AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2013.98
Data decisione, Autorità: 01.12.2015, ICCA
Titolo: Rivendicazione di proprietà mobiliare per vizio del contratto alla base del trasferimento
Incarto n. 11.2013.98
Lugano, 1 dicembre 2015/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2010.499 (rivendicazione di proprietà e azione di rendiconto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 14 luglio 2010 da
AP 1 (I) (patrocinato dall'avv. dott. PA 1)
contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 4 novembre 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 30 settembre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Nel 1987 L__________ ha ereditato dal padre V__________, libraio antiquario e collezionista d'arte a , un disegno su carta risalente alla prima metà del XVI sec. che il genitore aveva acquistato nei primi anni del Novecento: La b, di autore ignoto. L'opera è stata depositata prima in Francia e poi in Svizzera, a . Necessitando di liquidità, nel luglio del 2002 AP 1, figlio di L e detentore del disegno, ha affidato alla AO 1 (una società di consulenza amministrativa, commerciale, societaria e fiscale, come pure di partecipazione a imprese commerciali, industriali e finanziarie), il mandato di curarne la vendita.
B. Per valorizzare adeguatamente l'oggetto occorrevano nondimeno cospicui investimenti. La AO 1. ha riunito così, per il tramite del suo direttore M__________, un pool di finanziatori (“associazione in partecipazione”), tra cui – oltre alla stessa AO 1 – il restauratore P__________ di __________ __________ e il commercialista dott. A__________ di , i quali hanno promosso iniziative per sviluppare l'interesse attorno all'opera e favorirne la vendita. AP 1 ha concluso inoltre il 30 luglio 2002 un mandato fiduciario con la AO 1 al fine di costituire una struttura societaria per ottimizzare a livello fiscale il provento dell'operazione. È stata costituita così la T, con sede a __________ (Seychelles).
C. Prospettandosi finalmente a distanza d'anni una possibilità di vendita, il 9 maggio 2005 la AO 1 ha stipulato con la F__________ S.p.A., , un “mandato a vendere in vostro nome e per mio conto” il citato disegno al prezzo di € 500 000.–. Essa ha dovuto dichiarare di assumere però le spese dell'asta (circa € 40 000.–) nel caso in cui la vendita non andasse a buon fine, e ciò dopo avere già profuso nell'operazione gli investimenti maggiori. Volendosi adeguatamente tutelare, quello stesso giorno la AO 1 ha concluso con AP 1, P e A__________ il seguente “accordo”:
Qualora l'opera La b__________ ora affidata per la vendita a F__________ S.p.A., come da mandato del 9 maggio 2005, dovesse essere venduta da F__________ S.p.A. ad un prezzo netto non capiente rispetto alle richieste di spese, oneri accessori, imposte eventuali rimborsi di eventuali acconti nel frattempo erogati, oppure dovessero [sic] rimanere del tutto invenduta e rifiutata dalla stessa F__________ S.p.A. a titolo di rimborso delle suddette richieste economiche, e qualora F__________ S.p.A. si rivalesse in via principale nei confronti di AO 1 quest'ultima, accollandosi le sopraccitate spese e rimborsi, diverrà unica proprietaria dell'opera menzionata;
Al verificarsi di quanto sopra, nulla sarà da AO 1 preteso nei confronti dei suddetti restanti signori.
__________, 9 maggio 2005
Il tentativo di vendere l'opera per € 500 000.– non ha avuto esito e un secondo tentativo con base d'asta ridotta a € 300 000.– ha seguito identica sorte. Il 21 aprile 2008 la F__________ S.p.A.. ha quindi restituito il disegno alla AO 1 e ha chiuso la pratica, chiedendo alla AO 1 la rifusione delle spese.
