AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.192
Data decisione, Autorità: 26.05.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00192
Lugano 26 maggio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sul ricorso per nullità proposto l'8 ottobre 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
il dispositivo n. 2 del lodo 9 settembre 1996 pronunciato dall'arbitro avv. __________, __________ nella procedura arbitrale promossa contro i ricorrenti con petizione 24 marzo 1992 da
rappr. da: avv. __________
rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di almeno fr. 1’680’000.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
Domanda avversata da tutti convenuti, che hanno postulato l’integrale reiezione della petizione, mentre i convenuti __________ e __________ hanno inoltre chiesto in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento di fr. 1’458’729.-- oltre interessi a titolo di risarcimento danni, domanda aumentata a fr. 5’148’629.-- oltre interessi in corso di causa;
L’arbitro nel lodo del 9 settembre 1996 ha respinto la petizione e ammesso la riconvenzionale per fr. 657’109.-- oltre interessi;
Ricorrenti gli attori riconvenzionali, che con ricorso dell’8 ottobre 1996 postulano l’annullamento del dispositivo n. 2 del querelato lodo, contenente il giudizio sulla riconvenzionale;
Mentre gli attori principali con osservazioni del 25 novembre 1996 chiedono la reiezione del ricorso con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione:
Ritenuto
in fatto:
A. Le parti nel 1988 hanno dato vita ad un progetto di attività economica consistente nell’edificazione di uno stabile a __________ nel quale collocare un centro di informatica con almeno 20 terminali attivi, indirizzato ai dichiaranti doganali e destinato all’allestimento di tutti quei documenti doganali occorrenti per l’assolvimento delle pratiche di importazione ed esportazione.
Per disciplinare i ruoli e gli obblighi delle parti, queste hanno sottoscritto una convenzione in data 27 ottobre 1988 (doc. B), ma all’atto pratico il progetto non è stato realizzato se non limitatamente all’edificazione dello stabile, mentre il centro di informatica non è mai divenuto operativo.
B. Gli attori __________ e __________ avrebbero dovuto, a mente loro, occuparsi della fornitura delle apparecchiature elettroniche e della gestione del centro informatico.
In petizione essi hanno sostenuto che ciò non si sarebbe realizzato in conseguenza delle inadempienze dei convenuti, ragione per cui hanno chiesto il risarcimento del danno, consistente in fr. 1’000’000.-- per mancato guadagno sulla fornitura delle apparecchiature elettroniche e in fr. 20’000.-- al mese durante 5 anni, così come previsto dalla convenzione doc. B.
C. Tutti i convenuti nei rispettivi allegati responsivi si sono opposti alla petizione, negando la propria asserita inadempienza e adducendo invece quella degli attori.
e __________ avrebbero inoltre subito dei danni in conseguenza del comportamento degli attori, consistenti in determinate spese da loro assunte in vista della destinazione dello stabile a centro informatico, nel mancato introito per la locazione di spazi occupati dalle attrezzature degli attori nello stabile __________, dalla mancata locazione dello stabile medesimo ai possibili utenti del centro informatico e dal minor valore dello stabile medesimo in conseguenza del fatto che esso è stato appositamente concepito come centro informatico, il tutto per almeno fr. 1’458’729.--, somma richiesta in via riconvenzionale.
D. In sede di conclusioni i convenuti __________ e __________ i hanno aumentato a fr. 5’148’629.-- la domanda riconvenzionale.
Le parti hanno per il resto sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel lodo qui impugnato l’arbitro ha ritenuto che la responsabilità per la mancata realizzazione del centro informatico sarebbe ascrivibile agli attori, mentre non vi sarebbe inadempienza da parte dei convenuti, così che la domanda principale sarebbe da respingere.
Quo alla riconvenzionale, le pretese ivi formulate sarebbero fondate per complessivi fr. 2’259’109.-- oltre interessi.
Tuttavia, avendo gli attori riconvenzionali postulato il risarcimento dell’interesse positivo all’adempimento della convenzione a suo tempo sottoscritta, dal loro pregiudizio dovrebbe essere dedotto quanto essi hanno risparmiato dalla mancata esecuzione della stessa, ed in particolare l’importo di fr. 20’000.-- mensili che la convenzione poneva a loro carico, per complessivi fr. 1’602’000.-- oltre interessi.
Dal che la reiezione della domanda principale e l’accoglimento della riconvenzionale limitatamente a fr. 657’109.-- oltre interessi.
F. Con il presente ricorso per nullità gli attori riconvenzionali chiedono l’annullamento del dispositivo n. 2 del lodo, contenente il giudizio sulla riconvenzionale, invocando l’art. 36 lit. f CIA.
L’arbitro avrebbe rettamente quantificato in fr. 2’259’000.-- il pregiudizio subito dai ricorrenti, ma vi avrebbe arbitrariamente dedotto la somma di fr. 1’602’000.--.
L’obbligo dei ricorrenti al pagamento in favore degli attori di fr. 20’000.-- al mese previsto dalla convenzione non sarebbe stato assoluto e dovuto in ogni caso, ma sarebbe stato previsto solo a titolo di garanzia, alla quale con la realizzazione del centro informatico verosimilmente non sarebbe stato necessario ricorrere.
