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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2015.362
Data decisione, Autorità: 11.11.2015, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
Incarto n. 60.2015.362
Lugano 11 novembre 2015/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/22.10.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare un incarto penale che lo concerne personalmente, nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 15.10.2015 è giunta al Ministero pubblico il 19.10.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 20/22.10.2015, senza formulare particolari osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato.
Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede di visionare gli atti del summenzionato procedimento penale, poiché vi sarebbe un contenzioso in corso con il Municipio di __________ (doc. 1.a).
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta.
Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________, nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità d’imputato) al medesimo.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.2.
Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità d’imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
A ciò aggiungasi che egli ha dichiarato di avere (un non meglio precisato) contenzioso con il Municipio di __________. Dalle sue deposizioni rese in sede di polizia si evince in ogni caso che egli sarebbe impiegato quale operaio comunale presso il predetto comune.
Di conseguenza IS 1 è autorizzato ad esaminare, presso il Ministero pubblico, gli atti istruttori dell’incarto penale MP __________ sfociato nel DA __________, concordando i tempi e le modalità di accesso con il procuratore pubblico Chiara Borelli, compatibilmente con i suoi impegni.
Egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti utili per le sue incombenze.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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