AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.172
Data decisione, Autorità: 30.10.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00172
Lugano 30 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.225 (inc. n. 7154) della Pretura di Locarno-Campagna promossa con petizione 26 aprile 1994 da
__________ patr. dallo studio legale __________
contro
__________ patr. dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 13’299.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente a atto illecito e di torto morale;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 23 agosto 1996 ha accolto per fr. 8’300.-- oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 20 settembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con le osservazioni del 24 ottobre 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. In data 15 novembre 1993 il Procuratore Pubblico ha proposto per il convenuto una pena di fr. 300.-- di multa per il reato di lesioni semplici intenzionali, commesso il 14 maggio 1993 a danno del qui attore, costituitosi parte civile nel procedimento.
La proposta del Procuratore Pubblico non è stata contestata dall’accusato.
B. Con la petizione che ci occupa l’attore, in relazione alle lesioni subite per mano del convenuto, ha chiesto la sua condanna al pagamento della somma di fr. 13’299.-- oltre interessi, di cui fr. 6’799.-- per le spese delle cure dentistiche, fr. 2’000.-- per le spese di patrocinio nella procedura penale e fr. 4’500.-- a titolo di torto morale, importo giustificato in particolare dalla inabilità al lavoro durante alcuni giorni, nonché dall’insulto all’onore e alla dignità connesso con l’aggressione in suo danno.
Nella risposta del 16 maggio 1994 il convenuto si è opposto alla petizione.
Egli ha ridimensionato la portata dell’aggressione all’attore e ha inoltre negato l’esistenza del danno o comunque del rapporto di causalità con la pretesa aggressione. Sarebbe inoltre eccessivo l’indennizzo richiesto per il torto morale.
Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha esaminato le pretese dell’attore alla luce dei requisiti posti dagli art. 41 e segg. CO, giungendo alla conclusione che quella per spese dentarie sarebbe da accogliere interamente, quella per il patrocinio penale sarebbe da ammettere per fr. 500.--, mentre il torto morale subito dall’attore nelle concrete circostanze sarebbe quantificabile in fr. 1’000.--.
Da ciò l’accoglimento della petizione per fr. 8’300.-- oltre interessi.
D. Con tempestivo gravame datato 20 settembre 1996 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
In sintesi, il Pretore avrebbe a torto ammesso l’esistenza del nesso causale tra i fatti del 14 maggio 1993 e la rottura del ponte dentario del convenuto, l’indennità per torto morale sarebbe eccessiva avuto riguardo alle circostanze del caso, e la pretesa per patrocinio preprocessuale non sarebbe stata in alcun modo provata.
E. Delle osservazioni 24 ottobre 1996 dell’attore, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
E’ perciò vincolante in questa procedura l’accertamento contenuto nel decreto di accusa del 15 novembre 1993 (doc. C), secondo cui il convenuto ha intenzionalmente cagionato un danno al corpo dell’attore “colpendolo con pugni al volto”.
La critica dell’appellante alla descrizione dei fatti ammessa dal Pretore contenuta al punto 1 dell’appello (pag. 2 e 3) è perciò irricevibile prima ancora di essere infondata.
Rimane di conseguenza acquisito che il convenuto ha sferrato “più pugni” al volto dell’attore.
La censura è formulata in termini giuridicamente impropri: l’appellante si esprime in termini di “responsabilità”, intendendo con ciò negare non già la propria colpa, accertata in maniera vincolante in sede penale, ma piuttosto l’esistenza di un nesso causale adeguato tra il suo comportamento e il danno di cui si chiede il risarcimento.
2.1 Il nesso di causalità adeguata ai sensi dell’art. 41 CO è dato allorché il comportamento del presunto danneggiante, esaminato secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, era di per sé atto a dar luogo o a favorire l’evento dannoso (DTF 112 II 442; II CCA 21 maggio 1993 in re M./C. e llcc.; Brehm, Berner Kommentar, n. 122 e segg. ad art. 41 CO; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, Berna, 1975, pag. 55 e segg.; Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 1, pag. 72 e 73).
Il giudice confrontato con il caso concreto deve chiedersi se è probabile che il fatto considerato abbia prodotto un effetto del genere di quello avveratosi, se in altre parole il risultato era oggettivamente prevedibile (DTF 112 II 442, 101 II 73).
Il comportamento della vittima o di un terzo di regola non annulla il nesso di causalità adeguata tra il comportamento del danneggiante e il danno, e questo anche nel caso in cui la colpa del danneggiato o quella del terzo eccedano la colpa del danneggiante (DTF 112 II 41).
Questo perché anche quando altre cause del danno si affiancano a quella imputabile al danneggiante, questa rimane nondimeno adeguata fino a che essa può ancora essere ritenuta rilevante (II CCA 4 febbraio 1994 in re P./P. e llcc.). Se invece essa viene messa in secondo piano alla causa concomitante al punto da apparire, al confronto, irrilevante, allora si parla di interruzione del nesso di causalità adeguata (DTF 116 II 524; Rep. 1988, pag. 277; Brehm, opera citata, n. 132 e segg. ad art. 41 CO; Deschenaux/Tercier, opera citata, pag. 65).
2.2 Nel caso in rassegna non vi può essere dubbio alcuno sull’accertamento del fatto che sferrare più pugni al volto di una persona in occasione di un’aggressione costituisce, secondo la comune esperienza, una causa più che adeguata per il verificarsi della rottura di un ponte dentario (in questo senso la fattispecie in II CCA 16 agosto 1994 in re P./R., in cui con un unico pugno sono stati rotti tre incisivi), accertamento del resto, che il convenuto nemmeno tenta di inficiare.
Egli ritiene tuttavia, a torto, di poter trarre diritto dal fatto che la rottura del ponte dentario dell’attore si sarebbe manifestata solo qualche mese più tardi, non avvedendosi che -riservato il termine assoluto di prescrizione di cui all’art. 60 CO- la questione è in realtà irrilevante.
A mente di questa Camera, infatti, stanti le risposte peritali n. 1 e 3, e la deposizione del dott. __________ cioè dell’unica persona che ha effettivamente esaminato il ponte dentario rotto, il solo fatto che la rottura dello stesso si sia manifestata solo a circa 5 mesi dall’aggressione nulla toglie -in assenza di altri elementi di giudizio, nemmeno addotti dal resistente- all’accertamento del fatto che la rottura è comunque stata innescata dall’unico evento traumatico subito dall’attore, ovvero dall’aggressione del convenuto.
Stante la natura della lesione (rottura completa dei tre perni di un ponte dentario praticamente nuovo, da escludere con la normale usura, cfr. deposizione dott. __________, pag. 8), e la possibilità teorica del fatto che essa si manifesti ad una certa distanza dall’evento traumatico, non si può, in assenza dell’evidenza o anche solo del sospetto di altre circostanze concorrenti con l’aggressione del convenuto, interrompere e neppure attenuare la causalità dell’agire dell’appellante.
A questo proposito si ritiene ad esempio che il subire interventi chirurgici o una degenza ospedaliera sia già sufficiente per dimostrare l’esistenza della condizione legale della particolare gravità della sofferenza del leso (Brehm, opera citata, n. 29 e segg. ad art. 47 CO; II CCA 20 dicembre 1989 in re A./B.).
Nella determinazione dell’indennità il giudice possiede un’ampia libertà di apprezzamento delle circostanze (DTF 116 II 299, 115 II 32 e riferimenti), il che fa si che l’autorità di appello interviene solo se la decisione così resa è manifestamente ingiusta o iniqua (DTF 109 II 391; II CCA 18 febbraio 1993 in re P./T.D. SA, 25 marzo 1992 in re R./P.S. e C. SA).
Già la sola necessità di complesse cure dentistiche ha senza dubbio causato, a mente di questa Camera, notevole disagio fisico e psichico all’attore, tanto da giustificare l’attribuzione di un’indennità per torto morale.
Devono inoltre essere adeguatamente considerati anche la sofferenza psichica del leso, causata non solo dal danno all’integrità fisica ma anche al fatto di essere stato oggetto di proditoria aggressione intesa a colpirne non solo il fisico ma anche la personalità (cfr. l’art. 177 cpv. 1 CP che include le vie di fatto nel reato di ingiurie), e l’elevatissimo grado di colpa dell’attore che ha agito dolosamente, circostanza che anche nella giurisprudenza relativa all’attuale art. 47 CO rimane degna di considerazione (Brehm, opera citata, n. 33 ad art. 47 CO).
Vero è piuttosto che se qualcuno può dolersi della commisurazione del torto morale, è l’attore e non certo il convenuto: infatti, secondo la giurisprudenza di questa Camera, in un analogo episodio di aggressione proditoria mediante un unico pugno al volto, che aveva però avuto conseguenze mediche più gravi, è stato ritenuto adeguato un indennizzo per torto morale di fr. 4’000.-- (II CCA 16 agosto 1994 in re P./R., confermata dalla ICCTF del 14 dicembre 1994), con il che, fatte le debite proporzioni, un’indennità anche di fr. 2’000.-- non sarebbe in questo caso stata considerata lesiva del potere di apprezzamento del Pretore.
Anche questa doglianza è infondata.
Non vi può infatti essere contestazione sul fatto che l’attore ha saputo provare l’esecuzione da parte del suo legale della prestazione -avvenuta a titolo manifestamente oneroso, e la cui necessità non è più litigiosa- consistente nella redazione della querela 16 giugno 1993 (doc. B).
A tale prestazione, documentata e quantificabile, non risulta aver fatto seguito la nota onorari del patrocinatore. E’ tuttavia pensabile che ed ammissibile che essa non sia ancora stata emessa in attesa della conclusione della procedura civile.
Ciò non osta a che il Pretore potesse esprimersi sull’ammontare del danno senza ledere le norme in materia di quantificazione del medesimo o di onere della prova.
Trattandosi della quantificazione del valore della prestazione di un legale, non vi è, come sostenuto dall’appellante, applicazione non pertinente dell’apprezzamento del giudice previsto dall’art. 43 CO (o piuttosto dall’art. 42 cpv. 2 CO), ma bensì quantificazione del danno in diretta applicazione dell’art. 31 TOA, di modo che, a prescindere dalla motivazione adottata, la decisione del Pretore di accordare un risarcimento di fr. 500.-- per le spese del patrocinio in sede penale è del tutto corretta.
Ne segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Spese, tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 330.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 350.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Il convenuto rifonderà all’attore fr. 700.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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