G. Delle osservazioni 25 novembre 1996 degli attori, nelle quali essi chiedono la reiezione del ricorso, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A questa Camera, per quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell’art. 36 lit. f CIA, compete l’obbligo di vagliare se la decisione querelata sia inficiata di arbitrio siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali o perché contenente una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità (Rep. 1985, pag. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. edizione, pag. 345 e segg.).
A queste tre forme di arbitrio previste dal Concordato sull’arbitrato trova applicazione la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale circa l’art. 4 Cost., secondo la quale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso, o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento di giustizia e dell’equità (DTF 115 II 103, 105 Ib 436, 103 Ia 359; II CCA 7 giugno 1996 in re M. e llcc./B. e llcc.).
Stanti queste premesse, il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile a quella adottata esclude la censura di arbitrio (Wehrli, Rechtsprechung zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, pag. 36). In questo caso l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una motivazione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 Ia 114, 119 Ia 117, 119 Ia 32; II CCA 20 luglio 1994 in re Consorzio C./G.M. SA, 25 agosto 1992 in re G./D. e llcc.; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto Legislativo di applicazione del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile).
L’arbitro può infatti validamente far capo a criteri equitativi secondo il suo libero apprezzamento, e può di conseguenza addirittura derogare al diritto positivo laddove il rigoroso rispetto del medesimo porterebbe ad una soluzione ritenuta iniqua (II CCA 9 maggio 1988 in re U./G.).
La manifesta violazione dei termini di equità è in altri termini un motivo di nullità di applicazione estremamente restrittiva, che è data solo qualora il lodo urti in maniera insostenibile il sentimento di giustizia (DTF 107 Ib 66 e 67, consid. 2c).
Il ridotto potere di cognizione dell’Autorità di ricorso comporta per il ricorrente un corrispondente onere di allegazione e motivazione della propria impugnativa: non diversamente che in un ricorso di diritto pubblico (o un ricorso per cassazione ex art. 327 e segg. CPC) il ricorrente non può limitarsi alla generica affermazione dell’arbitrarietà della decisione impugnata, ma è piuttosto è astretto, pena l’irricevibilità del gravame, alla dimostrazione con un’argomentazione precisa del fatto che la decisione impugnata si fonda su un’applicazione arbitraria della legge o, in concreto, dei termini di equità (DTF 120 Ia 373, 119 Ia 117).
Nel caso di specie i ricorrenti ravvisano siffatta violazione nel computo in favore degli attori sul totale del danno degli importi mensili previsti ai punti 3 e 4 della convenzione del 27 ottobre 1988 (doc. B), così come stabilito dall’arbitro al considerando 14 del lodo impugnato.
Essi non contestano il principio secondo cui nel computo dell’interesse positivo va considerato il risparmio che la parte effettua per non dovere fornire la propria prestazione contrattuale (ricorso, pag. 4), ma ritengono che nel caso specifico l’arbitro abbia tenuto conto di importi che non costituivano la prestazione contrattuale degli attori, ma unicamente una garanzia.
Tuttavia, l’attenta lettura delle argomentazioni degli attori rivela che esse sono di evidente natura appellatoria, dal momento che in sostanza è unicamente contestata l’interpretazione sfavorevole agli attori data dall’arbitro a quelle clausole contrattuali, mentre non è dato di sapere per quale motivo -a prescindere dalle apodittiche affermazioni dei ricorrenti medesimi e dalla loro soggettiva ma irrilevante insoddisfazione per il risultato- tale interpretazione sarebbe arbitraria, o condurrebbe a conclusioni manifestamente in urto con il sentimento di equità.
In altre parole, anche volendo conferire eguale (o perfino maggiore) attendibilità all’interpretazione della convenzione fatta dai ricorrenti rispetto a quella dell’arbitro, non si potrebbe ancora per questo solo motivo concludere per l’insostenibilità della tesi dell’arbitro a fronte del testo della convenzione medesima che esplicitamente prevede pagamenti in favore degli attori alle clausole 3 e 4.
L’arbitro partendo dalla propria interpretazione della natura di quelle clausole ha poi costruito dei conteggi basandosi su ipotesi relative al presumibile funzionamento del centro informatico nel corso dei primi anni.
Tali conteggi sono all’atto pratico rimasti incontestati, di modo che, una volta ancora, non è possibile capire per quale motivo il lodo impugnato risulterebbe arbitrario, oppure sarebbe stato violato in maniera grave il sentimento di equità.
Non potendosi ravvisare gli estremi dell’arbitrio nell’interpretazione fatta dall’arbitro alla luce delle argomentazioni dei ricorrenti, ne deve conseguire la reiezione del ricorso, ai limiti della ricevibilità in conseguenza della sua natura manifestamente appellatoria.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza dei ricorrenti.
Per i quali motivi,
Richiamati l’art. 36 CIA e per le spese gli art. 147 e segg. CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso per nullità 8 ottobre 1996 di __________ e __________ è respinto.
II. Le spese e la tassa di giustizia, consistenti in:
a) la tassa di giustizia fr. 6’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 7’000.--
già anticipati dai ricorrenti, restano a loro carico.
I ricorrenti, in solido, rifonderanno agli attori complessivi fr. 10’000.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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