D. Dopo di allora la AO 1 ha tentato di vendere l'opera per conto suo, d'intesa con AP 1, P__________ e A__________ in base a un gentlemen's agreement (accordo sulla parola) affinché tutte le parti coinvolte potessero, in definitiva, ricavare un utile. L'intesa è proseguita fino al luglio del 2009, quando G__________, subentrato a M__________ come direttore della AO 1, ha ricordato a tutti che l'opera apparteneva alla società e che questa non intendeva più investire mezzi nell'operazione. Ciò ha irrigidito i rapporti fra le parti fino a incrinarli. Sta di fatto che il disegno è rimasto invenduto.
E. L__________ è deceduta il 21 ottobre 2009, lasciando come unico erede il figlio AP 1, che il 15 dicembre 2009 ha chiesto alla AO 1. la consegna del disegno e un rendiconto delle attività compiute in nome e nell'interesse suo o della madre. Il 13 gennaio 2010 la società ha rifiutato la consegna dell'opera, ribadendo di esserne divenuta proprietaria in forza del noto “accordo” firmato il 9 maggio 2005. AP 1 ha notificato il 9 marzo 2010 alla AO 1 un precetto esecutivo civile per ottenere un rendiconto del mandato svolto. Il 16 marzo 2010 l'escussa ha sollevato opposizione. AP 1 ha postulato il rigetto dell'opposizione, ma con sentenza del 12 aprile 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto l'istanza (inc. DI.2010.427).
F. Nel frattempo, il 30 marzo 2010, AP 1 si è nuovamente rivolto al medesimo Pretore perché alla AO 1 fosse ordinato in via cautelare di depositare immediatamente in Pretura il disegno cinquecentesco e “tutta la documentazione inerente a tale opera”, con divieto alla società – sotto comminatoria dell'art. 292 CP al suo amministratore – di spossessarsi di tali beni. Con decreto cautelare dello stesso 30 marzo 2010, adottato senza contraddittorio, il Pretore ha emanato il provvedimento richiesto. Esperito il contraddittorio, con decreto cautelare del 22 aprile 2010 egli ha confermato l'ingiunzione, precisandola nel senso che l'opera andava depositata a spese dell'istante nei magazzini della __________ AG, __________, al __________ di __________. AP 1 si è visto assegnare un termine fino al 14 luglio 2010 per introdurre l'azione di merito (inc. DI.2010.470).
G. Il 14 luglio 2010 AP 1 ha promosso un'azione di rivendicazione perché fosse accertata la sua proprietà sul disegno e la AO 1 fosse condannata – sotto la comminatoria dell'esecuzione effettiva – a rimettergli l'opera, come pure a “fornire idoneo rendiconto del mandato eseguito” per conto di lui. Nella sua risposta del 4 ottobre 2010 la convenuta ha proposto di respingere la petizione o, in subordine, di accoglierla limitatamente all'accertamento di proprietà. L'attore ha replicato l'8 novembre 2010, confermando la richiesta di giudizio. La AO 1 ha duplicato il 10 dicembre 2010, reiterando la propria posizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 28 febbraio 2011 e l'istruttoria, cominciata l'11 maggio 2011, è terminata il 5 novembre 2012. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, riservandosi conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 20 febbraio 2013 l'attore ha riaffermato le domande di petizione. Nel proprio allegato, del 20 febbraio 2013 la convenuta ha mantenuto il suo punto di vista.
H. Statuendo con sentenza del 30 settembre 2013, il Pretore ha respinto la petizione in quanto ammissibile e ha revocato l'assetto cautelare, disponendo che al passaggio in giudicato della decisione l'opera fosse messa a disposizione della convenuta e l'attore sopportasse i costi dell'intervenuto deposito presso la __________ AG. La tassa di giustizia di fr. 15 000.– e le spese sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 30 000.– per ripetibili.
