AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.187
Data decisione, Autorità: 24.10.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00187
Lugano 24 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.96.000119 (già 12533) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con petizione 26 maggio 1994 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall'avv. _________
con cui l’attrice ha chiesto che fosse fatto divieto ai convenuti di alienare, gravare o comunque diminuire il valore del patrimonio della ____________________ nonché di trasferire la sede della società fino ad avvenuta tacitazione dell’attrice per le pretese creditorie vantate nei confronti del signor __________ e la realizzazione forzata di un’azione della __________. pure sequestrata al predetto signor __________ divieto da impartirsi con la comminatoria dell’art. 292 CPS;
domande cui il convenuto __________ si è opposto con risposta 23 settembre 1994, atto tuttavia non intimato alla controparte;
petizione che il Pretore, con decreto 16 settembre 1996, ha stralciato dai ruoli, caricando all’attrice la tassa di giustizia di fr. 400.- e compensando le ripetibili;
appellante il convenuto __________ con atto di appello 30 settembre 1996 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che gli venga assegnata un’indennità per ripetibili per la procedura di primo grado;
mentre l’attrice con osservazioni 18 ottobre 1996 ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto in fatto
che la __________ (in seguito semplicemente detta: __________), nell’intento di recuperare dal signor __________ tutta una serie di importi messigli a suo tempo a disposizione, nel luglio 1993 ha chiesto ed ottenuto il sequestro delle azioni della __________ nonché di FF 1’000’000 e frs. 8’000.-, appartenenti a quest’ultima (cfr. doc. A e B inc. no. 508/1994 spec. della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord);
che le cause di convalida dei sequestri sono state tempestivamente avviate nel canton Ginevra (cfr. doc. E inc. no. 508/1994 spec. della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord);
che in data 8 febbraio 1994, per evitare che terze persone potessero intaccare il patrimonio della __________ e con ciò rendere vano il sequestro delle azioni, la __________ ha convenuto in lite la stessa __________ l’amministratore unico della società __________, come pure gli eventuali procuratori e i futuri amministratori o curatori della medesima società, chiedendo in sostanza che fosse loro vietato di alienare, gravare o comunque diminuire il valore del patrimonio della __________., nonché di trasferire la sua sede fino ad avvenuta tacitazione dell’attrice per le pretese creditorie vantate nei confronti del signor __________ e la realizzazione forzata di un’azione della __________ pure sequestrata, divieto da impartirsi con la comminatoria dell’art. 292 CPS;
che con decreto supercautelare di pari data il Pretore ha accolto inaudita altera parte tale richiesta e il 21 febbraio 1994 ha assegnato alla parte istante un termine di 90 giorni per promuovere l’azione di merito;
che con petizione 26 maggio 1994 la __________ ha nuovamente convenuto in causa i convenuti, postulando la conferma della misura provvisionale;
che con risposta 23 settembre 1994, non intimata alla controparte, __________, nel frattempo dimessosi dalla carica di amministratore unico della __________ (doc. B), si è opposto alla petizione, contestando preliminarmente la sua legittimazione passiva e chiedendo altresì che la lite nei suoi confronti fosse dichiarata temeraria;
che con scritti 30 maggio e 15 settembre 1995 l’attrice comunicava come l’azione di convalida dei sequestri a __________ si fosse conclusa positivamente, per cui la banca aveva provveduto a chiedere il pignoramento dei beni sequestrati;
che con ulteriore scritto datato 2 settembre 1996 l’attrice ha infine annunciato che la presente causa era ora divenuta priva d’oggetto, in quanto l’attrice stessa, a seguito delle aste 31 gennaio 1996 presso l’UE di Lugano e 15 luglio 1996 presso l’UE di Mendrisio, era diventata proprietaria di tutte le azioni della __________ e dei crediti vantati contro quest’ultima dal signor
che di conseguenza la Pretura veniva invitata a stralciare la causa dai ruoli, con l’accollo della tassa di giustizia e delle spese a chi le aveva anticipate, ma senza assegnazione di ripetibili, visto che le convenute non avevano dovuto inoltrare atti di causa;
che con decreto 16 settembre 1996 il Pretore, dando seguito alla richiesta dell’attrice, ha pertanto stralciato la causa, caricando alla __________ tassa di giustizia di fr. 400.- e compensando le ripetibili;
che con appello 30 settembre 1996 __________ ha postulato la riforma del querelato giudizio nel senso che gli venisse assegnata un’indennità per ripetibili per la procedura di primo grado;
