AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.164
Data decisione, Autorità: 16.01.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00164
Lugano 16 gennaio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.00568 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 5 aprile 1991 da
entrambi rapp. dall'avv. __________
contro
rapp. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 23’784.-- oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 7 agosto 1996 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 23 settembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre gli attori con osservazioni del 22 ottobre 1996 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione,
se deve essere accolto l’appello
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Gli attori, intenzionati ad acquistare delle pietre preziose da tale __________, hanno affidato al convenuto l’allestimento di una perizia.
Un primo referto (doc. C) reca la data del 17 luglio 1990 e indica in fr. 200’000.-- il valore di realizzo di svariati lotti di rubini e zaffiri e di un lotto di smeraldi.
Un secondo referto, datato 3 settembre 1990 (doc. B), indica in fr. 86’600.-- il valore commerciale di un lotto di 18 zaffiri e in fr. 52’600.-- quello di un lotto di 16 rubini, con l’avvertenza che il valore di realizzo è pari ad 1/4 di quello commerciale.
Per la consulenza fornita il convenuto ha emesso due fatture (doc. D ed E) per l’importo complessivo di fr. 23’784.--, interamente pagato dagli attori.
B. Gli attori hanno acquistato i preziosi di cui alle predette perizie al prezzo complessivo di fr. 240’000.--.
C. Potenziali acquirenti delle pietre contattati in seguito dagli attori avrebbero rifiutato l’acquisto, attribuendo ai preziosi un valore nettamente inferiore rispetto a quanto indicato nelle perizie.
Una nuova stima, richiesta dagli attori a __________, ha indicato in fr. 14’410.-- il valore della vendita all’ingrosso delle pietre (doc. F).
Sempre secondo __________, sarebbe inoltre eccessivo quanto richiesto dal convenuto per le proprie prestazioni (doc. H).
D. Con la petizione gli attori hanno chiesto la restituzione dell’onorario pagato al convenuto, in quanto il mandato affidatogli non sarebbe stato svolto con la necessaria diligenza, essendo le perizie inutilizzabili.
Nella risposta il convenuto si é opposto alla petizione, rilevando che le perizie sarebbero state allestite secondo i desideri degli attori, che avrebbero ordinato di effettuare gli esami mantenendo le pietre sotto sigillo (sacchetti di plastica), e avrebbero richiesto una valutazione che tenesse conto del valore delle pietre preziose una volta lavorate e montate su gioielli.
Gli onorari da lui richiesti sarebbero inoltre conformi a quanto stabilito dalle vigenti tariffe.
Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato, il Pretore ha ritenuto le perizie effettuate non conformi allo scopo per cui erano state ordinate e pertanto inutilizzabili per gli attori.
Il convenuto avrebbe in particolare dovuto rendere attenti i clienti della difficoltà di un esame di preziosi attraverso il sigillo, o rifiutarsi di peritare in quelle condizioni.
Dal che l’accoglimento della petizione.
F. Delle argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma del giudizio pretorile in via principale nel senso di respingere la petizione e, in via subordinata nel senso di ridurre al 5% il saggio degli interessi, e di quelle degli attori, che postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La soluzione adottata è corretta (DTF 114 Ia 464; Fellmann, Berner Kommentar, n. 330 ad art. 394 CO; implicito in: Cocchi: Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994, pag. 172), anche se il fatto che il mandatario è in questo caso tenuto a fornire il risultato concreto costituito dal referto, e che il mandante ha una legittima aspettativa al riguardo del risultato dell’attività del perito, potrebbe far prendere in considerazione l’applicazione delle norme sul contratto di appalto (in tal senso: Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 331-333).
Di conseguenza, se l’agire del mandatario si rivela -stante la sua responsabilità- inutilizzabile per il mandante, nessuna retribuzione gli è dovuta (II CCA 26 settembre 1996 in re G.L. SA/C.).
Di conseguenza, a prescindere da tutte le riserve unilateralmente formulate dal convenuto sulla validità dei propri referti, e da ogni suo sofisma ed equivoco sulla nozione medesima di “valore” di una pietra preziosa (valore “materiale”, “all’ingrosso”, “di realizzo”, “commerciale”, valore della pietra da sola o montata su gioiello), si deve ammettere, secondo buona fede e la comune esperienza, che la disponibilità degli attori al pagamento di fr. 23’000.-- era subordinata ad un’opinione vincolante del perito sul valore delle pietre nelle condizioni in cui esse si trovavano, e nelle quali venivano proposte agli attori.
La perizia doc. B indica invece valori commerciali di fr. 86’600.-- e fr. 52’600.--, con l’indicazione del fatto che il valore di realizzo è pari a 1/4 di questi importi (ovvero fr. 21’650.-- e fr. 13’150.--).
Gli attori fondano la propria azione sull’ipotesi, per la quale sopportano l’onere della prova, secondo cui l’effettivo valore di realizzo delle pietre in questione sarebbe stato molto inferiore a quello indicato dal convenuto, ovvero di fr. 15’000.--/20’000.-- in luogo dei circa fr. 235’000.-- da lui stimati.
Contrariamente all’opinione del convenuto, non si può a priori ritenere non provata la predetta tesi degli attori per il solo fatto che non è stata eseguita una perizia giudiziaria.
