AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.173
Data decisione, Autorità: 05.12.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00173
Lugano 5 dicembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.189 (inc. n. 7326) della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 17 febbraio 1995 da
patr. da: avv. __________
Contro
patr. da: avv. __________
patr. da: avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 20’471.50 oltre interessi a titolo di minor valore dell’opera e risarcimento danni;
Domanda avversata da entrambi convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, mentre __________ ha inoltre chiesto in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento di fr. 17’921.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore e risarcimento danni;
Il Pretore con sentenza 15 luglio 1996 ha respinto la petizione e accolto la riconvenzionale per fr. 8’700.-- oltre interessi;
Appellanti gli attori, che con atto di appello del 20 settembre 1996 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione e di ammettere la riconvenzionale limitatamente a fr. 5’700.-- oltre interessi;
Mentre i convenuti con osservazioni del 21 e 24 ottobre 1996 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto A. La __________ nel corso del 1992 ha venduto agli attori il fondo n. __________ di __________ e si è impegnata all’edificazione di una casa unifamiliare contro una somma complessiva di fr. 541375.-.
B. Oggetto del contendere è il cattivo funzionamento del caminetto.
Per questo motivo gli attori hanno postulato la condanna in solido della costruttrice e della __________, che ha prestato garanzia per gli impegni dell’appaltatrice, al pagamento di fr. 12’586.-- per l’eliminazione dei difetti constatati, di fr. 3’080.-- in rifusione dei costi della procedura a futura memoria, e a fr. 4’535.50 per i costi del patrocinio preprocessuale, il tutto per fr. 20’471.50 oltre interessi.
C. Nella risposta e riconvenzionale del 19 maggio 1995 la __________ si è opposta alla petizione asserendo l’avvenuta eliminazione di ogni difetto.
Essa avrebbe comunque sconsigliato gli attori di modificare il caminetto prefabbricato originariamente previsto, così che essa non sarebbe in ogni caso responsabile per eventuali difetti.
Sarebbero invece gli attori ad essere debitori nei suoi confronti per opere rimaste impagate e per le spese del di lei patrocinio preprocessuale, il tutto per fr. 17’921.-- oltre interessi, somma richiesta in via riconvenzionale.
D. Nel proprio allegato responsivo __________ ha in sostanza fatto proprie le tesi dell’altra convenuta.
E. Gli attori si sono opposti alla domanda riconvenzionale, contestando la pertinenza della nota professionale di patrocinio e ritenendo pretestuosa la fattura per opere supplementari.
Le parti hanno in seguito sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
F. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità alla fattispecie delle norme sul contratto di appalto, ha accertato la difettosità del caminetto in questione, ma ha esentato i convenuti da ogni responsabilità in applicazione dell’art. 369 CO, ritenendo che il difetto sarebbe conseguente a richieste dei committenti fatte contrariamente al parere dell’appaltatrice, che ha in proposito validamente declinato ogni responsabilità.
La riconvenzionale sarebbe per contro fondata limitatamente a fr. 8’700.-- oltre interessi, di cui fr. 3’000.-- per un’opera supplementare e fr. 5’700.-- a saldo della mercede forfetaria pattuita.
G. Con l’appello di data 20 settembre 1996 gli attori postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere integralmente la petizione e di accogliere la riconvenzionale limitatamente a fr. 5’700.-- oltre interessi.
Il Pretore avrebbe apprezzato in maniera non corretta le risultanze processuali, giungendo alle errate conclusioni secondo cui sarebbe stata pattuita la posa di un caminetto prefabbricato e secondo cui la responsabilità per il cattivo funzionamento di quello in effetti installato sarebbe unicamente ascrivibile alla scelta degli attori di un modello di caminetto diverso da quello voluto dall’appaltatrice.
Pure errata sarebbe la decisione sulla riconvenzionale, non potendosi in particolare ammettere sulla base di considerazioni di equità la non provata pretesa di fr. 3’000.-- per la vasca idromassaggio.
H. Delle argomentazioni di cui ai memoriali di osservazioni dei convenuti, che concludono per la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto 1. Le parti sono concordi sul fatto che il caminetto in questione non funziona correttamente.
