concretizzarsi al verificarsi di una delle due alternative, costituite da una parte dall’introdursi con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali, oppure dall’accesso mediante scasso a un contenitore che vi si trova (così anche in: II CCA 20 settembre 1995 in re K. AG/A. SA).
Assicurativamente è però determinante una più ampia nozione di scasso, che considera ad esempio anche fattispecie quali l’impiego di chiavi false (sebbene in tal caso non risulti un danno visibile -RUA XIV, pag. 259-) oppure, ma solo nel caso vi sia “gewaltsames Vorgehen”, il ricorso a “geschickte Machenschaften” (RUA XVII, pag. 140; cfr. anche il “truc” in: RUA XIV, pag. 498).
Nondimeno, nella sua più recente giurisprudenza in materia il Tribunale federale ha chiaramente indicato che il furto con scasso, tranne che nell’ipotesi delle chiavi false, è sempre caratterizzato dall’uso della forza (IICCTF 15 febbraio 1996 in re K. SA/A. SA).
Non vi è in effetti a questo stadio della causa reale contestazione sul fatto, emergente dai rapporti di polizia, che in concreto non è stata constatata alcuna traccia materiale di scasso (doc. F, in fine), accertamento che del resto è correttamente stato posto alla base anche del giudizio impugnato (consid. 5, pag. 3).
Ciò nonostante, secondo il Pretore il cosiddetto furto con scalata sarebbe comunque assimilabile alla nozione assicurativa di furto con scasso, potendo l’agilità necessaria alla scalata validamente supplire al mancato impiego della forza (consid. 6, pag. 3).
Tale opinione, ancorché confortata dal riferimento dottrinale a Rychen, Sachversicherung, pag. 88 e segg., non può tuttavia, alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, essere condivisa da questa Camera: in assenza della necessaria prova dell’alta verosimiglianza di una fattispecie di scasso a seguito dell’impiego della forza per vincere la resistenza di una serratura o di un contenitore -verosimiglianza che non può essere ammessa per il solo ritrovamento, oltretutto in circostanze particolari, di una pinza serratubi- il furto con scalata deve essere considerato un furto semplice.
In altri termini, se un’apertura di un locale consente di penetrarvi senza ricorrere all’uso della forza, il solo fatto che tale apertura sia difficilmente accessibile non supplisce al mancato uso della forza, e non concretizza perciò una fattispecie di scasso.
La risposta deve essere negativa.
Premesso che nemmeno la cassaforte -che per sua natura dovrebbe offrire un’alta resistenza agli indebiti tentativi di apertura- risulta essere stata danneggiata, l’attrice avrebbe dovuto rendere altamente verosimile l’impiego di chiavi false.
Ciò non è però avvenuto, dato che la questione è stata pressoché totalmente negletta dall’attrice, che si è limitata ad affermare, contrariamente al vero, che la cassaforte sarebbe stata danneggiata (petizione, pag. 4), senza perciò nemmeno addurre l’eventuale impiego di chiavi false per la sua apertura.
In simili circostanze -la cassaforte viene aperta senza forzatura-, secondo l’ordinario andamento oltre all’impiego di chiavi false si può unicamente ipotizzare che la cassaforte sia stata lasciata aperta dagli aventi diritto.
Non potendo l’una di queste ipotesi essere a priori preferita all’altra, ed essendo del tutto irrilevante il fatto che altri assicuratori in simili circostanze abbiano deciso erogare delle prestazioni, la conseguenza di questa incertezza deve ricadere a carico dell’attrice, che per contratto (oltre che per legge) era tenuta “con tracce, testimoni o in altro modo probante” (art. 1 cifra 2 CGA) a rendere almeno verosimile il verificarsi di una fattispecie attinente al rischio assicurato, ovvero di un furto con scasso.
Ne consegue l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 ottobre 1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 2 ottobre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 2’800.-- e le spese di fr. 237.-- sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 8’000.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’500.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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