AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.150
Data decisione, Autorità: 24.09.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00150
Lugano 24 settembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa a procedura speciale per mercedi e salari inc. no. CL.96.00032 (già 144/94) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con istanza 30 agosto 1994 da
rappr. dall’avv. __________
contro
con cui l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 18’000.- oltre interessi (pretesa per licenziamento in tronco ingiustificato);
domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione dell’istanza ed in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 18’912.30 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno;
domanda riconvenzionale a cui la parte istante si è opposta;
sulle quali il Pretore con sentenza 9 agosto 1996 si è così pronunciato:
Di conseguenza __________, e __________ a, sono tenuti a versare a __________, l’importo netto di fr. 7’793.40 oltre interessi al 5% dal 4 agosto 1994.
§ Trattandosi di azione derivante da contratto di lavoro non si prelevano né tasse di giustizia, né spese.
§§ L’istante è tenuta a versare ai convenuti in solido fr. 1’000.- a titolo di ripetibili ridotte.
§ Trattandosi di un’azione derivante da contratto di lavoro non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
§§ Gli istanti riconvenzionali sono tenuti a versare in solido a __________ fr. 3’000.- a titolo di ripetibili.
Appellanti i convenuti con atto di appello 20 agosto 1996 con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la riconvenzione con protesta di ripetibili;
mentre la parte istante con osservazioni 4 settembre 1996 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. Con contratto 7 gennaio 1994 __________ venne assunta da __________ e da __________ in qualità di gerente del night club “__________ ” di __________, locale di loro proprietà (doc. B): la sua attività ebbe inizio l’11 marzo, data dell’apertura ufficiale dell’esercizio pubblico.
In data 29 luglio 1994 i proprietari hanno disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 1° agosto 1994, asserendo l’esistenza di motivi gravi (doc. H).
B. Con istanza 30 agosto 1994 __________ ha chiesto la loro condanna in solido al pagamento di fr. 18’000.- oltre interessi.
L’istante ha in sostanza contestato l’esistenza di motivi gravi giustificanti un licenziamento in tronco, le critiche mosse nei suoi confronti essendo -a suo dire- del tutto generiche ed infondate, specialmente quella circa un’eventuale sottrazione d’inventario da parte sua; nella misura in cui era dovuto a fatti avvenuti prima del 20 luglio, il provvedimento era inoltre palesemente tardivo; lo stesso assumeva pure un carattere abusivo, in quanto controparte si era costruita ad arte una pretesa patrimoniale per giustificare quella decisione ed imporle così di rinunciare alle sue pretese salariali. Ella ha pertanto chiesto il pagamento dei salari relativi ai mesi di luglio e di agosto (il primo in quanto mai versato, il secondo relativo al periodo di disdetta ordinaria) per complessivi fr. 9’000.-, oltre ad un’indennità per disdetta abusiva di pari importo.
C. Nel corso dell’udienza di discussione del 30 settembre 1994 i convenuti hanno postulato la reiezione dell’istanza e in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr. 18’912.30 oltre interessi.
A loro dire, il licenziamento in tronco era del tutto giustificato: la lavoratrice si era infatti resa responsabile di tutta una serie di violazioni contrattuali e segnatamente di notevoli ritardi nell’inizio del lavoro e partenze in anticipo sull’orario di chiusura, di eccessivo consumo di alcolici (oltretutto senza riscontro in cassa), di mescita non autorizzata di bevande al personale, di trascuranza della clientela, di prelievo ed asportazione di bevande dal posto di lavoro, di mancato resoconto al datore di lavoro della merce mancante; ciò imponeva di respingere l’azione principale. La riconvenzionale tendeva per contro al pagamento di fr. 8’912.30, somma corrispondente alla merce mancante dall’inventario, già dedotto il salario di luglio di fr. 3’896.70 (doc. M e 1), nonché di altri fr. 10’000.- per le maggiori spese sopportate dai proprietari per far capo a personale supplementare al fine di compensare la cattiva gestione del locale.
D. In replica e in duplica, come pure in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
E. Con sentenza 9 agosto 1996 il Pretore ha respinto la riconvenzionale e, in parziale accoglimento dell’istanza, ha condannato i convenuti in solido al pagamento di fr. 7’793.40 oltre interessi.
