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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.162
Data decisione, Autorità: 13.12.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00162
Lugano 13 dicembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.01070 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 19 maggio 1993 da
patr. dall’avv. __________
Contro
tutti patr. dall’ avv. __________
con cui l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 11'100.- oltre accessori a titolo di onorario dell'architetto;
domanda che il Pretore, con sentenza 31 luglio 1996, ha respinto.
Appellante l'attore il quale, con atto di appello 20 settembre 1996, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
mentre i convenuti con osservazioni 24 ottobre 1996 chiedono la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto ed in diritto
L'attore, dopo aver richiamato invano il saldo della fattura emessa in data 22 gennaio 1993 per le prestazioni d'architetto effettuate, con petizione 19 maggio 1993 ha postulato la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 11'100.- oltre accessori.
I convenuti resistono alla petizione sostenendo in sostanza di non aver mai conferito all'attore l'incarico di allestire un progetto di massima, bensì di aver richiesto una semplice quantificazione indicativa dei costi di un’eventuale edificazione. L'attore invece avrebbe proceduto di sua iniziativa all'allestimento di un plastico e di una bozza di progetto assumendosi il rischio delle relative spese. È pure contestata l'ammissibilità del litisconsorzio facoltativo nonché il rapporto di debitori solidali tra i coniugi.
L'attore, dal canto suo, ribadisce in replica di avere ricevuto l'incarico di elaborare un progetto di massima e che gli accordi intercorsi tra le parti raffiguravano gli estremi del contratto d'appalto. I convenuti sarebbero receduti dal contratto e quindi tenuti giusta l'art. 377 CO ad indennizzarlo per il lavoro eseguito poiché non avrebbero provato che fosse stato concluso un contratto a titolo gratuito. L'attore osserva inoltre che per prestazioni fornite da un professionista qualificato vige la presunzione dell'obbligo di retribuzione.
Con sentenza 31 luglio 1996 il Pretore ha respinto integralmente la petizione.
In sostanza il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'attore non ha provato di avere ricevuto un mandato di progettazione nei termini pretesi. I piani allestiti non rientrerebbero nel concetto di studio tecnico che, secondo giurisprudenza, darebbe diritto ad una remunerazione. Essi costituirebbero invece dei lavori preparatori che rientrerebbero nei costi generali legati ad ogni attività commerciale. A mente del Pretore il plastico sarebbe stato allestito dall'attore, di sua iniziativa, allo scopo di convincere più efficacemente i potenziali clienti e non darebbe quindi diritto ad alcuna retribuzione.
Sostanzialmente egli ribadisce che l'incarico, in consi-derazione delle informazioni dettagliate e dei desideri espressi dai convenuti, non si limitava ad una stima approssimativa dei costi, ma riguardava l'allestimento di un progetto di massima. Tra le parti sarebbe quindi stato concluso un contratto di architetto.
Secondo l'appellante vi sarebbe responsabilità solidale dei coniugi giusta l'art. 166 cpv. 2 CCS. Le comunioni coniugali potrebbero inoltre essere convenute in giudizio in litisconsorzio facoltativo, trattandosi di una pretesa derivante da un atto giuridico comune ai sensi dell'art. 42 CPC.
Con osservazioni 24 ottobre 1996 gli appellati sosten-gono di non avere mai conferito all'appellante l'incarico di allestire un progetto di massima, bensì di avergli chiesto di formulare delle proposte ed, in particolare, di abbozzare un preventivo nelle grandi cifre per una costruzione avente la superficie di cui al doc. A. L'appellante avrebbe elaborato il progetto di massima ed il modello in sagex di sua iniziativa e dunque a sue spese.
Gli appellati contestano inoltre la responsabilità solidale dei coniugi, non avendo le mogli agito in rappresen-tanza dei rispettivi mariti. Non potrebbe nemmeno esservi un litisconsorzio facoltativo, poiché da parte dei convenuti non vi è stato un conferimento comune di un incarico del tipo preteso dall'appellante.
La questione di sapere se la progettazione comporti o meno la gratuità della prestazione, deve essere risolta innanzitutto secondo il principio della buona fede nei rapporti commerciali (Rep. 1939, pag. 16 segg.; Rep. 1987, pag. 211; II CCA 26 agosto 1994 in re G./M. SA, pag. 5).
