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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.186
Data decisione, Autorità: 10.12.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00186
Lugano 10 dicembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.991 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 3 maggio 1995 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9’600.-- oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 6 agosto 1996 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 19 settembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 13 novembre 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice, così accordatasi verbalmente con il convenuto, nel 1991 ha fornito e posato un portone in legno massiccio.
Essendo rimasta impagata la mercede dell’opera di fr. 9’600.--, l’attrice procede nella presente causa.
B. Nella risposta del 12 luglio 1995 il convenuto si è opposto alla petizione negando l’esistenza di un rapporto contrattuale con l’attrice, la quale avrebbe in realtà contrattato con la società __________, e adducendo la difettosità dell’opera fornita.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, richiamati gli art. 32 e segg. CO, ha negato l’esistenza degli estremi per ammettere che il convenuto nei suoi rapporti con l’attrice avrebbe agito quale rappresentante di una terza persona, ed ha di conseguenza accolto la petizione, ritenuto per il resto che non vi sarebbe mai stata notifica degli asseriti difetti, con il che l’opera dovrebbe ritenersi accettata dal committente.
D. Con l’appello in rassegna il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, ribadendo in sostanza la tesi della rappresentanza, che risulterebbe dalla fattura e dalla successiva corrispondenza.
I testi sentiti non avrebbero confermato l’esistenza del rapporto di rappresentanza perché le trattative contrattuali sarebbero state svolte con il titolare della ditta attrice, al quale la circostanza sarebbe invece stata esplicitata.
La notifica dei difetti sarebbe stata a suo tempo effettuata in forma orale.
E. Nelle osservazioni del 13 novembre 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Questo implica l’impossibilità di considerare la documentazione prodotta dal convenuto unitamente all’appello nella misura in cui si tratti di documenti che non sono già agli atti, e l’irricevibilità della sua nuova affermazione -peraltro non confortata dalle necessarie prove- secondo cui l’esistenza del rapporto di rappresentanza sarebbe stata nota al titolare della ditta attrice (appello, pag. 2 e 3).
L’affermazione rimane tuttavia allo stadio di mero parlato, con il che non può che essere confermata la decisione del Pretore di ritenere l’opera approvata dal suo committente.
E’ inoltre pacifico che il convenuto in base all’art. 8 CC sopporta l’onere della prova dell’esistenza dell’asserita facoltà di rappresentanza, prova che il giudice valuta nel suo complesso secondo il proprio libero convincimento (per tante: II CCA 29 febbraio 1996 in re H./E. SA, 12 febbraio 1996 A. SpA/T. SA).
4.1 Come egli stesso ammette (appello, pag. 2), le deposizioni testimoniali non hanno in alcun modo suffragato la sua tesi, che a mente sua risulterebbe comunque già dai documenti.
Egli sostiene del resto di avere esplicitato la propria qualità di rappresentante unicamente al titolare della ditta attrice, con il quale ha svolto le trattative contrattuali, di modo che, stante l’incontestato onere della prova a suo carico, deve tornare a suo danno la mancata assunzione di questo mezzo di prova nella via dell’interrogatorio formale.
4.2 Quo ai documenti in atti, va rilevato che la corrispondenza allestita in epoca non sospetta, ovvero quella inviata dall’attrice prima dell’emanazione della fattura e la fattura medesima, è senza eccezione intestata al convenuto personalmente (doc. D, E, F, G, H).
E’ per contro vero che i successivi solleciti sono indirizzati alla __________ (doc. I-P), ma da questo solo fatto, che risulta essere avvenuto per l’intervento del convenuto (deposizione __________ non possono secondo la giurisprudenza di questa Camera essere dedotti né l’esistenza dell’asserito rapporto di rappresentanza, né la sostituzione del partner contrattuale originario con il nuovo intestatario della fattura o dei solleciti (II CCA 5 settembre 1996 in re T. SA/G., 25 aprile 1996 in re B. & Co/M. e M.).
La costruzione a posteriori del rapporto di rappresentanza per mezzo di documenti intestati al preteso rappresentato è infatti di per sé concettualmente impossibile -la rappresentanza deve sussistere nelle sue premesse al momento della stipulazione-, mentre la sostituzione successiva della parte contrattuale è senz’altro possibile, ma richiede l’esplicito e consapevole consenso di tutte le parti.
A prescindere dal fatto che nulla è dato di sapere circa la volontà in proposito di __________, il solo fatto che il creditore si presti a modificare l’intestazione dei solleciti o della fattura ancora non depone per l’esistenza di siffatta volontà da parte sua, dovendosi nel dubbio ritenere che ciò avvenga per compiacere le personali motivazioni della parte che -come il convenuto nella specie- fa richiesta in tal senso, e non come l’espressione della volontà di modificare il partner contrattuale
(II CCA 5 settembre 1996 citata).
Se ne deve concludere che il convenuto non è riuscito a dimostrare, e nemmeno a rendere lontanamente verosimile, l’esistenza dell’asserito rapporto di rappresentanza.
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19 settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 430.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 450.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il convenuto rifonderà all’attrice fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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