Il giudice di prime cure ha accertato che negli ultimi periodi l’istante era effettivamente arrivata in ritardo sul posto di lavoro e che in diverse occasioni vi si trovava in stato di ubriachezza, ciò che pregiudicava il rapporto con la clientela; a suo parere, tuttavia, tali mancanze non erano atte da sole a giustificare un licenziamento in tronco, a meno che le stesse fossero state ripetute nonostante un’esplicita diffida da parte del datore di lavoro a non più commetterle, pena il licenziamento immediato: nel caso di specie, anche se era vero che il signor a-Marca in due diverse occasioni aveva rimproverato l’istante per i suoi comportamenti, non risultava che essa fosse stata espressamente minacciata di licenziamento immediato, ciò che rendeva ingiustificato il provvedimento del 29 luglio 1994. In tali circostanze, si imponeva la condanna dei convenuti al pagamento del salario del mese di luglio (mai pagato), pari a fr. 3’896.40, e di quello, di uguale importo, relativo al mese di agosto, cioè fino al termine del periodo di disdetta pattuito contrattualmente; il riconoscimento di un’indennità di fr. 9’000.- per disdetta abusiva, o comunque per disdetta ingiustificata -come la parte istante ha chiesto con le conclusioni- era per contro escluso, da un lato in quanto non vi era stato alcun licenziamento abusivo, dall’altro poiché, nonostante il carattere ingiustificato del licenziamento, alla lavoratrice andava imputata una certa concolpa, sia per aver abusato di bevande alcoliche, sia per non essersi attenuta alle istruzioni impartite dal datore di lavoro.
Quanto alla riconvenzionale, la stessa è stata integralmente respinta, non essendo stato provato da una parte che l’istante avesse sottratto merce dell’inventario (documento quest’ultimo che costituiva inoltre una semplice allegazione di parte), mentre dall’altra non era nemmeno risultato che il personale supplementare fosse stato a suo tempo assunto unicamente per ovviare alle manchevolezze dell’istante o ancora che i convenuti avessero subito un danno dell’ammontare di quello fatto valere.
F. Con appello 20 agosto 1996 i convenuti chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la riconvenzionale con protesta di ripetibili.
Gli appellanti rimproverano al Pretore di aver dimenticato che l’istante svolgeva la funzione di gerente dell’esercizio pubblico, per cui era responsabile nei confronti del Dipartimento delle Istituzioni del buon andamento del locale: le manchevolezze pacificamente accertate dal giudice non la rendevano per nulla affidabile, il che imponeva l’assunzione di un altro responsabile al suo posto. Ma non era tutto: l’istante, oltre ad essere sempre ubriaca, trascurava la clientela e si era addirittura fatta arrestare per guida in stato di ebrietà proprio durante l’orario di lavoro; un licenziamento in tronco si imponeva, infine, pena il fallimento dell’attività commerciale. La riconvenzionale -sempre a loro dire- meritava per contro integrale accoglimento: contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’inventario era innanzitutto un documento vincolante, atteso che la lavoratrice, seppur invitata a più riprese per il suo allestimento, si era sempre sottratta a tale incombenza; la merce mancante dall’inventario, anche se non portata a casa, era sicuramente stata consumata dall’istante o da lei offerta al bar a clienti privilegiati; per quel che concerneva la pretesa di fr. 10’000.- che il datore di lavoro aveva formulato per la necessità di far capo a terze persone accanto all’istante, era chiaro che tale importo era dovuto, in quanto quest’ultima non era in grado di svolgere regolarmente l’attività di gerente, fermo restando che altre soluzioni, quali la decurtazione del suo salario, non erano praticabili. Nulla era infine dovuto a controparte per ripetibili, atteso che tutta la procedura giudiziaria era stata da lei avviata al solo scopo di trarre profitto da una situazione, che essa aveva per altro provocato.
