AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.189
Data decisione, Autorità: 10.12.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00189
Lugano 10 dicembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.145 (inc. n. 12'608) della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 16 febbraio 1995 da
rappr. dallo studio legale __________
Contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 17’992.25 oltre interessi in conseguenza del contratto di mutuo;
Domanda avversata dai convenuti e che il Pretore con sentenza 23 agosto/16 settembre 1996 ha accolto per fr. 16’592.25 oltre interessi;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 4 ottobre 1996 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 12’724.-- oltre interessi;
Mentre l’attrice con osservazioni del 5 novembre 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. Le parti per anni hanno intrattenuto rapporti commerciali nel senso che l’attrice vendeva ai convenuti, conduttori di esercizi pubblici, caffè di sua produzione.
Le parti il 5 aprile 1990 hanno inoltre sottoscritto una convenzione (doc. A) in virtù della quale l’attrice metteva a disposizione dei convenuti un credito di fr. 40’000.--, con il quale per fr. 28’ 480.-- veniva pareggiata la loro situazione debitoria, mentre fr. 11’520.-- venivano accreditati su un loro conto bancario.
In compenso i convenuti si impegnavano ad acquistare dall’attrice almeno 1500 kg all’anno di caffè ad un prezzo maggiorato di fr. 6.-- al kg rispetto a quello di mercato, ritenuto che il maggior prezzo pagato sarebbe andato in deduzione del loro debito.
B. Dopo il 10 luglio 1991 i convenuti hanno cessato gli acquisti di caffè presso l’attrice, che con la presente causa reclama il pagamento delle fatture scoperte e la restituzione del credito residuo il tutto, dopo deduzione di un pagamento parziale effettuato dai convenuti e di due ristorni di loro spettanza, per fr. 17’992.25 oltre interessi.
C. Nella risposta del 6 aprile 1995 i convenuti si sono opposti alla petizione.
L’attrice nei propri conteggi avrebbe omesso di considerare alcuni importi in loro favore, così che il saldo a lei spettante sarebbe in realtà di soli fr. 8’000.--.
In particolare, un versamento dei convenuti di fr. 50’000.-- sarebbe stato erroneamente conteggiato per soli fr. 47’181.75, mentre altre due posizioni in loro favore sarebbero state omesse, una di fr. 2’450.-- per partecipazione a spese pubblicitarie e un’altra di fr. 4’724.--, dovuti alla successione fu __________.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta la sostanziale ammissione da parte dei convenuti del credito dedotto in causa, ha esaminato le loro pretese compensatorie, ammettendo per fr. 1’400.-- quella relativa alle spese pubblicitarie e respingendo tutte le altre.
Dal che l’accoglimento della petizione per fr. 16’592.-- oltre interessi al 5% dal 17 aprile 1991.
E. Con l’appello i convenuti postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 12’724.-- oltre interessi al 5% dal 16 dicembre 1994.
Il Pretore avrebbe accollato a torto ai convenuti la perdita sul cambio relativa al versamento in franchi svizzeri da loro effettuato su un conto in dollari dell’attrice, essendo tale versamento avvenuto in ossequio al di lei desiderio con la conseguenza che essa sarebbe tenuta a sopportare il relativo rischio.
Dovrebbe inoltre trovare integrale accoglienza la pretesa per partecipazione alle spese pubblicitarie, non giustificandosi la sospensione del contributo a far tempo dal 1989.
Sarebbe infine da rettificare la data di decorrenza degli interessi moratori, situabile al 16 dicembre 1994, data del sollecito doc. C.
F. Nelle osservazioni del 5 novembre 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
1.1 Su questo argomento l’attrice nella petizione (pag. 4) si è limitata alla constatazione del fatto di aver ricevuto unicamente fr. 47’181.75 e non fr. 50’000.-- come sostenuto dai convenuti, mentre nella replica (pag. 4 e 5) essa imputa ai convenuti l’avvenuto versamento sul conto in dollari per il fatto che da una parte la cassiera li aveva resi attenti che si trattava di un conto in dollari, e che d’altra parte essi avrebbero dovuto chiedere all’attrice l’indicazione del di lei conto in franchi svizzeri.
I convenuti hanno invece sostenuto di avere effettuato il versamento su di un numero di conto a loro fornito dall’attrice, che dovrebbe perciò sopportare il rischio delle fluttuazioni del cambio (risposta, pag. 6 e 7; duplica, pag. 4).
Il Pretore ha seguito la tesi dell’attrice, ritenendo che i convenuti non sarebbero riusciti a provare di essere stati autorizzati ad effettuare il versamento sul conto in dollari dell’attrice.