Permangono invece litigiose le cause del cattivo funzionamento, ed in specie la questione a sapere se i committenti possano, dal profilo giuridico, essere ritenuti gli unici responsabili del difetto in applicazione dell’art. 369 CO.
Le premesse per l’applicazione di questa norma in favore dell’appaltatore, che sopporta l’onere della prova in proposito (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 1914; Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art. 369), sono due.
2.1 In primo luogo occorre che il difetto dell’opera si sia verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, opera citata, n. 1917).
Evidentemente questi risponde anche per le persone ausiliarie, in particolare il progettista o il direttore dei lavori, ai quali egli si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch, opera citata, n. 1921).
L’appaltatore non può però liberarsi senz’altro in presenza di mancanze del progettista o del direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli impone di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per l’integrità e l’abitabilità dell’opera e di darne avviso al committente, sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di piani e di istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso (Rep. 1983, pag. 308). In tali casi, tuttavia, l’obbligo dell’appaltatore alla notifica del proprio dissenso sussiste solo qualora vi sia un errore tecnico manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di errori macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle più elementari regole dell’edilizia (Rep. ibidem; Gauch, opera citata, n. 1969 e segg.).
Negli altri casi l’appaltatore è liberato dalla propria responsabilità per gli eventuali difetti senza che vi sia necessità di esprimere il proprio parere contrario, potendosi egli in buona fede fidare delle maggiori cognizioni degli specialisti interpellati dal committente (Gauch, opera citata, n. 1958 e segg.).
E’ però fatto salvo il caso particolare in cui le specifiche e specialistiche conoscenze tecniche dell’artigiano siano superiori a quelle del committente e del progettista, di modo che il committente può in buona fede in ogni caso attendersi una verifica da parte dell’appaltatore (II CCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.; Gauch, opera citata, n. 1408).
2.2 In secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità del committente deve essere l’unica determinante per l’insorgere dei difetti (DTF 52 II 78; II CCA 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.; Gauch, opera citata, n. 1918).
3.1 Il cattivo funzionamento dell’opera consiste nel semplice fatto che il fumo invade il locale “in maniera molto accentuata” (cfr. perizia, pag. 4, 5, 10).
3.2 Il perito ipotizza le seguenti concause del difetto:
sezione insufficiente della canna fumaria (perizia, pag. 5, 7, 9, 10, 11; complemento di perizia, pag. 6; verbale audizione perito, pag. 1);
insufficiente apertura ed errata posizione della presa d’aria, il che causa un ridotto afflusso nel camino dell’aria fresca, ostacolata oltretutto dal cassone in ferro (perizia, pag. 5, 9, 10; complemento di perizia, pag. 3; verbale audizione perito, pag. 1 e 2);
il cappello del torrino restringe la sezione del camino (perizia, pag. 7; verbale audizione perito, pag. 2);
eccessiva angolazione degli spigoli all’interno del camino e della cappa, che creano un ostacolo alla fuoriuscita del fumo (verbale audizione perito, pag. 2).
3.3 Queste risultanze peritali necessitano di un’attenta analisi, da effettuare con una certa cautela.
Il perito stesso si premura di relativizzare la portata dei suoi accertamenti, visto che a più riprese egli afferma che “non è mai facile individuare con certezza i difetti di un camino che non funziona a regola d’arte” (perizia, pag. 9; concetto ripetuto a pag. 10 e ribadito a pag. 6 del complemento di perizia).
Inoltre il fatto che egli in occasione dell’ispezione abbia confuso le bocchette per la ventilazione con aria calda del locale con dei fregi ornamentali (complemento a perizia, pag. 5 e 6) costituisce ulteriore elemento che deve indurre alla prudenza.
3.4 In ogni caso, l’insufficiente dimensione della canna fumaria viene a prima vista indicata dal perito quale motivo preponderante per il cattivo funzionamento del caminetto (“il corretto dimensionamento della canna è determinante per una normale evacuazione del fumo “ perizia, pag. 6; “...in primo luogo all’insufficiente superficie della canna fumaria”, pag. 9; “la causa principale è senza dubbio l’insufficiente sezione della canna fumaria”, pag. 10).
La grandezza della canna fumaria non è tuttavia un dato tecnico a sé stante (se così fosse sarebbe senz’altro data la responsabilità dell’appaltatrice per averne posata una troppo piccola), ma va piuttosto valutato in relazione ad altri elementi.
