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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.146
Data decisione, Autorità: 11.09.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00146
Lugano 11 settembre 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.305 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 11 marzo 1994 da
(rappr. dall’avv. __________)
contro
(rappr. dall’avv. __________)
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 29’851.85 oltre interessi;
Domanda che il Pretore con sentenza 14 giugno 1996 ha accolto limitatamente a fr. 10’719.85 oltre interessi (dispositivo 1), revocando nel contempo la decisione 16 ottobre 1995 con cui era stata concessa all’attore l’assistenza giudiziaria (dispositivo 2);
Appellante l’attore, che con atto di appello del 26 luglio 1996 con richiesta di assistenza giudiziaria chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di confermare la precedente decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria;
Mentre la convenuta con osservazioni del 20 agosto 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. L’attore con petizione 11 marzo 1994 ha proceduto nei confronti della convenuta per ottenere quanto ritenuto di sua spettanza nell’ambito della liquidazione di una società in nome collettivo i cui soci erano i qui contendenti.
B. Il 3 agosto 1995, allorché era in corso l’istruttoria, l’attore ha formulato istanza per la concessione dell’assistenza giudiziaria, adducendo di non essere in grado di far fronte alle spese della causa in quanto il suo reddito imponibile sarebbe di soli fr. 2’653.-- all’anno.
C. Con decreto del 16 ottobre 1995 il Pretore ha accolto l’istanza, avvertendo tuttavia il richiedente nelle motivazioni della “possibilità della revoca di questo beneficio in caso di accoglimento anche solo parziale della petizione”.
D. Con la sentenza 14 giugno 1996 il Pretore ha accolto la pretesa dell’attore in misura di fr. 10’719.85 oltre interessi. Nel contempo egli ha revocato il precedente decreto di concessione dell’assistenza giudiziaria, rilevando che con l’incasso del credito riconosciutogli l’attore verrebbe a disporre dei mezzi necessari a sostenere le spese della causa.
E. Il 3 luglio 1996 l’attore ha presentato domanda di interpretazione al riguardo del dispositivo n. 2 di detta sentenza, chiedendo la sua precisazione nel senso che la revoca dell’assistenza giudiziaria non avrebbe avuto effetto retroattivo.
La domanda è stata respinta dal Pretore il 12 luglio 1996.
F. Con l’appello in rassegna, con richiesta di assistenza giudiziaria, l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di non revocare l’assistenza giudiziaria a suo tempo concessa, oppure in via subordinata nel senso di revocarla, ma non retroattivamente.
Stante la pacifica esistenza delle premesse per la concessione dell’assistenza giudiziaria -indigenza del richiedente e parvenza di buon diritto della sua causa- il Pretore avrebbe deciso a torto la revoca del provvedimento, dato che non si potrebbe ancora sapere se l’attore riuscirà ad incassare realmente il proprio credito, o se invece la convenuta non sarà dichiarata insolvente.
Si dovrebbe perciò mantenere l’assistenza giudiziaria fino ad incasso avvenuto, ed in tale eventualità l’attore rimborserebbe allo Stato quanto anticipato a tal titolo.
In ogni caso, l’eventuale revoca dell’assistenza giudiziaria non potrebbe avere effetto retroattivo, così come deciso dalla Commissione di disciplina dell’ordine degli avvocati in data 26 febbraio 1996.
G. Delle osservazioni 20 agosto 1996 della convenuta, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. La convenuta nelle osservazioni all’appello ritiene che il gravame sia tardivo, in quanto la procedura di interpretazione sarebbe stata improponibile a causa della chiarezza del dispositivo contestato, con il che la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata per mezzo di un appello entro il 4 luglio 1996, termine disatteso dall’appellante.
Si tratta di una tesi infondata.
L’art. 335 CPC stabilisce infatti che in caso di presentazione della domanda di interpretazione il termine per appellare decorre dall’intimazione della sentenza di interpretazione.
Questa norma per principio non fa dipendere il differimento del termine per appellare dal destino della domanda di interpretazione. Il termine decorre perciò dal momento dell’intimazione del giudizio di interpretazione anche nel caso il chiarimento fornito dal giudice non sia conforme all’interpretazione data dalla parte al dispositivo ritenuto oscuro.
