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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.143
Data decisione, Autorità: 02.12.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00143
Lugano 2 dicembre 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 11'618 della Pretura Bellinzona promossa con petizione 4 marzo 1991 da
(rappr. dall’avv. __________)
contro
(rappr. dall’avv. dott. __________)
intesa ad ottenere la condanna della convenuta a pagare il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione anticipata della locazione;
petizione che il pretore ha accolto limitatamente a fr. 101'124.90 oltre interessi con sentenza 7 marzo 1995;
appellante la convenuta con allegato 28 marzo 1995 col quale aveva chiesto l’annullamento della sentenza pretorile e subordinatamente la sua riforma;
appello che ha portato alla sentenza 15 maggio 1995 di questa Camera che dichiarava nulla la decisione pretorile, così come tutti gli atti di procedura, compresa la petizione 4 marzo 1991;
decisione che, oggetto di ricorso per riforma 16 giugno 1995 al Tribunale federale, è stata a sua volta annullata con il rinvio degli atti a questo giudice per nuovo giudizio (sentenza 4 gennaio / 22 luglio 1996 della Prima Corte civile);
riesaminato l’incarto e preso atto delle motivazioni della Sede federale
considera
in fatto e in diritto:
A dipendenza del nuovo diritto della locazione e della giurisprudenza sorta in merito all’obbligo di adire preventivamente l’autorità conciliativa, questa Camera -con la sua prima decisione- ha ritenuto inammissibile che la petizione fosse stata introdotta prima che il contenzioso fosse passato all’esame dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione e che a questo incombente fosse invece stato dato seguito solo dopo lo scambio degli allegati e dopo che il pretore -a questo scopo specifico- avesse sospeso il processo.
Il Tribunale federale, prescindendo in questa sede dalle considerazioni riguardanti la rinunciabilità della conciliazione a determinate condizioni (consid. 2 e), afferma che se il giudice civile entra nel merito dell’azione, nonostante l’assenza del presupposto costituito dal procedimento di conciliazione, la sua sentenza non è inficiata da nullità assoluta; in particolare “l’annullamento di un giudizio per la mancanza del predetto presupposto processuale può unicamente avvenire nell’ambito di una procedura di ricorso” (consid. 2 b).
Questa importante distinzione e il successivo accoglimento del ricorso da parte del Tribunale federale impongono a questa Camera di esaminare anzitutto se l’appello di __________ sia stato inoltrato tempestivamente, fatto contestato dalla controparte.
La sentenza pretorile dedotta in appello data del 7 marzo 1995 e risulta essere stata spedita alle parti lo stesso giorno.
Secondo quanto afferma in ingresso la stessa appellante, essa ne sarebbe venuta in possesso l’8 marzo 1995, mentre l’appello è stato spedito, per invio raccomandato il 28 marzo. A pagina 2 dell’allegato d’appello _________ afferma: “Il presente allegato è tempestivo ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CPC in quanto inoltrato entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata”.
Per quanto riguarda le liti in materia di locazione, la limitazione alle vertenza di protrazione del contratto è solo apparente e ormai superata dall’entrata in vigore, il 1 luglio 1993, della procedura accelerata nel suo nuovo titolo Della procedura per le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto (art. 404 e segg. CPC) che intende regolare processualmente tutte le vertenze che dovessero sorgere in quest’ambito, onde dare un seguito concreto al dettato del nuovo diritto della locazione secondo cui i Cantoni devono prevedere una procedura semplice e rapida per queste controversie (art. 274d cpv. 1 CO).
L’art. 411 cpv. 2 CPC prevede in modo specifico che, nell’ambito di questa procedura, il termine per la presentazione dei mezzi d’impugnazione (appello o riscorso per cassazione) è di 10 giorni.
Questa Camera ha già avuto modo, non solo di applicare questa norma, ma di precisare che l’eventuale irregolarità della procedura applicata in prima sede non comporta il protrarsi di tale irregolarità anche in sede di ricorso: pertanto anche un appello presentato contro una decisione del pretore in materia di locazione in una causa istruita -come nel caso concreto- con rito ordinario e non secondo lo norme degli art. 404 segg. CPC dev’essere proposto entro 10 giorni come all’art. 411 CPC (II CCA 18.3.1996 in re R. c/ A.; I CCA 27.11.1995 in re D. e llcc. c/ Z).
Di conseguenza l’appello della convenuta è irricevibile in quanto tardivo (analogo: Cocchi / Trezzini, CPC annotato, art. 308, n. 4).
La decisione su tassa, spese e ripetibili segue la soccombenza.
Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA e l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
L’appello 28 marzo 1995 di __________, è irricevibile per tardività.
Le spese e la tassa di giustizia della procedura d’appello, per complessivi fr. 500.- sono a carico dall’appellante.
verserà a __________ la somma di fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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