Il perito in proposito, dopo aver affermato che “le dimensioni dell’apertura del focolare non hanno una grande importanza alfine di un corretto funzionamento ...” (perizia, pag. 5), si ricrede immediatamente, e sostiene (perizia, pag. 6) che “è infatti importante che il dimensionamento venga fatto non solo in funzione dell’altezza della canna fumaria, ma anche in relazione alla dimensione dell’apertura del focolare” (cfr. anche il complemento di perizia, pag. 7).
3.5 La seconda concausa indicata dal perito, in ordine di importanza, è l’insufficiente afflusso di aria fresca, inconveniente dovuto alla mancanza di spazio sotto il basamento per un conveniente afflusso (perizia, pag. 7; complemento di perizia, pag. 3; piano del focolaio posato a 8 cm dal pavimento invece che a 24: verbale audizione perito, pag. 1 e 2) e alla creazione di un’apertura nel muro di dimensioni troppo piccole per garantire un passaggio sufficiente di aria fresca (complemento di perizia, pag. 3; verbale audizione perito, pag. 1 e 2).
4.1 Gli attori hanno in effetti richiesto la posa di un caminetto diverso rispetto al prefabbricato che l’appaltatrice intendeva posare.
Essi, desiderosi di ottenere un risultato estetico diverso da quello offerto dal prefabbricato (in tal senso la deposizione __________), si sono fatti fornire dal signor __________ (cfr. sua deposizione) una particolare cassa interna del camino, composta unicamente da basamento e schienale, attorno alla quale poteva essere costruito un focolaio delle dimensioni desiderate (verbale audizione perito, pag. 1).
Non risulta per contro dall’istruttoria che gli attori, a prescindere dalla fornitura della suddetta cassa interna e (verosimilmente) dalla richiesta dell’uso dei materiali di finitura atti all’ottenimento del risultato estetico voluto, abbiano prescritto all’appaltatrice anche le modalità di esecuzione della costruzione del caminetto in ordine alla grandezza del focolare, alla sua altezza da terra e alle dimensioni dell’apertura per l’entrata dell’aria fredda.
4.2 Se ne deve concludere che i desideri dei committenti, le loro istruzioni (per quanto provate dall’istruttoria) e il materiale da loro fornito non precludevano ancora la possibilità di realizzare un’opera esente da difetti, a condizione di commisurare la larghezza del focolare (che si poteva variare a piacimento: verbale audizione perito, pag. 1) e/o la sua altezza (cfr. deposizione __________) alle ridotte dimensioni della canna fumaria del camino prefabbricato.
Al capomastro, nella sua qualità di persona dell’arte che (sia pure in modifica degli accordi originari) ha accettato di costruire ex novo un caminetto, incombeva l’obbligo di conoscere le semplici regole di funzionamento di questo particolare genere di opera, o almeno l’obbligo di diligenza di interpellare il fornitore del materiale per chiedergli consiglio.
In queste circostanze il solo fatto di aver declinato la propria responsabilità non è sufficiente a liberare il costruttore, che soccombe per il fatto che il materiale fornito dai committenti non è stato l’unica causa del difetto dell’opera.
4.3 E’ perciò a titolo meramente abbondanziale che si rileva che anche l’errata scelta del comignolo costituisce concausa del difetto attribuibile all’appaltatrice, ed è perciò suscettibile di escludere l’applicazione dell’art. 369 CO nei termini decisi dal Pretore.
5.1 Gli attori hanno infatti espresso i loro desideri al riguardo del caminetto allorché era già stata posata la canna fumaria di quello prefabbricato rendendo così più difficile, in maniera ingiustificata, il corretto compimento dell’opera dell’appaltatrice. Non si giustifica perciò che l’appaltatrice debba sopportare il costo di interventi che prevedono, come quelli prospettati dal perito, la sostituzione della canna fumaria.
A questa Camera, in assenza di migliori prove che spettava agli attori fornire, appare in simili circostanze assai più equo attribuire unicamente il costo di fr. 9’000.--, riconosciuto dall’appaltatrice in sede di trattative (doc. 6), a valere quale costo delle modifiche necessarie a garantire la funzionalità del camino senza toccare la canna fumaria, così come prospettato dalla ditta __________ di __________ (cfr. doc. 10), e come teoricamente possibile alla luce delle risultanze peritali.