Un’eccezione a questo principio va tuttavia fatta nel caso in cui la pretesa ambiguità riguardi una questione assolutamente accessoria, nel senso che precisazione del giudizio nel senso auspicato dal richiedente manterrebbe del tutto inalterato il merito del giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 335 n. 1). Questo non è tuttavia il caso nella fattispecie, avendo al contrario il chiarimento richiesto dall’attore una evidente valenza concreta sul significato del giudizio pretorile, dipendendo dalla risposta al quesito la questione a sapere se l’attività processuale compresa tra il decreto di concessione e la decisione di revoca dell’assistenza giudiziaria era o meno all’atto pratico da considerare al beneficio dell’assistenza medesima.
Dal che la tempestività del gravame sottoposto a giudizio.
Il Codice di procedura civile non contiene una disposizione espressa che chiarisca se tale revoca possa avere, oltre che effetto immediato, anche effetto retroattivo.
Il Tribunale federale ha però già avuto modo di rilevare che l’assistenza giudiziaria concessa a norma dell’art. 158 CPC ha carattere definitivo (DTF 115 Ia 194 consid. 2a), dal che deriva l’impossibilità per lo Stato di esigere più tardi una rifusione parziale o totale delle spese quand’anche la parte beneficiaria sia in grado successivamente di pagare (cfr. invece: art. 152 cpv. 3 OG; § 92 ZPO).
Ne consegue che una revoca dell’assistenza giudiziaria in virtù dell’art. 158 CPC non può avere effetto retroattivo, poiché ciò rimetterebbe in discussione il carattere definitivo del beneficio accordato (I CCA 8 agosto 1994 in re M./M.).
Il principio dell’irretroattività della revoca è del resto coerente con il principio dell’irretroattività della concessione, avendo la giurisprudenza ribadito più volte che il conferimento dell’assistenza giudiziaria ha effetto immediato ma non retroattivo (I CCA 9 dicembre 1993 in re R.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 155, n. 6).
3.1 Prima della presentazione della domanda di assistenza giudiziaria (3 agosto 1995) l’attore ha versato anticipi per spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1’045.--, importi che non possono in alcun caso essere posti a carico dello Stato, non esplicando la decisione di concedere l’assistenza giudiziaria -come si è detto- effetto per la procedura svolta prima del momento della richiesta.
Con ciò l’attore ha già pagato l’intera tassa di giustizia stabilita con la sentenza, e anticipato tutte le spese avute fino al momento della richiesta di assistenza giudiziaria.
3.2 Le spese intercorse dalla data di concessione dell’assistenza giudiziaria a quella di emanazione della sentenza -limitatamente alla parte accollata all’attore- vengono assunte dallo Stato, senza possibilità di rivalersi su di lui.
3.3 Evidentemente la decisione di revoca non influisce nemmeno sulle spese di patrocinio, non occorrendo, nell’ambito del primo processo, alcuna prestazione del patrocinatore successivamente all’intimazione della sentenza.
3.4 A carico dell’attore rimane unicamente la quota parte delle spese anticipate dalla convenuta in relazione ai testi da lei richiesti (fr. 95.-- in totale), ma tale debito è compensato dal suo credito nei confronti della convenuta di 1/3 del maggiore importo da lui anticipato.
Se ne deve concludere che la decisione di revoca dell’assistenza giudiziaria non ha arrecato pregiudizio concreto all’attore.
Esso non necessita infatti di riforma, mentre era piuttosto l’interpretazione data dal Pretore alla portata del giudizio a non essere esatta.
Non essendo possibile alcun rimedio contro la domanda di interpretazione (art. 338 CPC), all’attore non rimaneva altra possibilità se non quella di presentare appello.
La particolarità della specie giustifica di non prelevare tasse o spese per il presente giudizio.
La convenuta, che immotivatamente ha resistito al gravame, viene tuttavia gravata da un’indennità per ripetibili, e nella misura in cui tale indennità eventualmente non dovesse coprire il costo di patrocinio per la presentazione del succinto atto di appello, l’attore viene posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
E’ accertato che la decisione 14 giugno 1996 del Pretore di Locarno-Campagna di revoca dell’assistenza giudiziaria non esplica effetto retroattivo.
Non si prelevano tasse o spese. La convenuta rifonderà all’attore fr. 300.-- per ripetibili di appello.
è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello.
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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