G. Delle osservazioni 4 settembre 1996 della parte istante con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Nel caso particolare l’istante rimprovera agli appellanti da un lato di non aver indicato i dispositivi della sentenza pretorile dedotti in appello (riferendosi quindi alla lettera d dell’art. 309 cpv. 2 CPC), dall’altro di aver esposto in modo confuso e comunque assolutamente incomprensibile gli argomenti a sostegno della loro impugnativa (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
1.1 La dottrina e la giurisprudenza ammettono che nell’applicazione dell’art. 309 cpv. 2 lett. d CPC non si debba essere eccessivamente rigorosi, se dal contesto appare chiara la volontà di appellare e se le pretese carenze formali non pregiudicano la posizione della controparte (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p. 135; Rep. 1926 p. 309, 1981 p. 338, 1985 p. 338). In particolare appare determinante che l’ordine imposto dall’art. 309 CPC ha lo scopo di garantire alla parte appellata la possibilità di un’adeguata difesa e di fornire al giudice tutti gli elementi per procedere nei suoi incombenti (cfr. Rapporto della commissione speciale per il nuovo CPC, 27.11.1970, p. 7).
Nel caso in esame è ben vero che gli appellanti non hanno indicato i punti del dispositivo su cui intendono ottenere il giudizio d’appello, ma è altrettanto vero che questa indicazione si rivela inutile sulla base delle richieste, anche se non esplicite, dell’impugnazione (IICCA 27 gennaio 1987 in re B.L. SA/C., 17 luglio 1990 in re T.H. SA e llcc./D., 12 agosto 1993 in re T./B., 17 dicembre 1993 in re A., 25 febbraio 1994 in re Q./C. SA in liq., 12 agosto 1996 in re SA G.L./R.V. SA): non vi è infatti dubbio che gli appellanti hanno postulato la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la riconvenzionale e di respingere l’istanza, mentre le ripetibili dovevano essere poste a carico della controparte. In pratica essi si sono quindi aggravati contro i dispositivi n. 1, 2 e 2§§ della sentenza 9 agosto 1996.
1.2 Parimenti, nemmeno nell’applicazione del disposto di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC si impone un rigore estremo: per la ricevibilità dell’appello basta in effetti una concisa esposizione dei motivi a sostegno del gravame, atteso che per costante giurisprudenza i motivi sono considerati sufficienti se sono sufficientemente chiari e tali da permettere alla parte appellata un’adeguata difesa (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 9 ad art. 309; IICCA 10 febbraio 1994 in re E./R.).
Nel caso di specie è ben vero che i motivi a sostegno dell’appello sono stati talora esposti in modo confuso; ciò non toglie che gli stessi, nel loro complesso, appaiono comprensibili a questa Camera e tali da poter essere esaminati. D’altro canto l’appellata, pur avendo affermato di non aver assolutamente compreso gli argomenti sollevati con il gravame, non ha comunque mancato di prendere posizione in merito, di modo che la stessa non risulta in alcun modo impedita nella sua facoltà di difesa, il che deve comportare la reiezione della censura.
Gli appellanti si sono per contro limitati ad evidenziare tutta un serie di circostanze, che, a loro dire, non sarebbero state sufficientemente tenute in considerazione dal primo giudice. Come vedremo, si tratta di considerazioni, che, nella misura in cui non contestano l’assunto pretorile di cui sopra, sono del tutto ininfluenti per stabilire la legittimità o meno del licenziamento in tronco.
2.1 Il fatto che l’istante fosse formalmente gerente dell’esercizio pubblico, con le responsabilità che tale posizione comporta, ed in particolare nei confronti del Dipartimento delle Istituzioni, non appare in concreto determinante: la circostanza non fa in effetti venir meno -né gli appellanti del resto lo pretendono- la necessità di un preventivo avvertimento.
2.2 Che il mancato licenziamento dell’appellata avrebbe comportato il fallimento dell’impresa commerciale dei convenuti non è invece stato minimamente dimostrato ed anzi è una semplice allegazione di parte, per altro rimasta allo stadio di puro parlato. La circostanza -oltretutto irricevibile, siccome formulata per la prima volta in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- è comunque irrilevante, tanto più che nessuno impediva al datore di lavoro di diffidare formalmente la lavoratrice e di licenziarla con effetto immediato, nel caso in cui essa avesse persistito nelle sue mancanze.