5.2 La disponibilità dell’appaltatrice a questa soluzione è scaturita in conseguenza dell’intervento del legale degli attori.
Si può perciò affermare, a livello di principio, che vi sono gli estremi per il riconoscimento in favore degli attori di un importo per il patrocinio preprocessuale.
Tale importo non può però sicuramente essere quello di cui alla nota professionale 31 gennaio 1995 dell’avv. __________ (doc. M).
L’importo richiesto per onorari di fr. 4’000.--, privo peraltro della benché minima indicazione dei criteri in base ai quali esso è stato calcolato, è infatti privo di qualsiasi ragionevole proporzione con l’asserito costo di riparazione del difetto di circa fr. 13’000.--, ritenuto che l’art. 9 TOA prevede onorari compresi tra l’8 e il 15% di tale valore nel caso in cui la procedura giudiziaria venga portata a termine.
La pretesa, in via equitativa, può perciò essere ammessa per un importo forfetario di fr. 1’000.--.
5.3 Anche la procedura di prova a futura memoria è senza dubbio stata rilevante ai fini della modifica dell’atteggiamento iniziale dell’appaltatrice di totale rifiuto della pretesa avversaria (cfr. p. es. il doc. C), di modo che si giustifica di porla a carico dei convenuti in misura proporzionale alla loro soccombenza sulla questione del difetto del camino, ovvero per circa 3/4, ossia fr. 2’300.--.
5.4 La sentenza del Pretore sulla domanda principale va perciò riformata nel senso di condannare i convenuti in solido al pagamento di complessivi fr. 12’300.-- oltre interessi al 5% dal 4 maggio 1994 su fr. 9’000.-- (data del sollecito doc. H), e dal 17 febbraio 1995, data della petizione, su i rimanenti fr. 3’300.--.
Nella ripartizione delle spese e le ripetibili del primo processo, si giustifica di tenere in particolare considerazione il fatto che la presente sentenza quo alle conseguenze del difetto del caminetto ricalca sostanzialmente la transazione che l’appaltatrice aveva a suo tempo offerto agli attori, così che, ritenuto anche l’avvenuto riconoscimento di una pretesa per patrocinio preprocessuale che è comunque causa di ulteriore soccombenza per gli attori, ricorrono a mente di questa Camera sufficienti motivi per gravare i procedenti dei 2/3 delle spese e di un’indennità ridotta per ripetibili.
La censura è infondata.
A prescindere dal fatto che proprio in base a tali criteri è stato possibile ammettere parzialmente anche la pretesa degli attori per patrocinio preprocessuale, non si può disattendere che già solo sulla scorta di comuni nozioni sulla realtà economica del nostro paese l’indicazione di un costo di fr. 3’000.-- per una vasca idromassaggio costituisce una valutazione affatto prudenziale.
Inoltre, nella risposta riconvenzionale del 26 maggio 1995 (pag. 6) gli attori hanno ritenuto di poter evadere l’argomento con la generica considerazione secondo cui la pretesa dell’appaltatrice sarebbe pretestuosa per il fatto che la fattura è stata emessa dopo la notifica dei difetti dell’opera. Siffatta tesi è rimasta allo stadio di puro parlato, il che porta a ritenere che la domanda riconvenzionale non è stata oggetto di una seria contestazione, e perciò la pretesa di fr. 3’000.-- per la vasca idromassaggio può essere ritenuta proceduralmente ammessa dai committenti.
Ne deve conseguire il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 settembre 1996 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 15 luglio 1996 della Pretura di Locarno-Campagna è riformata nei dispositivi 1 e 2, invariati gli altri, nel modo seguente:
__________, __________ e __________, __________ sono condannati in solido a pagare a __________ e __________, __________, fr. 12’300.-- oltre interessi al 5% dal 4 maggio 1994 su fr. 9’000.-- e dal 17 febbraio 1995 su fr. 3’300.--.
Gli attori in solido rifonderanno a ciascuno dei convenuti fr. 600.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dagli appellanti, sono a carico delle parti per metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster