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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2015.331
Data decisione, Autorità: 05.11.2015, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
Incarto n. 60.2015.331
Lugano 5 novembre 2015/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/23.09.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare un incarto penale, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente;
premesso che la richiesta è stata consegnata brevi manu al Ministero pubblico il 18.09.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 23.09.2015, unitamente all’incarto NLP __________ (già inc. MP __________), senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Con decisione 23.12.2014 questa Corte ha dichiarato irricevibile il reclamo 24/27.11.2014 presentato da IS 1, da __________ e da __________ contro il predetto NLP, non avendo emendato il gravame entro il termine assegnato (inc. CRP __________).
Il decreto di non luogo a procedere 12.11.2014 (NLP __________) è quindi passato in giudicato e il relativo incarto è stato archiviato.
Come esposto in entrata, il procuratore generale non ha presentato osservazioni in merito.
Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti nel procedimento penale di cui all’incarto __________ sfociato nel NLP __________, nel frattempo passato in giudicato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusatore privato) al medesimo.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
3.2.
Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste d’ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza IS 1 è autorizzato ad esaminare, presso il Ministero pubblico, l’incarto penale MP __________ sfociato nel NLP __________, concordando i tempi e le modalità di accesso con il procuratore generale, compatibilmente con i suoi impegni.
Egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti utili per le sue incombenze.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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