I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 4 novembre 2013 nel quale postula l'accoglimento della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 17 febbraio 2014 la AO 1 propone di respingere l'appello o, in via subordinata, di accoglierlo limitatamente alla rivendicazione di proprietà.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie meramente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto l'attore ha dichiarato il valore litigioso in “almeno fr. 1 000 000.–” (petizione, pag. 1), somma che non è revocata in dubbio dalla convenuta. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attore il 2 ottobre 2013. Il 1° novembre 2013 essendo festivo nel Ticino (Ognissanti: art. 1 della legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone) e il 2 novembre 2013 cadendo di sabato, il termine di ricorso si è prorogato al 4 novembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Consegnato alla Cancelleria civile del Tribunale d'appello l'ultimo giorno utile, l'impugnazione in esame è dunque ricevibile. Analogo principio vale per le osservazioni della convenuta. L'invito a esprimersi è stato notificato al legale di quest'ultima il 16 gennaio 2014. Il termine per esprimersi sarebbe scaduto così sabato 15 febbraio 2014, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato lunedì 17 febbraio 2014, ultimo giorno utile, il memoriale è di conseguenza tempestivo.
L'attore invocava sì – ha continuato il Pretore – due documenti che attestavano la sua qualità di rappresentante, ma la AO 1 non risultava esserne a conoscenza. Per di più, nemmeno nella corrispondenza intercorsa fra il 2002 e il 2005 con la convenuta, con il restauratore L__________ e con il commercialista __________ egli si era mai qualificato in veste di rappresentante né aveva mai nominato la madre, se non per gli auguri di rito. La AO 1 poteva presumere così – ha soggiunto il Pretore – che AP 1 fosse proprietario dell'opera (art. 933 combinato con l'art. 714 cpv. 2 CC). Il Pretore non ha escluso che internamente sussistesse davvero un rapporto di rappresentanza fra madre e figlio, ma – ha rilevato – esso non era stato palesato (art. 32 cpv. 1 CO), né poteva dirsi indifferente per la convenuta sapere con chi essa stesse trattando (art. 32 cpv. 2 CO).
Dagli accertamenti che precedono il Pretore ha dedotto che l'attore non poteva sottrarsi agli obblighi assunti nell'“accordo” del 9 maggio 2005 invocando la sua asserita qualità di rappresentante. Quanto all'“accordo” in sé, a mente del Pretore esso non denota una lesione (art. 21 CO), giacché nel corso degli anni la AO 1 aveva anticipato ad AP 1 “ingenti somme senza corrispettivo, destinate pure al sostentamento dell'attore stesso”. Né si ravvisava l'ipotesi di un errore essenziale (art. 23 CO), poiché l'attore non aveva confidato alcun vizio della volontà neppure al suo legale di allora, l'avv. Al__________ di __________, che pur lo aveva criticato aspramente per avere firmato l'“accordo”. Tanto meno – ha epilogato il Pretore – il successivo comportamento dei firmatari o il cosiddetto gentlemen's agreement indiziava comportamenti “nella direzione di una volontà concludente contraria a quanto lì stabilito”. Circa il rendiconto preteso dall'attore, il primo giudice ha rimproverato ad AP 1 di non avere per nulla specificato la richiesta “a fronte della massiccia documentazione messagli a disposizione, sulla base della quale avrebbe, se del caso, potuto argomentare lacune informative”. Onde, in definitiva, il rigetto integrale della petizione.
Sempre per quanto attiene all'apprezzamento delle prove, l'attore sottolinea che i due documenti di cui – secondo il Pretore – la AO 1 non sarebbe stata a conoscenza dimostrano ad ogni modo come l'avv. Al__________ sapesse della sua qualità di rappresentante, tanto da rendere attento il commercialista __________ del fatto che l'opera apparteneva a L__________ (memoriale, punto 2). L'appellante non nega che nella corrispondenza intercorsa fra il 2002 e il 2005 con la convenuta, con il restauratore __________ (nel frattempo liquidato) e con il commercialista __________ egli non si sia mai qualificato come rappresentante della madre, ma obietta che ciò sarebbe stato superfluo, il direttor __________ sapendo ciò fin dall'estate del 2002, come attestano i suoi appunti personali, e altrettanto sapendo il commercialista __________ (punto 3). Ben essendo cogniti costoro ch'egli non era il proprietario dell'opera, nessun trasferimento di proprietà può essere avvenuto in favore della AO 1, la quale anzi lo ha indotto a firmare un accordo come quello del 9 maggio 2005, “decisamente sproporzionato nei rispettivi rapporti di dare e avere, profittando del suo stato di bisogno e illudendolo a parole con un miglior gentlemen's agreement” (punto 4).
Quanto all'“accordo” del 9 maggio 2005, in particolare, l'appellante ne censura l'indole leonina, denunciando “la sproporzione tra gli apporti e la sopportazione delle perdite a fronte del beneficio elevatissimo in favore di una sola parte” (punto 5.1). Lesione dimostrata secondo lui dal valore che la stessa convenuta attribuiva al disegno rispetto all'entità delle prestazioni da essa svolte (punto 5.2). Per di più, la convenuta avrebbe approfittato del suo stato di bisogno, “illudendolo che il gentlemen's agreement occorso tra le parti contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo del 9 maggio 2005 sarebbe stato in ogni tempo mantenuto”, al punto da riconoscergli la proprietà dell'opera ancora negli anni successivi, fino al luglio del 2009, quando egli si è finalmente reso conto dell'errore in cui era caduto e del dolo orchestrato ai suoi danni (punto 5.3). Respingendo la petizione infine – conclude l'appellante – il Pretore ha trascurato senza giustificazione la testimonianza dell'avv. Al__________, la cui serietà e credibilità non dava adito a dubbi (punto 6).
In realtà poco giova indagare ai fini del giudizio se l'attore abbia impegnato sé medesimo o la madre. Quand'anche egli avesse siglato l'“accordo” del 9 maggio 2005 quale riconoscibile rappresentante della madre, in effetti (tesi da lui sostenuta nell'appello), con la sua firma egli ha pur sempre obbligato la genitrice, a suo dire proprietaria dell'opera. Certo, L__________ è deceduta il 21 ottobre 2009, ma l'“accordo” non è venuto meno a causa di ciò. E allorché AP 1 è succeduto alla madre come unico erede, la proprietà dell'opera era già passata alla AO 1, essendosi verificate da mesi le previsioni dell'“accordo” (opera rimasta invenduta e spese della F__________ S.p.A. a carico della AO 1). Che fino alla morte della madre AP 1 abbia agito in rappresentanza di quest'ultima nulla muta, dunque, alle conseguenze dell'“accordo”. Per contro, ove l'appellante avesse – come ritiene il Pretore – impegnato sé medesimo, non si vedrebbe come mai, una volta divenuto proprietario dell'opera per successione, egli non dovrebbe adempiere l'impegno. Al riguardo l'appello cade quindi nel vuoto.
Non si disconosce per altro verso che, stando a M__________, il disegno in questione è “proprietà della T__________” (verbale del 17 maggio 2011, pag. 3 in alto), la quale per il tramite del suo direttore Fr__________ se ne afferma proprietaria (autocertificazione senza data nel classificatore doc. 16, 18ª sezione). Non si comprende però a che titolo quella società sarebbe divenuta proprietaria dell'opera e quale utilità avrebbe in tale evenienza la rivendicazione di AP 1, dal momento ch'egli stesso è beneficiario economico della T__________ (deposizione di M__________, verbale citato, pag. 2 in fondo). La AO 1 non si oppone, per vero (né si è opposta in prima sede), a che – in subordine – sia accolto l'accertamento di proprietà chiesto dall'attore. In via principale essa continua nondimeno a postulare il completo rigetto della petizione e la reiezione integrale dell'appello. Non può dirsi pertanto ch'essa abbia aderito alla richiesta di accertamento.
