AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.148
Data decisione, Autorità: 16.10.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00148
Lugano 16 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa in materia di contratto di locazione __________ della Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 16 febbraio 1996 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 18’080.-- oltre interessi a titolo di risarcimento danni;
Istanza avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 19 luglio 1996 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 2 agosto 1996 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza;
Appello sul quale l’istante non si è espresso;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. A far tempo dal 1° gennaio 1990 l’istante ha locato dal convenuto per la durata di un anno, tacitamente rinnovabile per il medesimo periodo, un appartamento di 6 locali da adibire a scuola __________ al 1° piano di via __________ a __________.
Il contratto è stato disdetto dal conduttore per causa grave -umidità dei locali tale da renderli inabitabili- per il 31 marzo 1993.
B. Con l’istanza in rassegna il __________ postula la condanna del convenuto al pagamento di complessivi fr. 18’080.-- oltre interessi, di cui fr. 4’230.-- in risarcimento di quanto pagato per la locazione di locali sostitutivi nel periodo gennaio-marzo 1993, fr. 9’350.-- per la riparazione degli strumenti musicali danneggiati dall’umidità, e fr. 4’500.-- per il minor valore degli strumenti medesimi.
C. All’udienza del 18 aprile 1996 il convenuto si è opposto all’istanza, sollevando preliminarmente l’eccezione di cosa giudicata -le pretese dell’istante sarebbero già state decise nell’ambito della causa (richiamata) vertente sul pagamento dei canoni di locazione-, e sostenendo per il resto la mancata prova del fatto che i difetti agli strumenti sarebbero riconducibili all’umidità, ed adducendo inoltre la concolpa del danneggiato per aver lasciato gli strumenti nei locali sapendoli umidi.
D. Nel giudizio impugnato il Pretore ha dapprima respinto l’eccezione di cosa giudicata, constatata la mancanza di identità tra le due cause.
Dovendosi ritenere che l’istante ha fornito la prova del danno da lui subito, come pure del nesso causale con il difetto dell’ente locato, e non potendosi ammettere una sua concolpa, ne conseguirebbe l’integrale accoglimento dell’istanza.
E. Con l’appello il convenuto chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere l’istanza, riproponendo l’eccezione di forza di cosa giudicata e sostenendo per il resto la propria assenza di colpa, che ricadrebbe esclusivamente sul conduttore medesimo. Non si giustificherebbe inoltre l’attribuzione di fr. 4’320.-- per la locazione di spazi sostitutivi, visto che buona parte degli strumenti è rimasta nei locali in questione anche dopo la fine del contratto, e le lezioni, almeno in parte, hanno continuato ad esservi regolarmente svolte.
F. Il conduttore non ha presentato osservazioni all’appello.
Considerato
in diritto:
L’eccezione è del tutto infondata.
1.1 L’art. 109 CPC, dal titolo marginale “Giudicati”, prevede che la sentenza fa stato fra le parti e i loro successori a titolo universale.
Per principio la forza di cosa giudicata di una sentenza è limitata al suo dispositivo e non include anche le motivazioni che hanno condotto a quel risultato (II CCA 16 ottobre 1992 in re O./G.; I CCA 21 gennaio 1989 in re W. e llcc./B.; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, pag. 130; Walder, Zivilprozessrecht, 3. edizione, n. 20 ad § 26; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, pag. 228 e segg.; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. edizione, pag. 364 e 365).
1.2 La dottrina si è chiesta se non sia il caso di derogare al predetto principio estendendo la forza di cosa giudicata a parte della motivazione del giudizio nel caso in cui sia stata sollevata un’eccezione di compensazione.
Walder (pag. 284-286) sostiene che se l’eccezione è stata accolta la forza di cosa giudicata della sentenza deve includere anche l’accertamento dell’estinzione della pretesa compensatoria fino a concorrenza dell’importo compensato. Nel caso di reiezione dell’eccezione senza esame del merito della pretesa compensatoria, la stessa può senz’altro essere riproposta a giudizio, mentre nel caso in cui essa sia stata respinta dopo un esame di merito vi è ugualmente la possibilità di sollevare l’eccezione, anche se ciò non risulta “prozessökonomisch”.
Habscheid (pag. 286) ritiene a sua volta opportuna un’eccezione al principio della limitazione al dispositivo della forza di cosa giudicata nel caso in cui l’eccezione di compensazione sia ammessa, ritenendo che in caso contrario si faccia spazio ad una “injustice flagrante”, mentre considera concepibile di non derogare alla regola in caso di reiezione dell’eccezione.
Guldener (pag. 369-371) riconosce la particolarità della situazione, ma si chiede se sia veramente necessario accordare forza di cosa giudicata anche alla motivazione della sentenza circa la pretesa compensatoria, dato che questa, se ammessa nel primo processo, non potrebbe in seguito essere riproposta con successo già per motivi materiali, siccome estinta dall’effettuazione della compensazione nel primo processo.
Per il caso della reiezione dell’eccezione nel primo processo, Guldener sostiene la medesima tesi fatta propria da Walder
Sträuli/Messmer, infine, riconoscono forza di cosa giudicata nel caso l’eccezione di compensazione venga ammessa (§ 191, n. 12), ma ciò già in virtù del diritto privato federale (cioè dell’art. 120 CO) e non del diritto procedurale.
Essi negano per contro la forza di cosa giudicata alla motivazione della sentenza che respinge l’eccezione.
1.3 Questa Camera nella sentenza del 17 giugno 1994 in re F./C. e llcc., in aderenza alle unanimi conclusioni della citata dottrina dominante, ha stabilito di non riconoscere forza di cosa giudicata alla motivazione della sentenza che respinge l’eccezione di compensazione. La pretesa compensatoria può pertanto essere riproposta in una futura procedura.
A questa conclusione non può ostare l’invocazione della sicurezza del diritto come principio non scritto del diritto federale (appello, pag. 3 e 4, con rinvio a Stählin/Sutter, pag. 215 e 216): a prescindere dal fatto che, contrariamente all’opinione dell’autore citato dal ricorrente, non vi è necessariamente collisione tra il principio della sicurezza del diritto e la rigorosa applicazione del principio secondo cui la forza di cosa giudicata va limitata al dispositivo della sentenza, è a prima vista evidente che nella specie sarebbe a dir poco iniquo voler riconoscere forza di cosa giudicata alla precedente reiezione delle pretese dell’istante quando lo stesso convenuto riconosce (appello, punto 3, pag. 3) che in quell’occasione le stesse non sono state esaminate nel merito.
Si avrebbe infatti in tal caso l’aberrante situazione in cui si deve ritenere cresciuta in giudicato la decisione di ritenere inesistente una pretesa, benché la stessa non sia mai stata esaminata nel merito.
Si tratta di contestazioni ingiustificate.
2.1 Il primo rimprovero è frutto di un inammissibile ragionamento ellittico: se il mobilio o altro oggetto del conduttore si deteriora a causa di un difetto dell’ente locato, non può di certo, in astratto, costituire colpa (o concolpa) del conduttore il solo fatto di lasciare i propri oggetti nell’ente locato in costanza di contratto.
Né tale rilievo risulta in concreto giustificato nella misura in cui esso può essere inteso come rimprovero di un atteggiamento attendista o dilatorio del conduttore: egli risulta aver tempestivamente segnalato l’umidità dei locali, e anche la disdetta per causa grave è stata decisa e pronunciata in tempi assai brevi.
Eventuali perdite di tempo sono semmai ascrivibili alla “sistemazione provvisoria” (doc. D), ma infruttuosa messa in atto da locatore, come pure alla pretesa sistemazione definitiva degli inconvenienti, annunciata con la lettera del 26 gennaio 1993 (doc. 2), ma clamorosamente smentita dalla declaratoria di inabitabilità di cui al doc. F (cfr. anche il doc. G).
2.2 E’ per contro vero, almeno in linea teorica, che al conduttore può essere imputata una concolpa se egli omette di effettuare quanto rientra nelle sue possibilità per ovviare alle manifestazioni di umidità, come ad esempio la corretta areazione dei locali (II CCA 3 febbraio 1995 in re M./F.: riduzione di 1/3 del risarcimento per negletta areazione) o il loro corretto riscaldamento.
Il rilievo è tuttavia privo di conseguenze pratiche, visto che merita ampia conferma la decisione del Pretore di ritenere non provato che il conduttore avrebbe omesso di utilizzare il riscaldamento.
L’appellante invoca dapprima la deposizione del teste __________, il quale riferisce di una generica “sproporzione” tra i suoi consumi di gas e quelli del __________.
Tale asserita “sproporzione” non è però ancora prova o indizio di una violazione contrattuale da parte del conduttore: non sono note le dimensioni dell’appartamento del teste o la temperatura alla quale egli è uso mantenere la propria abitazione, inoltre il suo maggior consumo potrebbe essere riconducibile all’uso dei fornelli e al consumo di acqua calda.
Né il fatto -anch’esso riferito dal teste- che in un’occasione il contatore del __________ sarebbe stato staccato conduce a diversa soluzione, al contrario esso induce a pensare che i consumi sarebbero stati maggiori di quanto indicato dal contatore.
Nulla può essere dedotto neppure dagli importi fatturati dall’AIL (cfr. doc. richiamato): gli importi -peraltro non molto dissimili tra di loro- non riguardano il medesimo periodo dell’anno e non sono perciò confrontabili, inoltre eventuali differenze sarebbero comunque da relativizzare alla luce delle possibili differenze di temperatura da un inverno all’altro.
Non può infine essere attribuita forza probante all’opinione del dott. _________ sulle cause dell’umidità (doc. F) già solo per il fatto che si tratta di questioni esulanti dal suo specifico campo di competenza, e comunque per il motivo che egli si è espresso in termini dubitativi (“probabilmente...potrebbe...”) e non perciò con il grado di certezza necessario per poter ammettere l’esistenza di un comportamento anticontrattuale del conduttore.
Anche questa tesi è infondata.
Il fatto che il convenuto, come egli sottolinea nel gravame (pag. 7), abbia messo in atto dei provvedimenti volti all’eliminazione del difetto o comunque alla limitazione delle sue conseguenze, nulla toglie alla constatazione -di per sé incontestata- del fatto che l’insorgenza del grave difetto debba essere ricondotta alla carente manutenzione dell’immobile o all’insufficiente sorveglianza dell’attività commerciale svolta dalla __________, circostanze sicuramente ascrivibili al convenuto e per le quali nessuna prova liberatoria è stata fornita.
E’ perciò manifestamente a torto che il convenuto tenta di discolparsi adducendo il proprio comportamento successivo all’insorgenza del difetto -peraltro doveroso-, rimanendo invece silente circa il proprio comportamento al riguardo delle rilevanti circostanze connesse con il manifestarsi del difetto, visto che tale silenzio non può che condurre alla soluzione di ritenere che egli non si sia discolpato (art. 259e CO).
L’obiezione non è ricevibile alla luce del principio dell’affidamento, visto che in occasione dell’udienza del 23 maggio 1996 (verbale, pag. 5) il convenuto ha dichiarato “di non contestare il fatto che la controparte abbia pagato i mesi da gennaio 1993 a marzo 1993 a diverso locatore per vani sostitutivi per complessivi fr. 4’320.-- come indicato nell’istanza a pagina 4 punto 4”, inducendo con ciò l’istante a rinunciare ad una prova testimoniale.
L’ammissione riguarda infatti sia il fatto dell’avvenuto pagamento dell’importo in questione, che il fatto che si trattava di locali sostitutivi di quelli oggetto del contratto, di modo che non è più in buona fede proponibile in questa sede l’obiezione secondo cui tali locali non sarebbe stati locati per continuarvi l’attività (appello, pag. 7).
Ne deve conseguire la reiezione del gravame.
Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza dell’appellante.
Al conduttore, che non ha presentato osservazioni all’appello, non vengono tuttavia assegnate ripetibili (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 agosto 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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