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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.199
Data decisione, Autorità: 05.12.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00199
Lugano 5 dicembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.51 (inc. n. 2685) della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 30 agosto 1993 da
rappr. da:
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’000.-- oltre accessori a titolo di prezzo della vendita;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 9/27 settembre 1996 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 21 ottobre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 18 novembre 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto A. Il 24 luglio 1991 le parti hanno stipulato un contratto leasing in virtù del quale l’attrice concedeva alla convenuta per 4 anni l’uso di una vettura VW Golf CL 70 Swiss Champion nuova, avente un prezzo di catalogo di fr. 19’470.--, contro pagamento di un canone mensile di fr. 304.-- (doc. B).
B. Nel luglio del 1992 la convenuta ha espresso alla __________, fornitrice del veicolo concesso in leasing, il desiderio di eventualmente acquistare la vettura in questione.
Il 24 luglio 1992 la __________ ha trasmesso alla convenuta una fattura di fr. 5’244.-- (doc. C), che essa ha regolarmente pagato.
C. Ritenendo di essere incorsa in errore, perché il prezzo da pagare sarebbe stato di fr. 15’244.-- e non di soli fr. 5’244.--, l’attrice ha sollecitato la convenuta al pagamento della differenza di fr. 10’000.-- (doc. D, E), importo che costituisce l’oggetto della presente causa.
D. La convenuta si è opposta alla petizione sostenendo di avere pagato in buona fede il prezzo richiestole.
Si sarebbe così perfezionato un contratto di compravendita per la nota vettura al prezzo di fr. 5’244.--, di modo che l’attrice non potrebbe ora pretendere altro invocando il proprio errore.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, dopo apprezzamento degli elementi istruttori, ha maturato il convincimento secondo cui le parti non avrebbero concluso un contratto di compravendita al prezzo di fr. 15’244.--.
Il teste __________ avrebbe esplicitamente deposto in tal senso, ma la sua testimonianza risulterebbe contraddetta da tutta una serie di altri elementi, così che in definitiva la tesi dell’attrice secondo la quale sarebbe esistito consenso delle parti per l’importo di fr. 15’244.-- non sarebbe provata.
Dal che la reiezione della petizione.
F. Con tempestivo gravame datato 21 ottobre 1996 l’attrice ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.
Il Pretore avrebbe male valutato gli atti di causa, omettendo di considerare l’avvenuta stipulazione del contratto al prezzo di fr. 15’244.--, così come confermato dal teste __________.
La convenuta non avrebbe del resto potuto in buona fede credere ad un prezzo di soli fr. 5’244.--, manifestamente inferiore al reale valore del veicolo.
G. Delle osservazioni 18 novembre 1996 della convenuta, che postula la reiezione dell’appello protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto 1. Nel Codice di procedura civile ticinese, riservate successive modifiche di dettaglio (art. 75 CPC) e i casi di restituzione in intero (art. 138 CPC), l’oggetto della lite viene determinato nello stadio dello scambio degli allegati introduttivi.
L’attore con petizione ed eventualmente replica, e il convenuto con risposta ed eventualmente duplica, devono pertanto sottoporre al giudice in forma compiuta le proprie tesi di fatto, le domande, le eccezioni e le contestazioni (art. 78 CPC).
Dopo tale stadio di procedura non è per principio più possibile addurre fatti od eccezioni non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in precedenza non formulate (per tante: II CCA 25 ottobre 1996 in re C. SA/Comune di A.; Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1, 2, 4, 13 ad art. 78).
Ne consegue in particolare che se un determinato fatto, ancorché rilevante, non è stato tempestivamente allegato da una delle parti, esso non diviene automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve tenere conto secondo le modalità previste dalla legge di procedura per il solo motivo che esso è emerso da un’audizione testimoniale, da una perizia o dall’assunzione di un qualsiasi altro mezzo di prova assunto durante la fase istruttoria (Rep. 1989, pag. 110; II CCA 22 aprile 1994 in re F. SA/F., 5 agosto 1993 in re R./B.).
Se non sono date le premesse per un’istanza di restituzione in intero (art. 137 e segg. CPC), o se la stessa non viene presentata, il fatto in questione rimarrà estraneo a quelli da considerare ai fini del giudizio (II CCA 27 marzo 1996 in re I. SA/I. SA).
In una simile azione la parte che chiede l’adempimento sopporta l’onere della prova dell’esistenza e del contenuto del contratto da adempiere (II CCA 4 novembre 1992 in re S. SA/T.), ovvero dell’esistenza di consenso sui suoi punti essenziali, che nel caso della compravendita sono il prezzo e l’oggetto della vendita (implicito in: II CCA 10 febbraio 1994 in re S./I. & Co).
3.1 Nella petizione (punti 3 e 4, pag. 2) l’attrice ha sostenuto la tesi fattuale secondo cui la convenuta, intenzionata ad acquistare la vettura, avrebbe chiesto all’attrice di conoscerne il prezzo, e l’attrice avrebbe perciò incaricato la __________ sua rappresentante nell’occasione, di allestire il relativo conteggio, che sarebbe poi stato comunicato alla convenuta con lo scritto del 24 luglio 1992 menzionante l’importo di fr. 5’244.-- (doc. D).
3.1.1 Tale descrizione dei fatti è diametralmente diversa da quella riferita dal teste __________, sentito il 14 aprile e il 3 ottobre 1994: se infatti egli nella prima parte della sua prima deposizione sembra sostanzialmente confermare quanto esposto in petizione (interessamento della convenuta, allestimento del conteggio, invio postale del medesimo alla convenuta), seppure con modifica dei ruoli (richiesta di acquisto fatta a __________ e non all’attrice, conteggio allestito dall’attrice e non __________), nella seconda parte egli se ne diparte, sostenendo l’esistenza di un accordo verbale, stipulato al telefono, sull’importo di fr. 15’244.--.
Se non che, per i motivi già descritti al considerando 1 questa parte della testimonianza è irrilevante ai fini del giudizio, senza perciò necessità di verificare l’apprezzamento del Pretore di questa prova nel suo complesso per rapporto alle altre emergenze di causa.
E’ di conseguenza a titolo meramente abbondanziale che questa Camera può a prima vista ritenere comunque condivisibili le perplessità del Pretore a fronte delle discrepanze da lui puntualmente descritte al consid. 3 della sentenza impugnata, alle quali si deve aggiungere quella, macroscopica, secondo cui sarebbe inspiegabile il silenzio della petizione in proposito se l’accordo contrattuale si fosse realmente perfezionato, come asserisce solamente il teste, per mezzo di un semplice, diretto ed inequivocabile colloquio telefonico.
3.1.2 Rimane da chiedersi se non si possa ritenere che, come sembra suggerire la petizione (punto 3, pag. 2), la convenuta abbia inteso vincolarsi all’acquisto già con il suo primo contatto con l’attrice, lasciando a lei il compito di calcolare il prezzo, ritenuto il consenso di massima sull’importo determinabile che sarebbe scaturito dal computo del prezzo di catalogo, delle rate versate e del deprezzamento della vettura.
Siffatta tesi, peraltro non conforme all’ordinario andamento delle cose nel caso di un acquisto di tale rilevanza, è tuttavia esplicitamente esclusa dalla prima parte della prima deposizione del teste __________, che (riferendo questa volta su di un fatto allegato in petizione) precisa che la convenuta “telefonò diverse volte in garage per conoscere le condizioni di un eventuale acquisto del veicolo”.
Questa circostanza è tuttavia priva di conseguenze pratiche nell’ottica di un’azione di adempimento contrattuale, non potendosi confondere e sostituire la mancanza di buona fede sul prezzo pagato -rilevante unicamente nell’ambito di un’azione tendente alla risoluzione del contratto viziato dall’errore- con l’esistenza dell’indispensabile consenso sul prezzo più elevato che l’attrice intendeva chiedere.
Ne deve seguire la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 ottobre 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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