AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.145
Data decisione, Autorità: 23.09.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00145
Lugano 23 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa a procedura accelerata OA.96.243 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 10 aprile 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
Massa fallimentare __________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha contestato la graduatoria del fallimento della __________, chiedendo che il suo credito di fr. 7’185’743.25 venga ammesso quale credito garantito da pegno manuale, e non come credito di 5. classe;
E ora sulle due istanze di edizione di documenti da terzi presentate il 21 maggio 1996 della convenuta;
Istanze avversate dall’attrice e dai terzi, e respinte dal Segretario assessore con decreti 5 luglio 1996;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 18 luglio 1996 chiede la riforma dei querelati giudizi nel senso di accogliere le istanze di edizione;
Mentre i resistenti nei rispettivi memoriali di osservazioni postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Posti i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice con la petizione contesta la graduatoria del fallimento della __________, chiedendo che il suo credito di fr. 7’185’743.25 venga considerato come garantito da pegno manuale, e non come credito di 5. classe, petizione alla quale la massa fallimentare si oppone.
B. In occasione dell’udienza preliminare del 23 maggio 1996 la convenuta ha formulato istanza di edizione di documenti nei confronti di __________ e di __________ .
A entrambi i terzi è stata chiesta l’edizione del medesimo contratto, ovvero quello stipulato nel 1994 con cui la __________ e __________ avrebbero pattuito la cessione delle azioni di __________.
Tale documento a mente della convenuta (risposta, pag. 4) dimostrerebbe che l’attrice detiene indebitamente le cartelle ipotecarie che a suo dire costituirebbero pegno manuale e che pertanto giustificherebbero la modifica della graduatoria.
C. Nelle proprie osservazioni l’attrice ha chiesto la reiezione dell’istanza, rilevando che essa sarebbe in contrasto con gli art. 184 cpv. 2, 206, 207 e 211 CPC.
si è per sua parte opposta alla richiesta ritenendola contraria alle norme di procedura ginevrine, che sarebbero applicabili in virtù dell’art. 8 del Concordato sull’assistenza giudiziaria in materia civile.
Anche __________ ha avversato l’iniziativa, rilevando la mancanza dei requisiti di cui all’art. 206 CPC, ed eccependo il segreto bancario, facoltà concessa dal diritto di procedura ginevrino, applicabile secondo ai sensi del cennato concordato intercantonale.
D. Il Segretario assessore nei decreti impugnati ha respinto le istanze sostenendo che non si tratterebbe in concreto di documenti comuni alle parti e neppure di documenti di cui la convenuta è comproprietaria o dei quali può richiedere la consegna per legge o per contratto.
E. Delle argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma dei querelati decreti nel senso di accogliere le sue istanze, e di quelle dei resistenti, che postulano la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
se ne sia proprietaria o comproprietaria o se il detentore vi sia obbligato per legge o per contratto (cifra 1);
se si tratti di documenti redatti per un interesso comune alle parti o attestanti i loro reciproci diritti ed obblighi, ritenuto che le corrispondenze relative ad un affare comune o fra le parti ed un intermediario sono comuni (cifra 2).
Secondo l’art. 211 cpv. 1 CPC i terzi possono essere tenuti alla produzione dei documenti che sono in loro possesso nei casi in cui può esservi tenuta la controparte.
Siffatta considerazione è sicuramente riduttiva, in quanto omette di considerare che secondo l’esplicito tenore dell’art. 206 cifra 1 CPC un documento va ritenuto “comune” anche quando costituisce una fonte oppure la prova comune di diritti, nel senso che contribuisce all’accertamento dei reciproci diritti e doveri delle parti (decreto del giudice delegato della II CCA 28 settembre 1994 in re F. AG/F. SA).
Se questo sia o meno il caso, è ovviamente una questione di merito che potrà essere appurata solo esaminando il contratto di cui trattasi, mentre a questo stadio della causa ci si deve limitare alla constatazione secondo cui è perlomeno verosimile che il contratto contenga elementi atti alla definizione del contenzioso sull’esistenza del diritto di pegno, così che la richiesta di edizione deve essere di principio ammessa per scongiurare una possibile illecita limitazione dei diritti di difesa della convenuta.
Essa non ha tuttavia addotto particolari circostanze, quali ad esempio delle possibili discrepanze nel testo, che giustificherebbero il richiamo dei due esemplari del medesimo documento, e di riflesso l’accoglimento di entrambe le sue istanze.
non risulta particolarmente legata alla vicenda, mentre __________, benché estranea alla causa, vi è in qualche misura coinvolta in quanto asserita cessionaria prima, e cedente poi, del credito contestato
A mente di questa Camera si giustifica perciò di ammettere l’istanza presentata nei confronti di __________, e di respingere quella riguardante __________.
L’invocazione, per quanto rilevante in questa sede, è provvista di buon diritto.
5.1 Premesso che è pacifico che nel caso di edizione di documenti la prova si ritiene venga assunta nel luogo in cui si trova il documento (implicito in DTF 47 I 94), torna applicabile l’art. 186 cpv. 2 CPC, che stabilisce che se una prova deve essere assunta fuori del cantone si procede per rogatoria (cfr. Maier, Die interkantonale Rechtshilfe im Beweisverfahren des Zivilprozesses mit Verweisungen auf Gegebenheiten im internationalen Bereich, Zurigo, 1971, pag. 101).
Stante un atto procedurale da eseguire in un altro cantone, ne consegue in effetti l’applicabilità del Concordato sull’assistenza giudiziaria in materia civile, che regola la materia al capitolo 2 (art. 6-9).
5.2 Dato che il concordato non contiene disposizioni specifiche sulla questione dell’edizione di documenti (Eichenberger, Zivilrechtspflegegesetz des Kantons Argau, Aarau, 1987, n. 3 ad § 41, pag. 38), si deve far capo alla norma generale di cui all’art. 9 del Concordato, secondo cui l’autorità del luogo d’esecuzione è l’unica competente, e applica le proprie norme di procedura, per compiere “altri atti istruttori”, all’infuori di quelli previsti dagli art. 6-8, menzionanti fattispecie che qui non ricorrono.
5.3 Nondimeno, la competenza del giudice del cantone nel quale viene richiesta l’edizione di documenti non è generale.
E’ infatti al solo giudice ticinese che è demandata la decisione sulla questione dell’ammissibilità procedurale dell’edizione di documenti (DTF 47 I 94; Hauser/Hauser, Erläuterungen zum Gerichtsverfassungsgesetz des Kantons Zürich, Zurigo, 1978, n. 6 ad § 126/127 GVG, pag. 457), mentre il giudice del luogo di esecuzione deve limitarsi a verificare se gli atti di cui viene chiesta esecuzione siano compatibili con la legge di procedura di quel cantone (Hauser/Hauser, op. cit., loc. cit.), ovvero se alla luce di quelle norme sussista l’obbligo del terzo di dar seguito all’ordine di edizione (DTF citato), o se invece il terzo possa validamente addurre -sempre nell’ambito delle norme di procedura del cantone richiesto- dei motivi di rifiuto (DTF 82 II 565; Cocchi/Trezzini, CPC, nota ad art. 186 CPC; Maier, opera citata, pag. 178 e 179).
a) non può sollevare eccezioni sui presupposti di legge in materia di edizione di cui agli art. 206 e 207 CPC, non essendo questo un compito del terzo (Rep. 1991, pag. 480; II CCA 24 ottobre 1994 in re O./B.);
b) può addurre questioni di natura sostanziale riguardanti suoi interessi giuridicamente meritevoli di tutela (Rep. citato, pag. 480 e 481; II CCA citata) quali ad esempio la prescrizione ex art. 962 CO, il segreto bancario, il pericolo di esporsi ad un danno o ad altra conseguenza negativa a seguito della divulgazione dei documenti;
c) potrà riproporre nella procedura rogatoriale che sarà avviata nel suo cantone (nel caso in cui l’edizione sia decretata dal giudice ticinese) tutte le eccezioni di natura procedurale radicate nelle norme processuali di quel cantone.
Non vi è perciò motivo per esaminare in questa sede le eccezioni dei terzi attinenti all’applicazione del CPC ginevrino, improponibili in quanto la loro disamina è di competenza del giudice richiesto in via di rogatoria.
La questione è di natura sostanziale (art. 47 LBCR), ma non può in concreto giovare ai resistenti: il segreto bancario non ha infatti di per sé carattere assoluto (DTF 95 I 444), e perciò tornano applicabili le norme generali sull’obbligo di testimoniare e di edizione (art. 47 cpv. 4 LBCR; ICCTF 27 dicembre 1994 in re F. AG/F. SA; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 208, n. 1; ad art. 211, n. 3). Non conoscendo il Cantone Ticino norme di procedura civile a tutela del segreto bancario, ne deve conseguire che l’invocazione rimane senza seguito.
La stessa potrà comunque per sua natura essere ripetuta avanti al giudice chiamato a decidere sulla richiesta di assistenza giudiziaria.
Ci si può innanzitutto chiedere se la doglianza non sia in primo luogo tardiva ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC, avendo il terzo con le osservazioni del 10 giugno 1996 unicamente addotto che il contratto conterrebbe “des renseignements de nature confidentielle” (pag. 2), il che richiama l’obbligo di discrezione imposto dal segreto bancario, ma non ha nulla a che spartire con la nozione di segreto commerciale di cui all’art. 185 CPC.
Solo con le osservazioni al gravame in rassegna __________ invoca la tutela del segreto commerciale, ma nell’errata convinzione che esso le consenta, secondo la procedura ticinese, di non poter “essere in alcun modo costretta a svelare elementi riguardanti la sua attività” (pag. 4), e senza per il resto indicare quale tipo di pregiudizio le potrebbe arrecare la produzione del noto contratto.
Non vi è perciò nessun elemento, neppure di sola verosimiglianza, che consenta di ritenere la possibile lesione di segreti commerciali del terzo richiesto, così che non solo l’eccezione va per questo motivo respinta, ma nemmeno vi è motivo per far capo alla procedura di cui all’art. 185 cpv. 2 CPC.
Tale decisione non comporta però ancora l’obbligo del terzo di produrre il documento in questione, ma unicamente l’avvio della procedura rogatoriale, nel corso della quale esso potrà nuovamente, entro i predetti limiti, esporre le proprie ragioni ed i motivi della propria resistenza.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18 luglio 1996 di Massa fallimentare __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza il decreto 5 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Nord sull’istanza di edizione di documenti dal terzo __________, è riformato nel modo seguente:
Di conseguenza è avviata la procedura di rogatoria per ottenere da __________, la produzione di copia del contratto stipulato nel 1994 con cui la __________ e __________ hanno pattuito la cessione delle azioni di __________.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 80.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 100.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili d’appello.
La convenuta rifonderà a __________ fr. 300.-- per indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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