1.2 L’art. 84 cpv. 1 CO stabilisce che i debiti pecuniari devono essere pagati in moneta del paese.
La norma sottintende che il debito di una certa somma di denaro deve essere pagato in contanti al creditore, di modo che il pagamento effettuato nelle mani di terzi a beneficio del creditore (versamento o girata su un suo conto bancario o postale) oppure effettuato nelle mani del creditore ma senza l’utilizzo di contanti (assegno, cambiale, carta di credito, ecc.) non costituisce valido adempimento dell’obbligazione (per l’assegno: II CCA 8 luglio 1996 in re D./C.), a meno che la diversa forma di pagamento utilizzata dal debitore non sia stata esplicitamente pattuita o il consenso del creditore non sia tacitamente deducibile dalle circostanze (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 6. edizione, vol. 2, Zurigo, 1995, n. 2328, 2356, 2357; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, Basilea, 1996, n. 4 ad art. 84 CO; Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2, Zurigo, 1974, pag. 3).
Il solo fatto che il creditore possieda un conto postale o bancario non comporta ancora la sua accettazione a che il debitore possa liberarsi per mezzo di un pagamento su tale conto, se invece l’esistenza di tale conto viene in qualche forma comunicata dal creditore al debitore, tale consenso può essere ammesso (Von Thur/Escher, opera citata, loc. cit.; Gauch/Schluep, opera citata, n. 2358).
1.3 Nel caso di specie i convenuti, come è ovvio secondo l’ordinario andamento delle cose in presenza di un rapporto di affari protrattosi per decenni (deposizione __________), possono aver appreso dell’esistenza del conto in dollari presso il __________ solo dall’attrice stessa, prova ne è che la loro affermazione in tal senso non è stata seriamente contestata negli allegati introduttivi e neppure nelle conclusioni (pag. 3).
Tanto basterebbe, a prescindere dall’esistenza di altri conti dell’attrice in franchi svizzeri noti ai convenuti, per ritenere il di lei tacito consenso al versamento su tale conto e la di lei responsabilità per il rischio di evoluzione negativa del cambio.
Si deve inoltre rilevare che, diligentemente, i convenuti hanno preannunciato il versamento di fr. 50’000.-- sul conto in dollari con il fax doc. 4, al quale l’attrice non ha reagito né nei loro confronti, né eventualmente nei confronti della banca, dando disposizioni preventive a che il versamento venisse accreditato ad altro conto.
Non si può che concludere in favore della tesi dei convenuti e a detrimento di quella dell’attrice: avendo i convenuti versato fr. 50’000.-- e non il minore importo riconvertito in franchi dall’attrice, il loro debito va ridotto di fr. 2’818.25.
Come rettamente ritenuto dal Pretore, le prestazioni effettuate dall’attrice ai convenuti a tal titolo avevano natura volontaria ed unilaterale, visto che ad esse non faceva riscontro alcuna prestazione dei beneficiari.
Il teste __________ (verbali, pag. 5) ha dichiarato di non essere a conoscenza di impegni in sospeso dell’attrice assunti dal rappresentante __________, mentre il __________, dopo aver affermato che in linea di principio entrambi gli esercizi pubblici condotti dai convenuti potevano beneficiare di questa prestazione (verbali, pag. 10), ha precisato che il riconoscimento di una somma per spese pubblicitarie veniva discusso e rinnovato di anno in anno -dal che l’ovvia constatazione che l’obbligo di pagamento veniva assunto per un solo anno- e che l’ultimo anno in cui la sovvenzione è stata discussa (ovvero accettata dall’attrice) è stato il 1989 (verbali, pag. 11).
In simili circostanze non può che essere confermato l’apprezzamento delle emergenze istruttorie da parte del Pretore, nel senso dell’inesistenza di un obbligo dell’attrice a tal titolo dopo il 1989.
Il Pretore ha riconosciuto gli interessi moratori a far tempo dal 17 aprile 1991, data di scadenza media delle fatture dell’attrice di cui al plico doc. I.
Tale soluzione significa che il Pretore ha applicato l’art. 102 cpv. 2 CO, ammettendo l’esistenza di un preciso giorno di adempimento.
Ciò non può però di sicuro essere il caso sulla sola base della dicitura di cui alle fatture doc. I “Pagamento 30 giorni netto”, dovendo a norma di legge la fissazione di uno specifico giorno per l’adempimento essere frutto di un accordo delle parti e non dell’imposizione unilaterale del creditore che invia la fattura (II CCA 23 agosto 1995 in re B. & Co/F.; Von Thur/Escher, opera citata, pag. 139; Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 10 ad art. 102 CO).
In assenza di siffatta pattuizione, peraltro neppure addotta dall’attrice, gli interessi non possono decorrere che dalla data della prima sollecitazione in atti, ovvero dal 16 dicembre 1994 (doc. C).
Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 ottobre 1996 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 23 agosto/16 settembre 1996 della Pretura di Mendrisio-Nord, è riformata nel modo seguente:
e __________, __________, sono condannati a pagare a in solido a __________ __________, fr. 13’774.-- oltre interessi al 5% dal 16 dicembre 1994.
§ Di conseguenza, per tale importo e spese esecutive per fr. 196.-- sono tolte le opposizioni interposte ai precetti esecutivi n__________e __________dell’Office des Poursuites Lausanne-Est.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico dell’attrice, che rifonderà ai convenuti complessivi fr. 400.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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