AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.154
Data decisione, Autorità: 13.01.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00154
Lugano 13 gennaio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.96.00424 (già 12'595) della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 26 settembre 1994 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attrice ha chiesto da un lato il disconoscimento integrale del debito di complessivi fr. 230’294.96 di cui ai PE n. __________e __________dell’UEF di Bellinzona nonché l’annullamento della sentenza 6 settembre 1994 che accoglieva il rigetto provvisorio dell’opposizione e dall’altro la condanna della convenuta al pagamento di fr. 108’963.- oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 115’889.- oltre accessori;
domande avversate dalla convenuta, che ha postulato l’integrale reiezione della petizione, e sulle quali il Pretore con sentenza 21 agosto 1996 si è così pronunciato:
In parziale accoglimento della petizione è pronunciato il disconoscimento integrale dei debiti per complessivi fr. 230’294.96 di cui ai precetti esecutivi N. __________e __________dell’UEF di Bellinzona e sono conseguentemente annullati i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione pronunciata in data 6 settembre 1994.
Ogni altra domanda é respinta.
La tassa di giustizia di fr. 2’500.- e le spese di fr. 200.-, con saldo da anticipare dall’attrice, restano per 1/3 a suo carico e sono poste per 2/3 a carico della convenuta, la quale rifonderà all’attrice la somma di fr. 7’500.- per ripetibili ridotte.
Appellante la parte convenuta con atto di appello 11 settembre 1996 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione venga integralmente respinta, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
appellante adesivamente la parte attrice con atto ricorsuale 22 ottobre 1996 con cui postula, in aggiunta a quanto stabilito dal Pretore, l’annullamento del dispositivo n. 3 della sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione, come pure la condanna di controparte al pagamento di fr. 115’889.- oltre interessi; il tutto, protestando spese e ripetibili della procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, di primo e di secondo grado;
mentre la parte convenuta con osservazioni 29 novembre 1996 ha postulato la reiezione del appello adesivo, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Tra il 1990 ed il 1993 la ditta __________, società con sede a __________ (I) ed attiva nel settore della costruzione di carrozzerie per veicoli industriali, vendette alla propria rappresentante in Svizzera, la ditta __________, tutta una serie di rimorchi e di semirimorchi con i relativi pezzi di ricambio, merce che quest’ultima rivendette ai suoi clienti.
Ben presto tra le parti sorsero delle divergenze in merito alle rispettive posizioni di dare-avere, divergenze che non poterono essere appianate.
B. Ritenendo che 6 fatture relative al periodo 1992/93 non erano state interamente saldate -e meglio le fatture n. __________ di Lit. 37’300’227, n. __________ di Lit. 37’300’227, n. __________di Lit. 39’400’379, n. __________ limitatamente a Lit. 36’197’440, n. __________ di Lit. 50’017’890 e n. __________ limitatamente a Lit. 2’113’017 (cfr. doc. A-V inc. 376/94)- la venditrice ha fatto spiccare nei confronti della sua rappresentante in Svizzera i PE n. __________e __________dell’UEF di Bellinzona per complessivi fr. 230’295.- (il controvalore di Lit. 202’329’180), ai quali l’escussa ha interposto tempestiva opposizione (doc. W1 e W2 inc. 376/94).
Con sentenza 6 settembre 1994 (doc. A) il Segretario Assessore della pretura del distretto di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria l’opposizione per la totalità degli importi posti in esecuzione.
C. Con petizione 26 settembre 1994 __________ ha chiesto il disconoscimento integrale del debito di cui ai PE n. __________e __________dell’UEF di Bellinzona con il conseguente annullamento della sentenza 6 settembre 1994, e la condanna della __________ al pagamento di fr. 108’963.- oltre interessi.
L’attrice ritiene in sostanza che le 6 fatture di cui controparte postula il pagamento in realtà siano già state integralmente solute ed afferma anzi di vantare a sua volta un credito nei confronti della convenuta: in effetti, prendendo in considerazione tutte le fatturazioni ed i pagamenti relativi all’intero periodo della loro collaborazione, a favore dell’attrice risulta un saldo di fr. 22’269.- e di Lit. 59’158’500, somma alla quale ne va aggiunta un’altra di Lit. 40’000’000 quale contributo a carico della convenuta per la sua partecipazione al __________ (doc. B). Oltre al disconoscimento del debito, essa chiede quindi il pagamento dell’eccedenza così accertata.