2.3 Contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, il fatto che la dipendente, oltre ad essere talora ubriaca e lasciare l’esercizio pubblico durante gli orari di lavoro, trascurasse i clienti, è già stato preso in considerazione dal primo giudice (sentenza p. 3 “... la maggior parte dei testi conferma che l’istante era solita bere, ed anche sul posto di lavoro, ciò che pregiudicava il rapporto con la clientela ...”), per cui non vi è motivo per ridiscutere la questione.
2.4 Quanto al suo arresto, avvenuto durante l’orario di lavoro, per aver guidato in stato di ebrietà, lo stesso è semplicemente la prova del fatto -per altro regolarmente riconosciuto dal Pretore- che l’istante beveva e talora si allontanava dal locale.
L’episodio concreto non risulta invero determinante per il licenziamento in tronco, tanto è vero che lo stesso risale oltre un mese e mezzo prima del provvedimento del 29 luglio 1994 (e meglio al 12 giugno; cfr. documentazione richiamata dalla Sezione della circolazione).
3.1 In merito alla prima posizione di danno, gli appellanti hanno innanzitutto affermato che i dati contenuti nell’inventario erano da ritenersi veritieri, in quanto l’istante -seppur invitata a più riprese- non si interessò mai di presenziare alla sua formale stesura: tale considerazione è stata tuttavia sollevata per la prima volta in sede di appello ed è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ne discende, come correttamente stabilito dal Pretore, che lo stesso va considerato una semplice allegazione di parte, senza alcuna efficacia probatoria.
Il riconoscimento di questa posizione di danno è comunque escluso anche per altri motivi: innanzitutto nessun teste ha potuto confermare che l’istante avesse asportato merce facente parte dell’inventario; oltre all’istante ed ai proprietari, anche terze persone detenevano inoltre le chiavi dell’esercizio pubblico (“un certo signor __________ ”, teste _________ p. 7), di modo che le eventuali mancanze di merce dall’inventario non dovevano necessariamente essere attribuite all’istante; l’istruttoria ha altresì provato che in determinate circostanze, e segnatamente in occasione di feste organizzate (in almeno due casi) dai proprietari, le consumazioni -su loro ordine- non dovevano essere, e in effetti non vennero, registrate (teste _________ p. 7), ciò che pure poteva aver contribuito alle eventuali mancanze nei liquori inventariati; oltretutto era risultato che in un paio di occasioni la gerente del night club “__________ ” -altro locale appartenente ai convenuti- venne nel “__________ orto” per ritirare merce che era stata erroneamente consegnata in quel locale (teste _________ p. 7), il che non esclude che la merce mancante potesse essere stata erroneamente consegnata in quel locale.
3.2 Quanto all’altra pretesa di fr. 10’000.-, l’istruttoria di causa non ha permesso di stabilire se la presenza di una seconda barista fosse unicamente dovuta al fatto che l’istante non era in grado, da sola, di portare avanti l’esercizio pubblico. La questione deve pertanto essere risolta per la negativa, tanto più che i proprietari avevano deciso di far capo ad una seconda barista già al momento dell’apertura del locale (teste __________ p. 23), quando cioè non erano, evidentemente, a conoscenza delle eventuali manchevolezze che l’istante avrebbe successivamente commesso.
Il fatto che i convenuti non abbiano minimamente provato (nemmeno in modo approssimativo) l’ammontare del danno da loro subito -prova che era sicuramente possibile- comporta in ogni caso la reiezione della posizione di danno (art. 42 CO).
Non vi è infine nulla da eccepire per quanto riguarda le ripetibili attribuite dal primo giudice: le stesse tengono infatti regolarmente conto della soccombenza delle parti, non essendo per altro risultato che la parte istante abbia voluto trarre profitto da una situazione da lei creata.
Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
Non si prelevano né tasse, né spese per il presente giudizio (art. 343 cpv. 3 CO, art. 417 lett. e CPC), mentre le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 agosto 1996 di __________ e __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello.
Gli appellanti rifonderanno alla parte appellata fr. 500.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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