AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.169
Data decisione, Autorità: 09.06.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00169
Lugano 9 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.94.270 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 20 settembre 1993 da
contro
patr. dall'avv. __________
con la quale l'attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 370'222.-- oltre interessi al 10.50% dal 30 settembre 1990 (avallo cambiario), di cui alla decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione 19 agosto 1993 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, in merito all’esecuzione no. __________dell'UE di Lugano;
Domanda accolta dal Pretore, con sentenza del 2 settembre 1996, limitatamente a fr. 656.70 e agli interessi di mora;
Appellante l'attore, che con atto di appello del 23 settembre 1996 chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere integralmente l’azione di disconoscimento;
Mentre la convenuta con osservazioni del 24 ottobre 1996 postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Posti i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
ritenuto
in fatto
A. In data 22 luglio 1988 __________, ora __________ e a seguito di fusione, ha concesso a __________ una linea di credito in conto corrente di fr. 300'000.-- garantita da un vaglia cambiario in bianco sottoscritto dalla debitrice ed avallato dall'attore e da __________.
La linea di credito l’11 ottobre 1988 è stata aumentata a fr. 400’000.--, sempre garantita dal vaglia cambiario.
L'aumento del credito è stato sottoscritto dal signor __________, direttore di __________.
B. Con il PE no. __________dell'UE di Lugano la __________ ha escusso l’avv. __________ per fr. 370'222.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito "avallo del vaglia cambiario di pari importo, emesso a favore della creditrice __________, già in __________, ora fallita".
Il precettato avendovi interposto opposizione, la __________ ne ha chiesto il rigetto provvisorio, ottenendolo il 19 agosto 1993 dalla Pretura del distretto di Lugano, sezione 5.
C. Con la petizione l'attore ha chiesto il disconoscimento di tale debito, sostenendo che la creditrice avrebbe agito in modo negligente dal momento che l'aumento della linea di credito sarebbe stato sottoscritto da persona priva del diritto di firma.
Ne conseguirebbe la nullità del vaglia cambiario, poiché completato dalla convenuta in maniera contraria agli accordi in essere tra le parti dal momento che l’attore non avrebbe mai inteso garantire anche l’aumento del credito a fr. 400’000.--..
Vi sarebbero inoltre incongruenze quo alla somma richiestagli, all'indicazione della data d'emissione e al saggio
degli interessi. Infine la dicitura “per novazione” figurante sul vaglia avrebbe avuto l’effetto di estinguere il debito primitivo senza la formazione a suo carico di uno nuovo.
D. Nella risposta del 18 marzo 1994 la convenuta si è opposta alla petizione asserendo in sostanza che il vaglia cambiario sarebbe stato riempito facendo uso delle facoltà riconosciute alla beneficiaria in base agli accordi intercorsi, ed inoltre che l'impegno dell'attore quale avallante dell'emittente sarebbe di natura indipendente e solidale, così che l'effetto della novazione sarebbe intervenuto anche nei suoi confronti.
E. Con il giudizio qui impugnato il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, riducendo la somma dovuta a fr. 369'565.30 senza interessi moratori.
Stante la validità del vaglia cambiario, la convenuta potrebbe esigere il pagamento limitatamente al credito risultante dall'attestato di carenza di beni 5 febbraio 1992, ovvero per fr. 369'565.30.
F. L'attore con l'appello postula la riforma del primo giudizio nel senso di ammettere la sua petizione sulla scorta delle argomentazioni già sollevate avanti al primo giudice, ed in particolare quelle attinenti la novazione del credito e il diritto di firma del __________.
Con le osservazioni all'appello la convenuta propone la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
considerato
in diritto
Come rettamente rammentato dal Pretore, l’art. 1022 CO stabilisce che l’avallante assume un impegno di per sé stante, indipendente cioè da quello degli altri obbligati, al punto che pur essendo egli di principio obbligato allo stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato (cpv. 1), la sua obbligazione rimane valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma deducibile dal titolo (cpv. 2).
Stante la natura materiale dell’azione di disconoscimento (DTF 118 III 42; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6 edizione, Berna, 1997, pag. 134), anche se il rigetto provvisorio dell’opposizione è stato pronunciato in conseguenza della firma apposta per garanzia dal creditore su di un effetto, nella procedura di disconoscimento (all’importante condizione che non vi sia stata girata del titolo ad un terzo) si dovrà necessariamente considerare l’esistenza e il contenuto del rapporto contrattuale in relazione al quale l’effetto è stato rilasciato ed avallato.