Oltre a ciò, manca qualsiasi accertamento in merito agli elementi costitutivi della lesione. Intanto non è chiaro quale sia l'effettivo valore dell'opera, che per la AO 1 valeva ancora nel giugno del 2009 € 12 000 000.– (doc. S), ma che nel 2005 la F__________ S.p.A. non era riuscita a vendere nemmeno per € 300 000.–. Un gallerista di __________ poi ha stimato il valore del disegno tra i 10 e i 15 mila franchi e un esperto di __________ fra i 15 e i 20 mila franchi (deposizione di B__________: verbale del 7 giugno 2011, pag. 3). Relativamente al valore delle prestazioni svolte dalla AO 1, nemmeno l'attore azzarda una cifra. Anzi, egli medesimo definisce le prestazioni “ancora non dimostrate”, dimenticando che gli estremi di una lesione vanno comprovati da chi invoca l'art. 21 cpv. 1 CO, non da chi è accusato di avere abusato dei bisogni, dell'inesperienza o della leggerezza altrui. Se si pensa inoltre che, secondo il Pretore, la AO 1 ha “nel corso del tempo (…), anticipato ingenti somme senza corrispettivo, destinate pure al sostentamento dell'attore” (sentenza impugnata, pag. 8 in basso), ciò che AP 1 non contesta, mal si intravede la manifesta sproporzione lamentata dall'appellante.
L'appellante non discute gli accertamenti testé evocati e invano solleva dunque la censura del dolo (art. 28 cpv. 1 CO). Il dolo dev'essere dato, del resto, alla conclusione del contratto (Schmidlin, op. cit., n. 2 ad art. 28 CO). E il Pretore non ha accertato che in concreto l'attore sia stato circuito e indotto a firmare l'“accordo” del 9 maggio 2005 con false promesse. Al contrario: la AO 1 ha rispettato il gentlemen's agreement consecutivo al noto “accordo”, per lo meno finché M__________ non ha lasciato la carica nel luglio del 2009 a un altro direttore. Anche su questo punto l'appello si rivela così privo di fondamento.
Comunque sia, nemmeno sotto il profilo dell'errore essenziale AP 1 si confronta con la motivazione del primo giudice, il quale ha accertato che dopo l'intesa del 9 giugno 2005 i rapporti fra le parti “vennero intrattenuti unicamente nella speranza di vendere il disegno, con il tacito accordo che, se l'occasione si fosse presentata, allora si sarebbe potuta ridiscutere l'attribuzione degli utili ai finanziatori”. Il che – ha concluso il Pretore – “è del tutto compatibile con la sottoscrizione del documento e non va a modificarne gli intenti” (sentenza impugnata, pag. 9 in alto). Se mai – ha rilevato il Pretore – il comportamento della AO 1 dopo il 9 maggio 2005 ha dato adito a malintesi circa la proprietà dell'opera. Ciò non basta tuttavia per dimostrare che l'appellante si sia trovato in errore essenziale. Che con il senno di poi l'attore rimpianga di avere sottoscritto l'“accordo” del 9 maggio 2005, visti i ripetuti insuccessi nei tentativi di vendita, è possibile. Che soggettivamente egli possa avere creduto, nonostante la firma dell'“accordo”, in una rinuncia della AO 1 a valersi della proprietà dell'opera è fors'anche verosimile. Resta il fatto che quando ha siglato l'“accordo” del 9 maggio 2005 egli non ha né frainteso i termini della pattuzione né ignorato i rischi legati alle conseguenze di un'asta infruttuosa se la AO 1 fosse stata chiamata a coprire le spese. Un errore essenziale da parte sua non può dunque entrare in considerazione.
Quanto alla richiesta di rendiconto, il Pretore ha rimproverato ad AP 1 – come si è visto – di non avere per nulla specificato la domanda “a fronte della massiccia documentazione messagli a disposizione, sulla base della quale avrebbe, se del caso, potuto argomentare lacune informative” (sentenza impugnata, pag. 9 in basso). Nell'appello l'interessato si limita a ripresentare la richiesta, ma sul rimprovero del Pretore sorvola del tutto. Privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su quest'ultimo punto l'appello si rivela finanche irricevibile.
L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato, ha diritto ad un'equa indennità per ripetibili.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 10 000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 12 000.– per ripetibili.
Notificazione:
– avv. dott.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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