D. Con risposta 12 dicembre 1994 la convenuta si è opposta alla petizione, postulandone l’integrale reiezione.
A suo dire, i crediti a suo favore non erano assolutamente stati estinti e la richiesta creditoria di controparte, del tutto infondata e per nulla comprovata, rivestiva un carattere addirittura temerario.
E. In replica e in duplica, come pure in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
In duplica la convenuta ha tuttavia sollevato l’eccezione di prescrizione in merito alle pretese creditorie di controparte, mentre l’attrice nelle sue conclusioni di causa ha provveduto ad aumentare le sue richieste di restituzione, per quanto asseritamente versato in più, a fr. 115’889.-.
F. Con sentenza 21 agosto 1996 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha pronunciato il disconoscimento integrale dei debiti posti in esecuzione ed ha di conseguenza annullato i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione; le richieste creditorie dell’attrice sono state per contro respinte.
Il giudice di prime cure, dopo aver preliminarmente deciso che l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta nella duplica non poteva essere considerata siccome formulata in modo eccessivamente vago, ha provveduto ad esaminare l’esistenza del credito per il quale a suo tempo era stato concesso il rigetto provvisorio dell’opposizione: rilevando da un lato che al creditore incombeva l’onere di provare l’esistenza del proprio credito e che dall’altro nel caso specifico la convenuta aveva omesso di produrre tutte le fatture e la documentazione attestante gli avvenuti pagamenti, egli in applicazione dell’art. 8 CC ha concluso per l’inesistenza del debito di cui ai PE. La menzionata carenza probatoria, se giovava all’attrice nell’azione di inesistenza del debito, tuttavia non la soccorreva per quanto concerneva la pretesa creditoria da lei fatta valere in petizione, dove invece l’onere della prova era totalmente a suo carico: analogamente, quindi, in assenza di tutti i giustificativi attestanti i pagamenti, la stessa è stata senz’altro respinta.
G. Con appello 11 settembre 1996 la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione venisse integralmente respinta, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante ritiene innanzitutto che le sue pretese creditorie erano state ampiamente provate e nemmeno erano state contestate dalla controparte; quest’ultima si sarebbe invece limitata a porre in compensazione tutta una serie di somme, di cui non aveva però provato l’esistenza e che oltretutto erano prescritte.
H. Con osservazioni ed appello adesivo 22 ottobre 1996 la parte attrice, oltre a postulare la reiezione del gravame, ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso che anche il dispositivo n. 3 sulle spese della sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione fosse annullato, e che controparte fosse condannata al pagamento di fr. 115’889.- oltre interessi; il tutto, protestando spese e ripetibili della procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, di primo e di secondo grado.
A suo dire, mentre il giudizio pretorile che accertava l’inesistenza del debito di fr. 230’295.- andava senz’altro confermato, si imponeva tuttavia una sua modifica laddove non era stato riconosciuto alcun credito a suo favore: lo stesso in effetti era stato chiaramente provato e risultava dai maggiori pagamenti da lei effettuati per raffronto alle fatturazioni emesse tra il 1990 ed il 1993; l’annullamento del dispositivo n. 3 della sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione, per altro regolarmente postulata in prima sede, si giustificava in quanto la pretesa di controparte era risultata del tutto infondata e lo stesso Pretore aveva già provveduto ad annullarne i dispositivi n. 1 e 2.
I. Delle osservazioni 29 novembre 1996 della parte convenuta con cui si postula la reiezione dell’appello adesivo protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Quando però l’esistenza della pretesa creditoria non é contestata, ma il debitore eccepisce l’intervenuta estinzione della stessa, egli deve sopportare l’onere della prova relativamente alle circostanze che hanno condotto alla sua estinzione (art. 8 CC; IICCA 2 settembre 1994 in re P. SA/M., 3 aprile 1995 in re B./G.); analogamente, se il debitore afferma che la pretesa di controparte sia venuta meno a seguito di compensazione, sarà lui a dover provare l’esistenza e l’ammontare della pretesa compensatoria (IICCA 6 maggio 1993 in re I. Spa/M., 7 marzo 1994 in re C. Co/S., 27 maggio 1994 in re M./F., 24 febbraio 1995 in re B. SA/I.).
Nello stesso modo ci si comporterà in presenza di eventuali pretese creditorie che l’attore/debitore dovesse far valere nei confronti del creditore nell’ambito dell’azione di disconoscimento, possibilità quest’ultima ammessa dalla giurisprudenza (Rep. 1982 p. 388; IICCA 14 gennaio 1986 in re S./M.): limitatamente a tali pretese, infatti, l’onere della prova grava sull’attore, così come previsto dalla regola generale dell’art. 8 CC (IICCA 3 settembre 1993 in re F./G.).
Non ritenendo sufficientemente provate né la pretesa della convenuta creditrice (ancor prima di aver esaminato la sua eventuale estinzione per compensazione o per intervenuta tacitazione), né quella dell’attrice debitrice, egli le ha respinte entrambe, ciò che ha comportato l’accoglimento dell’azione di disconoscimento e la reiezione dell’azione creditoria dell’attrice.
In realtà, il Pretore ha tuttavia omesso di considerare che agli atti era stata versata parecchia documentazione, comprendente tra l’altro diverse fatture, ricevute, copie di assegni e di bonifici e non da ultimo i conteggi allestiti da entrambe le parti (dove ciascuna aveva concluso per l’esistenza di un credito nei confronti della controparte).
Contrariamente a quanto implicitamente ritenuto dal giudice di prime cure, tale documentazione, quantunque non oggetto di una perizia contabile -la quale avrebbe forse consentito di meglio stabilire i reciproci rapporti di dare-avere- risulta tutt’altro che inconcludente e permette, come del resto postulato sia nell’appello sia nell’appello adesivo, di giudicare con cognizione di causa se ed eventualmente in quale misura una parte fosse effettivamente debitrice nei confronti dell’altra.
È chiaro che l’esistenza del credito di fr. 230’295.- vantato dalla convenuta e di quello di fr. 115’889.- vantato dall’attrice dipendono in pratica dal saldo dare-avere nei loro rapporti commerciali: in effetti, se vi fosse un saldo di fr. 230’295.- o superiore a favore della convenuta, sarebbe pacifico che le 6 fatture di cui trattasi non le sono state pagate; se per contro risultasse un saldo inferiore, le stesse risulterebbero parzialmente (o anche totalmente) estinte, ritenuto inoltre che in caso di un saldo a favore dell’attrice la sua pretesa creditoria dovrebbe essere (almeno parzialmente) accolta.
Punto di partenza per esaminare l’esistenza di eventuali saldi a favore dell’una o dell’altra parte sono i conteggi da loro allestiti e versati agli atti (doc. Z1, Z2; AA, BB, CC, DD dell’inc. 376/94 per la convenuta, rispettivamente doc. B per l’attrice).
conteggio 1990
Nel suo conteggio (doc. CC inc. 376/94) la convenuta aveva dichiarato di aver fatturato in quell’anno per Lit. 358’833’000 e di aver ricevuto pagamenti per Lit. 358’405’000.
Dagli atti di causa, e meglio dalla documentazione bancaria richiamata dall’__________, si è potuto accertare che in realtà a favore della convenuta vennero versati Lit. 374’105’000, come del resto indicato dall’attrice nel doc. B: ne discende nel 1990 un saldo di Lit. 15’272’000 a favore dell’attrice.
conteggio 1991
Durante quell’anno, a fronte di un fatturato complessivo di Lit. 1’091’392’000, la convenuta ha dichiarato di aver ricevuto pagamenti per Lit. 1’067’259’500 (doc. CC inc. 376/94).
Esaminando la documentazione bancaria, è risultato che l’attrice nel 1991 aveva pagato Lit. 863’485’500; tenuto conto dei pagamenti di fatture risalenti al 1991, ma effettuati l’anno successivo, tale somma aumentava a Lit. 1’086’525’000, con un saldo a favore della convenuta di Lit. 4’867’000.
L’attrice aveva invero affermato di aver pagato in un’occasione Lit. 60’000’000 su un conto della __________ intestato all’amministratore delegato della convenuta e di aver pagato due volte la fattura N. __________di Lit. 16’900’000, chiedendo perciò che questi importi fossero pure inseriti nel conteggio in modo da ottenere un’eccedenza a suo favore di Lit. 72’033’000: le due somme non possono tuttavia essere considerate.
Mentre il fatto che una fattura sia eventualmente stata pagata due volte non implica in alcun modo la modifica del conteggio, l’eventuale doppio pagamento che ne sarebbe così derivato rientra in effetti nel “calderone” di tutti i pagamenti effettuati con la conseguenza che l’eventuale eccedenza sarebbe andata a coprire altre fatture ancora insolute; diverso è il discorso per quanto riguarda i 60’000’000 Lit., il cui effettivo pagamento il 18 febbraio 1992 alla convenuta non risulta sufficientemente provato: vero è che tale versamento poteva essere stato preannunciato nell’assegno __________ datato 5.2.1992 (ove con la dicitura “saldo __________ 6. sett.” si intendeva che il saldo della fattura sarebbe stato pagato sul conto __________ entro la sesta settimana dell’anno); dal doc. 3 inc. 376/94 (che altro non è che una copia di un ordine di pagamento firmato dall’amministratore dell’attrice) non si evince tuttavia con assoluta certezza se il versamento di cui trattasi sia avvenuto o meno: stante la contestazione di controparte, l’attrice avrebbe dovuto provare tale circostanza, prova che poteva facilmente essere fornita ad esempio richiamando dalla __________ i documenti bancari relativi al conto intestato alla stessa _________ o a quello denominato __________, intestato all’amministratore delegato della convenuta: tale incertezza implica di decidere a sfavore dell’attrice cui incombeva l’onere della prova per l’estinzione della pretesa di controparte, rispettivamente per l’esistenza di un analogo credito a suo favore.
conteggio 1992
In quell’anno la convenuta ha affermato di aver fatturato (doc. CC inc. 376/94) per Lit. 795’175’126 e di aver registrato pagamenti per Lit. 620’439’650.
L’attrice ha correttamente fatto rilevare come le fatturazioni andavano ridotte a Lit. 791’683’005 a seguito di un errore di calcolo nel doc. CC inc. 376/94 (in effetti, deducendo le due note di credito di Lit. 1’291’800 e di Lit. 3’984’705 dal totale di Lit. 796’959’510 non si ottiene la cifra inizialmente indicata dalla convenuta). Dalla documentazione richiamata dall’__________ sono stati accertati pagamenti per Lit. 513’808’266; nel doc. CC inc. 376/94 la convenuta, oltre a questo importo, ha comunque ammesso di averne incassati altri 6 rispettivamente di Lit. 41’500’000, 29’000’884, 10’000’000, 11’336’500, 11’336’500 e 3’457’500, di modo che i pagamenti totali per il 1992 risultano effettivamente pari a Lit. 620’439’650, con un saldo a favore della convenuta di Lit. 171’243’345.
conteggio 1993
La convenuta non ha presentato alcun conteggio per il 1993. Dal doc. B, allestito dalla controparte, si è tuttavia appurato che la convenuta in quell’anno aveva fatturato per fr. 353’448.- e per Lit. 77’500’000.
Dalla documentazione bancaria richiamata si è potuto stabilire che l’attrice aveva per contro versato fr. 254’683.- (6’587.-, 2’000.-, 10’866.-, 20’500.-, 10’866.-, 25’800.-, 10’866.-, 45’000.-, 10’866.-, 39’600.-, 10’866.-, 50’000.-, 10’866.-) e Lit. 72’400’000 (38’500’000 e 33’900’000); l’attrice ha altresì provato di aver versato fr. 26’000.- in contanti (doc. 6 e Z1 inc. 376/94) ed altri fr. 32’717.-, che sono passati sul conto __________ intestato all’amministratore delegato della convenuta (doc. 7 inc. 376/94). Quanto agli altri importi che l’attrice pretende di aver pure accreditato alla controparte, si osserva quanto segue: il pagamento di 36 cambiali di fr. 1’278.- ciascuna (per complessivi fr. 46’008.-) non è stato sufficientemente provato, in particolare non potendosi evincere dal doc. B N. 15 -se non dalle indicazioni scritte a mano, verosimilmente dall’amministratore dell’attrice, che costituiscono però una semplice allegazione di parte, senza alcuna efficacia probatoria- che tali importi dovessero essere posti in relazione con la convenuta; l’assegno di fr. 2’000.- del 21 gennaio 1993 di cui al doc. B N. 18 è invece già stato considerato nel conteggio annuale; parimenti non può essere accolta la pretesa compensatoria di fr. 46’000.- (doc. B N. 13) -nella misura in cui la stessa non coincide con quella di Lit. 40’853’349, che verrà esaminata più oltre- a titolo di quota parte per i reclami 1992, non essendovi agli atti alcun documento attestante l’importo in questione o ancora l’obbligo della convenuta ad assumerselo; neppure viene accolto un credito di fr. 7’402.60 per differenze di valuta a favore dell’attrice (doc. B), non essendo stato possibile stabilire a cosa si riferisse in realtà tale somma; nemmeno viene riconosciuto un credito di Lit. 10’300’000, che l’attrice avrebbe versato alla convenuta sotto forma di tre assegni di Lit. 4’685’000, 1’285’000 e 4’330’000, dal documento allegato agli atti (doc. B N. 14) non risultando con certezza né se tali assegni (nemmeno fotocopiati) in realtà esistessero, né se gli stessi siano stati effettivamente trasmessi alla controparte per l’incasso; va per contro ammesso un accredito di Lit. 40’853’349, tale somma essendo per altro già stata inserita dalla convenuta nel doc. Z1 e Z2 inc. 376/94 e trattandosi di un importo che la convenuta stessa aveva dichiarato di concedere liberamente alla controparte (cfr. verbale 23 agosto 1994 inc. 376/94 p. 6), verosimilmente quale nota di accredito per il __________ (cfr. allegato 4 doc. CC inc. 376/94). Ne discende che nel 1993 risultano essere stati pagati fr. 313’400.- e Lit. 113’253’349, con saldi a favore della convenuta di fr. 40’048.- e a favore dell’attrice di Lit. 35’753’349.
Ricapitolando, nel periodo 1990/93 si hanno i seguenti totali:
fatturazioni 1990 Lit. 358’833’000
1991 Lit. 1’091’392’000
1992 Lit. 791’683’005
1993 Lit. 77’500’000 fr. 353’448.-
totale Lit. 2’319’408’005 fr. 353’448.-
pagamenti 1990 Lit. 374’105’000
1991 Lit. 1’086’525’000
1992 Lit. 620’439’650
1993 Lit. 113’253’349 fr. 313’400.-
totale Lit. 2’194’322’999 fr. 313’400.-
Essendo stata rigettata in via provvisoria l’opposizione ai due precetti esecutivi per una somma complessiva di fr. 230’295.-, ne discende che, in parziale accoglimento della petizione, quel debito viene disconosciuto per fr. 80’172.20 (la differenza di fr. 150’122.80 rispetto agli importi della sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione) oltre interessi.
Ciò implica la modifica d’ufficio del dispositivo N. 1 della sentenza di primo grado, laddove era stato decretato l’annullamento dei dispositivi n. 1 e 2 della sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione e la reiezione della richiesta formulata nell’appello adesivo volta all’annullamento del dispositivo n. 3 (riguardante le spese e le ripetibili) di quest’ultima sentenza.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado, della procedura di appello e di quella di appello adesivo seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 settembre 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 21 agosto 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformata:
In parziale accoglimento della petizione, il debito di cui alla sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione 6 settembre 1994 è disconosciuto nella misura di fr. 80’172.20 oltre interessi. Limitatamente a fr. 150’122.80 oltre interessi al 7% dal 26 ottobre 1993 è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta ai PE n. __________e __________dell’UEF di Bellinzona.
Ogni altra domanda é respinta.
La tassa di giustizia di fr. 2’500.- e le spese di fr. 200.-, con saldo da anticipare dall’attrice, restano per 3/4 a suo carico e sono poste per 1/4 a carico della convenuta, alla quale l’attrice rifonderà la somma di fr. 7’500.- per ripetibili ridotte.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 2’980.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 3’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 1/3 e per 2/3 vanno caricate alla parte appellata, la quale rifonderà all’appellante fr. 1’500.- per parti di ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 22 ottobre 1996 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1’980.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 2’000.-
da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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