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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2015.369
Data decisione, Autorità: 11.11.2015, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. già parte civile ai sensi del previgente CPP TI quale istante
Incarto n. 60.2015.369
Lugano 11 novembre 2015/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8.10/5.11.2015 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare un incarto penale, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente;
premesso che la richiesta datata 8.10.2015 è stata spedita al Ministero pubblico, cui è giunta il 9.10.2015, che l’ha trasmessa alla Pretura penale il 12/13.10.2015, che a sua volta l’ha trasmessa, per competenza ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 4/5.11.2015, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Con sentenza (motivata) __________ (statuendo sull’opposizione interposta il 21/22.10.2008 dall’accusato, per il tramite del suo patrocinatore) il giudice della Pretura penale Giovanni Celio ha dichiarato __________ autore colpevole di violazione per negligenza delle regole dell’arte edilizia ex art. 229 cpv. 2 CP e di lesioni colpose gravi ex art. 125 cpv. 2 CP e l’ha parimenti prosciolto dall’accusa di violazione intenzionale delle regole dell’arte edilizia (art. 229 cpv. 1 CP). L’ha quindi condannato alla pena pecuniaria (ridotta) di sessanta aliquote da CHF 180.-- ciascuna, per un ammontare complessivo di CHF 10’800.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 1’000.-- (mancante nel decreto di accusa) e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (inc. __________).
L’11.06.2010 l’accusato ha inoltrato dichiarazione di ricorso avverso la predetta sentenza. La sentenza motivata è stata intimata alle parti il 24.06.2010. Entro il termine di venti giorni dalla sua intimazione, non è stata però presentata la motivazione del ricorso. Con decreto 31.08.2010 il giudice della Pretura penale ha quindi dichiarato definitiva la sentenza __________ (inc. __________). L’incarto penale è pertanto stato archiviato.
Giova rilevare che nell’ambito del summenzionato procedimento penale il 25/26.05.2009 l’avv. PR 1 ha comunicato alla Pretura penale di aver assunto il patrocinio di IS 1, mentre il 25/28.05.2009 quest’ultimo si è costituito parte civile (ai sensi del previgente CPP TI).
Come esposto in entrata, la Pretura penale non ha formulato osservazioni in merito.
Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti nel procedimento penale di cui all’incarto __________ della Pretura penale, nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di parte civile ai sensi del previgente CPP TI) al medesimo.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
3.2.
Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di parte civile ai sensi del previgente CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
Va inoltre rilevato che dalla copia della procura datata 22.05.2009, prodotta agli atti in sede di Pretura penale, risulta che IS 1 aveva conferito procura all’avv. PR 1 riguardo all’infortunio sul lavoro occorsogli il __________, a __________, allo scopo di rappresentarlo in sede penale, ma anche in sede amministrativa, assicurativo sociale e di responsabilità civile (AI 8 – inc. __________). Non è dunque escluso che il legale necessiti di eventuale documentazione del procedimento penale in questione per tutelare gli interessi di IS 1 in altra sede.
In siffatte circostanze l’avv. PR 1 è autorizzato – per motivi di economia e di praticità (avendo il suo studio legale sede a __________) – presso questa Corte, ad esaminare tutti gli atti istruttori dell’incarto __________ della Pretura penale, concordando i tempi e le modalità di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.
Egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti utili per le sue incombenze.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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