che, a giudizio dell’appellante, il ritiro della petizione da parte dell’attrice costituiva desistenza, avendo egli oltretutto già provveduto ad inoltrare il proprio allegato responsivo;
che, sempre a suo dire, la desistenza di controparte comportava la sua totale soccombenza e l’obbligo di rifondergli un’indennità per ripetibili;
che delle osservazioni 18 ottobre 1996 della parte attrice con cui si chiede la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi;
considerando in diritto
che innanzitutto, per fugare i dubbi sollevati dalla parte appellata, va subito detto che l’allegato responsivo di __________ è effettivamente pervenuto in Pretura il 26 settembre 1994, come risulta dalla data dell’esibito;
che, per quanto riguarda l’appello che qui ci occupa, il riconoscimento o meno di un’indennità per ripetibili a favore dell’appellante presuppone un esame dello scritto 2 settembre 1996 con cui controparte ha chiesto lo stralcio della petizione;
che nel caso in cui quest’ultimo dovesse essere interpretato come desistenza dell’attrice, nulla osterebbe all’assegnazione di ripetibili al convenuto, la stessa essendo per principio equiparata alla soccombenza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 8 e 10 ad art. 148; Rep. 1985 p. 146; CCC 20 giugno 1990 in re N./D.; IICCA 6 luglio 1993 in re M./P. SA, 10 gennaio 1994 in re F./U., 11 giugno 1996 in re P./B.);
che, al contrario, se si volesse ammettere con l’attrice che la lite sarebbe divenuta priva di oggetto a seguito della conclusione delle procedure esecutive inerenti le azioni della __________ va comunque osservato che la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, seguendo il disposto di cui all’art. 163 CPC, che ove una lite diventi priva di oggetto o di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC) in materia di spese e ripetibili si deve applicare per analogia l’art. 72 della procedura civile federale (Rep. 1990 p. 284; ICCA 22 febbraio 1993 in re B./B., 1 giugno 1993 in re F. SA/S. SA, 27 settembre 1993 in re P./P.; IICCA 23 marzo 1994 in re I. SA e llcc./L. SA e llcc.), norma in virtù della quale, quando una lite diventa senz’oggetto o priva d’interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz’ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”: in sostanza si tratta perciò di valutare, sommariamente, quale possibilità di buon esito avrebbe avuto in concreto la causa (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 31 ad art. 148; DTF 111 Ib 191 cons. 7a; IICCA 21 settembre 1993 in re J./N., 23 marzo 1994 in re I. SA e llcc./L. SA e llcc.);
che nel caso di specie è del tutto evidente che la petizione, nella misura in cui era diretta nei confronti del convenuto __________, era sicuramente destinata all’insuccesso;
che, in effetti, se la legittimazione passiva di quest’ultimo era pacificamente data per la procedura supercautelare sfociata nel decreto 8 febbraio 1994, la stessa non lo era però più per la causa di merito promossa con la petizione 26 maggio 1994, atteso come egli a far tempo dal 3 marzo 1994 (cfr. doc. A) non era più formalmente amministratore unico della società __________.;
che, in entrambi i casi evocati, ben si giustifica di attribuire al convenuto un’indennità per ripetibili;
che la stessa viene determinata equitativamente da questa Camera in fr. 600.-, ciò che tiene conto del fatto che da un lato la causa si è conclusa prematuramente e che dall’altro l’attività del patrocinatore del convenuto è stata relativamente ridotta, essendosi egli in sostanza limitato all’allestimento di un breve allegato responsivo ed alla redazione di un paio di missive;
che, implicitamente, la stessa attrice aveva per altro ammesso di doversi far carico delle spese e delle ripetibili della presente procedura, allorché aveva proposto di caricare le spese a chi le aveva anticipate -cioè a sé stessa- mentre che le ripetibili avrebbero dovuto essere compensate e ciò per il semplice fatto (poi rivelatosi errato) che le parti convenute avevano omesso di inoltrare degli atti di causa;
che l’appello deve pertanto essere accolto, con accollo di spese e ripetibili a carico della parte soccombente (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 settembre 1996 di __________ è accolto e di conseguenza il decreto 16 settembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord, invariati gli altri dispositivi, viene così riformato:
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 130.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 150.-
da anticiparsi dall’appellante, vanno caricate alla parte appellata, che rifonderà alla controparte fr. 200.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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