In altri termini, ritenuto che la firma di un’obbligazione cambiaria non presume novazione del rapporto precedente (art. 116 cpv. 2 CO; II CCA 11 settembre 1996 in re U./M.), nell’azione di disconoscimento il creditore non può più limitarsi (come per il rigetto dell’opposizione o nell’esecuzione cambiaria) a trarre diritto dall’effetto in suo possesso, ma deve piuttosto dimostrare l’esistenza e l’entità del credito contrattuale che giustifica l’incasso dell’effetto. Ne consegue evidentemente che il debitore, prescindendo dall’astratta apparenza documentale, a sua difesa può e deve per sua parte sollevare tutte le eccezioni radicate in quel rapporto di base (art. 1007 CO; CEF 16 aprile 1992 in re L. SA/M. SA; Meier-Hayoz/von der Crone, Wertpapierrecht, Berna, 1985, pag. 83 e segg.).
3.1 Occorre dapprima rilevare che l’attore non ha mai sostenuto che tale dicitura sarebbe stata apposta dalla creditrice in violazione degli accordi sul riempimento dell’effetto esistenti con la debitrice __________ (cfr. petizione, pag. 5; conclusioni, pag. 5) ed ha invece al contrario sostenuto che tale clausola sarebbe stata apposta sull’effetto dalla convenuta “nell’ambito di quella facoltà discrezionale che le compete quale possessore di un vaglia cambiario in bianco” (appello, pag. 4), e perciò nel rispetto degli accordi tacitamente o esplicitamente conclusi sul tema con la debitrice.
3.2 L’appellante equivoca tuttavia sul significato di questa pattuizione, ritenendo a torto che con il secondo contratto di concessione di credito (doc. 3), quello firmato dal __________, si sarebbero estinti per novazione gli obblighi derivanti dal precedente contratto (doc. 1), e che da tale novazione potrebbe essere dedotta la sua liberazione dall’avallo.
Vero è invece che il semplice aumento di una linea di credito non produce alcuna novazione delle obbligazioni preesistenti, ma costituisce invece una semplice modifica del contenuto del credito originario nel senso di un’estensione senza tuttavia mutazione della sua identità (II CCA 3 ottobre 1995 in re S./C.S.; Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2, pag. 180; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. edizione, pag. 406).
Premessa l’ammissione da parte dell’attore della correttezza dell’indicazione “per novazione” sull’effetto, e dovendosi comunque presumere il riempimento della cambiale consegnata in bianco in maniera conforme alla volontà dell’emittente (Rep. 1970, pag. 322 e segg.), tale indicazione deve piuttosto essere intesa nel senso secondo cui con la completazione dell’effetto sottoscritto in garanzia questo dovesse divenire per novazione la fonte dell’obbligazione della debitrice (e perciò degli avallanti) in sostituzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di concessione di credito.
Ne consegue che, contrariamente alle sue tesi, nessun beneficio può derivare all’attore da una simile novazione: come avallante in bianco, egli ha accettato anche siffatta pattuizione in quanto lecitamente concordata dalle parti principali. Al contrario, per effetto della novazione egli ha in pratica perduto il diritto alle eccezioni precedentemente opponibili a dipendenza del rapporto di base, ovvero del mutuo.
l’effetto sarebbe stato riempito contrariamente agli accordi quo all’importo del credito, e questo per il motivo che
l'aumento del credito in conto corrente da fr. 300'000.-- a fr. 400'000.-- richiesto in data 11 ottobre 1988 è stato sottoscritto da persona priva del diritto di firmare per __________.
La risposta è sicuramente negativa.
Anche volendo, per ipotesi, ammettere un’irregolarità al momento della concessione della facilitazione creditoria, la stessa risulterebbe abbondantemente sanata dal fatto che __________ non può in buona fede non avere preso atto della disponibilità di questo importo supplementare di denaro, che infatti è stato da lei utilizzato (cfr. doc. 7, dal quale si evince che il saldo del conto corrente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 1990 è costantemente stato negativo per almeno fr. 335’000.--).
Dal che, a prescindere dalla validità del doc. 3, si deve necessariamente dedurre l’avvenuta ratifica della situazione debitoria nei confronti della banca creditrice, risultato al quale si deve comunque giungere anche in virtù del fatto che gli estratti conto inviati nel corso degli anni e tacitamente approvati dalla debitrice (cfr. le condizioni generali doc. 2, punto 6) hanno comunque fondato l’estensione del debito di __________ per effetto di novazione ex art. 117 cpv. 2 CO (così in: II CCA 15 dicembre 1995 in re E. SA/C.S.), fino alla chiusura del conto, che ha prodotto un’ulteriore novazione (II CCA 6 settembre 1995 in re O./U.).
Dovendosi ammettere l’esistenza della volontà di __________ di indebitarsi nei termini indicati dall’attestato di carenza di beni, non si vede come si potrebbe negare in buona fede l’autorizzazione da parte sua alla convenuta al riempimento dell’effetto per il medesimo importo.
Dal che l’estensione dell’obbligo all’avallante, che oltretutto era nel contempo amministratore unico della debitrice, e come tale cosciente e consenziente al riguardo dell’andamento del rapporto debitorio principale.
Ne consegue la reiezione dell'appello, infondato in ogni suo punto.
Spese, tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l'art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 23 settembre 1996 dell'avv. __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2'450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 2'500.-
già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 7'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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