Colui che intende farsi assegnare l'esecuzione di un'opera, assume il rischio di sostenere inutilmente le spese di promozione e di elaborazione dell'offerta. Il committente può essere tenuto al pagamento delle spese di progettazione relative all'offerta quando siano di non indifferente portata tecnica e non possano, in base al principio della buona fede nei rapporti commerciali, essere ritenute semplici informazioni illustranti l'offerta (Rep. 1987, pag. 211).
Il Tribunale federale ha di recente confermato tale giurisprudenza affermando che, salvo accordi contrari, i costi delle trattative preliminari devono essere assunti dall'appaltatore, anche se non gli vengono assegnati i successivi lavori. Tuttavia colui che nell'ambito delle trattative destinate alla conclusione del contratto d'appalto totale, chiede all'appaltatore uno studio preliminare che va ben oltre i lavori necessari ad allestire una semplice offerta per stabilire il costo dell'opera preventivata, non può sottrarsi all'obbligo di remunerare l'appaltatore sostenendo di non aver poi accettato l'offerta globale (DTF 119 II 41; II CCA 26 agosto 1994 in re G./M. SA, pag. 5).
Vi è però da esaminare se l'appellante abbia effettuato di sua iniziativa più di quanto richiesto dagli appellati, al fine di agevolare la fase di acquisizione, oppure se il progetto allestito corrispondeva effettivamente al tenore degli accordi intercorsi tra le parti. A tal proposito va ricordato che l'onere della prova circa l'ottenimento di un incarico di progettazione a titolo oneroso incombe all'architetto (Schaumann, Rechtsprechung zum Architektenrecht, 2ª ed., Friborgo 1989, pag. 19, no. 41; Baurecht, 4/92, pag. 93, no. 153 a).
Nella prima ipotesi l'architetto sarebbe tenuto a sopportare le spese per i lavori spontaneamente effettuati nella speranza di favorire l'attribuzione definitiva dell'incarico di progettazione. In tal caso l'operato dell'appellante andrebbe quindi trattato alla stessa stregua di un'attività preliminare di natura promozionale senza diritto a retribuzione alcuna.
Seguendo la seconda ipotesi gli appellati sarebbero invece tenuti a pagare all'architetto il progetto di massima ed il plastico. Questi ultimi infatti, come visto sopra, pur non risultando dalle emergenze istruttorie la pattuizione di un compenso, sono di una portata tale da non poter essere considerati prestazioni a titolo gratuito.
Gli appellati hanno altresì affermato di non sapere come l'appellante lavorasse, non avendo quest'ultimo presentato alcun suo progetto precedente (verbale interrogatorio formale __________, ad 4.6), nonché di avere contattato, sulla base dei desiderata contenuti nel doc. A, più architetti (verbale interrogatorio formale __________, ad. 3.3). Risulta pertanto alquanto inverosimile la tesi secondo la quale gli appellati avrebbero incaricato, oltre ad altri architetti interpellati, un architetto a loro professionalmente sconosciuto, di allestire un progetto di massima con i costi che esso comportava. Dal doc. F si evince piuttosto che l'appellante li aveva rassicurati circa i costi preliminari, lasciando intendere che essi sarebbero stati a suo carico.
Si può quindi dedurne, conformemente al principio della buona fede nei rapporti commerciali, che l'appellante abbia di sua iniziativa oltrepassato il dispendio lavorativo necessario per l'allestimento di una valutazione dei costi e di uno schizzo, così come richiesti dagli appellati, nella speranza di agevolare e promuovere il conferimento dell'incarico di progettazione, assumendosene le relative spese.
Da ultimo e a titolo abbondanziale va osservato, con il Pretore, che il fatto che l'appellante abbia atteso quasi due anni dalla lettera 11 febbraio 1991 (doc. C), con la quale gli appellati gli hanno restituito le bozze di progetto, prima di fatturare le sue prestazioni (doc. D), costituisce un ulteriore indizio in tal senso.
In ogni caso, anche indipendentemente dagli indizi contrari, non è provato agli atti di causa che i convenuti abbiano conferito all’architetto l’incarico di preparare ed allestire quelle prestazioni per le quali egli ne postula ora il pagamento.
Ne consegue la reiezione del gravame con tassa di giustizia, spese e ripetibili che seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L'appello 20 settembre 1996 di __________ è respinto.
Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 450.-
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere agli appellati fr. 500.- per ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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