In effetti, se da una parte è ben vero che una perizia di parte -tale è la natura di quella allestita da __________ per conto degli attori- non ha per principio maggior valore probatorio di qualsiasi altra affermazione di parte, anche se confermata dal perito assunto quale testimone (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 15), non è per nulla incompatibile con la lettera e lo spirito dell’art. 90 CPC che una simile perizia possa validamente concorrere nella formazione del libero convincimento del giudice (II CCA 3 febbraio 1995 in re M./F.).
Egli deve comunque, e d’ufficio, vagliare il valore probatorio di una perizia di parte (Cocchi/Trezzini, ibidem), e in assenza di una perizia giudiziaria può nondimeno fondarsi sulle sue risultanze ove esse non risultino espressione di parzialità, mentre nel confronto con una perizia giudiziaria quella di parte prevarrà solo laddove essa possa provare l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, o la loro contraddittorietà con elementi di fatto o principi riconosciuti di una scienza o arte (II CCA 27 novembre 1993 in re R./Q. e llcc.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 253, n. 4; ad art. 90, n. 4).
7.1 L’enorme discrepanza tra le risultanze della stima fatta da __________ (doc. F) e quelle delle perizie del convenuto è addirittura sconcertante (fr. 14’410.-- invece di circa fr. 235’000.--), pur ritenuto che alcuni gioielli non sono stati esaminati dal perito di parte.
Evidentemente, l’enormità della differenza non significa ancora che la perizia più prudente debba necessariamente essere quella esatta, e questo nonostante che la serietà e la competenza di __________ siano fuori discussione.
7.2 Altri elementi riscontrabili in atti sono decisivi, e depongono in senso convergente a favore della tesi degli attori:
7.2.1 In primo luogo __________ , colui che ha venduto agli attori le pietre in questione, ha affermato di averle acquistate in blocco offrendo fr. 100’000.-- (cfr. sua rogatoria).
Il fatto che il prezzo di quella transazione sia stato determinato dall’offerta del _________ piuttosto che da una richiesta del venditore, e il fatto che il _________ è commerciante di immobili e non di pietre preziose, potrebbero addirittura indurre al pensiero che quell’importo, più vicino a quello della perizia doc. F che a quelli dei doc. B e C, era forse suscettibile di ulteriore riduzione.
7.2.2 In secondo luogo -la circostanza non è stata contestata dal convenuto (risposta, punti 8 e 9, pag. 5-), gli attori non sono riusciti a vendere la merce alle persone da loro interpellate in Italia, che ne hanno stimato il valore in fr. 20’000.--/30’000.-- (petizione, punti 8 e 9, pag. 2 e 3; deposizione teste __________).
L’argomentazione difensiva del convenuto su questo punto, secondo cui “il perito valuta delle pietre indipendentemente da quanto terzi commercianti offrono per il loro acquisto” (risposta, punto 9, pag. 5) è manifestamente errata, al punto di costituire un’ammissione di responsabilità: come si è detto (consid. 3), la richiesta di una quantificazione del valore di realizzo formulatagli dagli attori concerne proprio quel valore che un commerciante è disposto ad offrire per l’acquisto delle pietre, così che una tale discrepanza è senz’altro indice di inadempienza per il convenuto.
7.2.3 Il convenuto stesso ha pacificamente ammesso di avere utilizzato un metodo di indagine poco ortodosso, esaminando le pietre nonostante esse si trovassero sotto sigillo, il che “complicava notevolmente il lavoro del perito limitandone la capacità di giudizio dovendo valutare le pietre attraverso la plastica” (risposta, pag. 3 in alto).
Stante la discrepanza tra le varie valutazioni, siffatta difficoltà di indagine costituisce indubbiamente un ulteriore elemento di giudizio a favore della perizia privata e contrario a quelle allestite dal convenuto.
7.2.4 Il perito __________, che come il convenuto aveva effettuato una stima ottimistica delle pietre acquistate dagli attori, in sede di rogatoria non ha saputo confermare le proprie valutazioni, ed ha al contrario dato l’impressione di volere eludere le domande benché la fattispecie gli fosse nota per averla discussa telefonicamente con il convenuto.
7.2.5 Va infine detto, per completezza, che il teste __________, ha condiviso il giudizio del convenuto sul valore delle pietre, indicando un prezzo di vendita al pubblico di 1-1,5 milioni di lire al carato.
E’ tuttavia significativo il fatto che il teste non ha mai visto le pietre, e che il convenuto per allestire le perizie ha ritenuto di dover chiedere delle opinioni telefoniche a terzi.
Dovendosi confermare l’apprezzamento pretorile degli atti di causa, secondo cui le perizie allestite dal convenuto erano inservibili per gli attori in conseguenza dell’assoluta inattendibilità delle affermazioni in esse contenute, nessuna mercede è dovuta al convenuto, e questo indipendentemente da ogni considerazione o contestazione sull’ammontare della stessa per il caso, non verificatosi, di corretto adempimento del mandato da parte sua.
Nella domanda di giudizio subordinata, il convenuto ha postulato la riforma del giudizio del Pretore sul saggio degli interessi, da ridurre dall’8% al 5%.
Il gravame è tuttavia del tutto silente sui motivi di fatto e di diritto per i quali la sentenza di prime cure sarebbe errata sull’argomento, così che questa Camera non è in grado di esaminarne la richiesta di riforma, che risulta di conseguenza irricevibile (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309, n. 3).
Ne segue, nel suo complesso, la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 23 settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
fr. 500.--
già anticipati dal convenuto, restano a suo carico.
Il convenuto rifonderà agli attori complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster