AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.152
Data decisione, Autorità: 02.10.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00152
Lugano 2 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa a procedura accelerata OA.96.245 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 1 aprile 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha contestato la graduatoria del fallimento della __________, chiedendo che il credito del convenuto, riconosciuto in 5. classe per fr. 474’242.-- venga escluso dalla graduatoria;
E ora sull’istanza di edizione di documenti da terzi presentata il 21 maggio 1996 dal convenuto;
Istanza avversata dall’attrice e respinta dal Segretario assessore con decreto 8 agosto 1996;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 2 settembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di edizione;
Mentre l’attrice nelle osservazioni del 23 settembre 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Posti i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice con la petizione contesta la graduatoria del fallimento della __________, chiedendo che ne venga escluso il credito del convenuto di fr. 474’472.-- per prestazioni di progettazione e direzione lavori (limitatamente agli impianti sanitari, di riscaldamento e di ventilazione) nell’ambito dei lavori di edificazione e ristrutturazione sui fondi n. __________e __________ di __________.
B. Il 21 maggio 1996 il convenuto ha formulato istanza di edizione di documenti nei confronti dell’arch. __________ , chiedendo l’edizione di “tutta la documentazione relativa ai progetti alla direzione lavori per gli impianti sanitari, gli impianti di ventilazione e gli impianti di riscaldamento relativi all’edificazione e ristrutturazione degli edifici sulle part. no. __________e __________RFD di __________, nonché tutta la documentazione relativa alla liquidazione dello __________.”
Da tali documenti, a mente del convenuto, risulterebbe il fondamento della sua pretesa contrattuale, che meriterebbe integrale conferma nella graduatoria contestata.
C. Nelle proprie osservazioni l’attrice ha chiesto la reiezione dell’istanza, rilevando che il mezzo di prova dell’edizione di documenti non potrebbe essere utilizzato, come nella specie dal convenuto, per sopperire alle proprie negligenze nella produzione di documenti.
Trattandosi di documentazione in possesso del convenuto medesimo, egli non ne potrebbe chiedere l’edizione da terzi.
L’istanza riguarderebbe inoltre documenti non comuni, e sarebbe formulata in maniera eccessivamente generica, e perciò non ammissibile.
L’arch. __________ non ha formulato osservazioni all’istanza di edizione.
D. Il Segretario assessore nel decreto impugnato ha respinto l’istanza sostenendo che non si tratterebbe di documenti comuni alle parti in causa, né di documenti di cui il convenuto potrebbe richiedere la consegna per legge o per contratto, e nemmeno si potrebbe inferire se la documentazione in questione sia di proprietà del convenuto.
E. Delle argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma del querelato decreto nel senso di accogliere l’istanza di edizione, e di quelle dell’attrice, che postula invece la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Il terzo non ha per sua parte formulato osservazioni.
Considerato
in diritto:
se ne sia proprietaria o comproprietaria o se il detentore vi sia obbligato per legge o per contratto (cifra 1);
se si tratti di documenti redatti per un interesso comune alle parti o attestanti i loro reciproci diritti ed obblighi, ritenuto che le corrispondenze relative ad un affare comune o fra le parti ed un intermediario sono comuni (cifra 2).
Secondo l’art. 211 cpv. 1 CPC i terzi possono essere tenuti alla produzione dei documenti che sono in loro possesso nei casi in cui può esservi tenuta la controparte.
Si tratta di motivazione manifestamente errata.
E’ infatti addirittura evidente che in conseguenza della particolarità dell’azione giudiziaria in contestazione della graduatoria, la causa può venire in essere tra soggetti giuridici che non hanno mai avuto alcun tipo di legame fra di loro, in quanto il procedente -nella misura in cui contesta il credito altrui (art. 250 cpv. 2 LEF, seconda frase) fa proprie le ragioni della società fallita nell’intento di alleviarne la situazione debitoria risultante dagli asseriti crediti di altri creditori, che vengono perciò contestati nell'ambito della causa.
E’ perciò ovvio che il requisito della comunanza ai sensi dei dell’art. 206 CPC è dato allorché i documenti di cui si è chiesta l’edizione riguardano i rapporti tra il fallito e il creditore il cui credito è oggetto di contestazione, mentre non occorre che tali documenti siano comuni alle parti in causa, circostanza il cui verificarsi, come si è detto, è peraltro poco probabile.
Deve di conseguenza essere ritenuta comune ex art. 206 cifra 2 CPC tutta la documentazione attestante i rapporti contrattuali esistiti tra la fallita e il qui convenuto, senza che più occorra chinarsi sull’esame delle condizioni previste all’art. 206 cifra 1 CPC.
Il rilievo è di principio pertinente, e aderente alla costante giurisprudenza in materia di edizione di documenti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 206, n. 9).
Prima di applicarlo al caso di specie ci si deve però chiedere se sia da ritenere con la necessaria certezza che il convenuto possiede la documentazione da lui richiamata.
Altre copie di tale documentazione possono risultare necessarie nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia o -ad esempio- delle eventuali trattative volte all’ottenimento del finanziamento dell’opera.
D’altro lato, a prescindere dall’esistenza di un obbligo contrattuale e/o legale del progettista in tal senso, addotto dall’attrice per la prima volta con le osservazioni all’appello (pag. 4, mentre nelle osservazioni all’istanza essa si era limitata a rilevare l’incontestabile evidenza del suo possesso), e perciò irritualmente (art. 321 CPC), è comunque verosimile ritenere che il progettista conservi copia del proprio lavoro, e delle significative corrispondenze ad esso relative, specie se egli, come in questo caso, non ha ancora incassato la propria mercede.
A mente di questa Camera il dubbio sul possesso dei documenti non può senz’altro essere risolto a sfavore del convenuto: la sola verosimiglianza del possesso non può infatti essere posta alla base di una decisione suscettibile di limitarne il diritto alla difesa, mentre d’altro canto la decisione di ammettere l’istanza non comporta per l’attrice alcun pregiudizio sostanziale, né risulta essere contraria a legittimi interessi del terzo, che difatti non ha sollevato obiezioni particolari.
Essa è perciò giustificata alla luce delle circostanze, e non osta a che i documenti richiesti siano nel loro complesso identificabili come quelli attinenti al progetto in questione, senza che dalla mancata indicazione di ogni singolo piano o documento, che avrebbe costituito nella specie uno sterile esercizio di stile, si possa dedurre un’illecita volontà esplorativa da parte del convenuto, intento che del resto nemmeno l’attrice ha ravvisato nell’attitudine di controparte (cfr. osservazioni 22 luglio 1996, pag. 2).
Ne segue l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 settembre 1996 dell’ing. __________ è accolto.
Di conseguenza il decreto 8 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Nord sull’istanza di edizione di documenti 21 maggio 1996 dal terzo arch. __________ o, è riformato nel modo seguente:
Di conseguenza è fatto ordine all’arch. __________ o, di produrre entro 30 giorni alla Pretura di Mendrisio-Nord, per quanto in suo possesso, tutta la documentazione relativa ai progetti e alla direzione lavori per gli impianti sanitari, gli impianti di ventilazione e gli impianti di riscaldamento relativi all’edificazione e ristrutturazione degli edifici sulle part. no. __________e __________di __________, nonché la documentazione relativa alla liquidazione dello studio di ingegneria __________.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 80.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 100.--
da anticipare dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 200.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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