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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.163
Data decisione, Autorità: 23.12.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00163
Lugano 23 dicembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.00631 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 14 dicembre 1994 da
Massa fallimentare __________ rappr. dall’ __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
in materia di risarcimento assicurativo (assicurazione incendio) che il Pretore, con sentenza 8 agosto 1996, ha accolto condannando la convenuta a versare alla parte attrice l’importo di Fr. 136’280.15 oltre interessi al 5% dal 28.11.1994.
Appellante la convenuta la quale, con atto di appello 20 settembre 1996, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente le domande di petizione;
mentre la controparte, con osservazioni all’appello del 24 ottobre 1996, postula la reiezione del gravame a conferma della decisione pretorile.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
La _________ si oppone al riconoscimento della pretesa poiché sostiene che l’incendio è stato provocato dolosamente da __________, responsabile ed azionista al 50% della __________; che, in ogni caso, per le condizioni generali d’assicurazione la pretesa non sarebbe ancora esigibile non essendo terminata l’istruttoria penale ed ancora che la stessa sarebbe del resto prescritta essendo trascorsi, al momento dell’inoltro della petizione, più di due anni dall’incendio senza che precedentemente fossero stati compiuti atti interruttivi della prescrizione.
Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda dell’attrice ed ha condannato l’assicurazione convenuta a risarcirle l’importo di Fr. 136’280.15 oltre interessi al 5% dal 28 novembre 1994. Ha argomentato che, dagli atti processuali, non appaiono prove concrete in punto all’intenzionalità dell’incendio per poterne dedurre l’applicabilità dell’art. 14 cpv. 1 LCA; che l’esigibilità dell’indennità è data poiché, contrariamente alle esigenze al proposito volute dalle condizioni generali d’assicurazione (art. 25 CGA), non sono pendenti inchieste di polizia od istruttorie penali a carico dei responsabili della __________; che, infine, la prescrizione non si è compiuta poiché la compagnia d’assicurazione avrebbe riconosciuto, con una lettera del dicembre 1989 (doc. D), di dovere l’indennità in questione e quella dichiarazione scritta rappresenta un titolo ai sensi dell’art. 137 cpv. 2 CO con la conseguenza che il nuovo termine che è iniziato a decorrere è di 10 anni e non più solo di 2 anni.
Con l’appello la convenuta critica tutte le conclusioni a lei sfavorevoli alle quali è giunto il Pretore e riconferma il suo diritto di opporsi al versamento dell’indennità, del resto non esigibile e prescritta, in forza dell’art. 14 LAC.
La controparte, con le osservazioni all’appello, postula la riconferma integrale della prima sentenza.
4.1. La prova dell’intenzionalità dell’agire della parte che pretende il risarcimento incombe all’assicuratore che se ne prevale (Roelli/Keller, Kommentar zum Versicherungsvertrag, pag. 269; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, pag. 356) bastando, al proposito, un’alta verosimiglianza e non necessariamente una prova assoluta (Roelli/Keller, op. cit., pag. 269 n. 4). Se l’agire intenzionale può rappresentare anche un reato penale, come può essere per l’incendio intenzionale, non è indispensabile una pronuncia di condanna del giudice penale tanto è vero che, anche in presenza di un proscioglimento, il giudice civile è indipendente nella sua valutazione attorno all’esistenza o meno dell’intenzionalità (art. 53 CO; SJZ 1936/37, pag. 90/91).
In mancanza di una prova assoluta il giudice civile può dedurre il suo convincimento intorno alla certezza di un fatto anche da prove indirette e da indizi (DTF 90 II 227) che gli permettano di raggiungere, per induzione o deduzione logica, l’intima persuasione che quanto egli ritiene per vero dev’essere considerato, nel caso concreto, aderente con ogni probabilità alla realtà. È quindi sufficiente la verosimiglianza, dedotta da un insieme concorde di indizi apprezzati, classificati e vagliati con indirizzo critico, per approdare alla convinzione della verità.
4.2. La prima sensazione degli inquirenti, sulla base delle modalità con le quali era scoppiato l’incendio, nella direzione di un fatto intenzionale (cfr. rapporto di polizia 5 aprile 1989, doc. 2) è stata confermata dagli accertamenti specialistici del Servizio scientifico della Polizia di _________ che concludono nel senso che l’incendio doloso è l’unica causa di quanto verificatosi (perizia pag. 10 punto 9.4. nell’inc. 1156 della Procura).
L’autorità giudiziaria penale non ha ritenuto di poter procedere nei confronti di __________, procuratore responsabile ed azionista al 50% della __________, poiché a suo carico non sono emersi dati certi anche se, per la polizia, il maggior sospettato non poteva essere che lui (cfr. rapporto di polizia 25 marzo 1991 nell’inc. 1156 della Procura). La certezza al proposito l’ha invece intimamente maturata questa Camera per tutta una serie di situazioni tra le quali l’andamento commerciale deficitario della ditta, pacifico, e la scoperta da parte dell’amministratore unico dell’anonima di malversazioni del __________, oggetto di una specifica denuncia penale il 27 ottobre 1988, due settimane dopo l’incendio (cfr. rapporto di polizia 25 marzo 1991). Per poter credere capace una persona, qui il responsabile della parte assicurata, di un atto delittuoso come l’incendio doloso e l’intenzione di truffare l’assicurazione bisogna poter far dipendere questo possibile atteggiamento dalla sua personalità e dalla sua rappresentazione dei valori morali. Nel caso concreto anche questo esame conduce alla verosimile certezza che _________ sia il responsabile intenzionale dell’incendio. Infatti il suo cammino giudiziale penale è cosparso di innumerevoli reati patrimoniali come appare dall’atto di accusa 18 luglio 1991 (e per i quali è reo confesso come a sua dichiarazione testimoniale del 24 maggio 1996, atto IX) che configurano azioni delittuose simili nella sostanza a quella qui dibattuta: basta ricordare la ripetuta truffa nel simulare furti di merce alfine di chiedere il risarcimento alle assicurazioni. E non da ultimo, anche se gli episodi non hanno avuto seguito penale, lo strano accanimento del destino nei suoi confronti che lo vede, nello spazio di pochi anni (dall’aprile 1986 al maggio 1989), coinvolto in incendi di due automobili da lui condotte (cfr. doc. 3 e decreto d’abbandono 1106/89) oltre che del magazzino di __________.
La petizione, contrariamente alla conclusione del Pretore e senza più necessità di esprimersi sull’esigibilità dell’indennità o sulla prescrizione del diritto, deve così essere respinta.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 settembre 1996 della __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 8 agosto 1996 del Pretore di Lugano, sez. 1 è così riformata:
La petizione 15/16 dicembre 1994 è respinta.
La tassa di giustizia di Fr. 4’000.- e le spese di Fr. 177.-, da anticipare dalla parte attrice, sono poste a suo carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta Fr. 4’500.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 1’950.-
b) spese Fr. 50.-
totale Fr. 2’000.-
già anticipati dall’appellante, sono a carico della parte appellata che rifonderà inoltre a controparte Fr. 2’000.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura di Lugano,sez. 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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