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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2015.342
Data decisione, Autorità: 08.10.2015, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante
Incarto n. 60.2015.342
Lugano 8 ottobre 2015/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/30.09.2015 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di un incarto penale, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della causa di divorzio con misure cautelari/supercautelari di cui all’incarto __________;
premesso che la richiesta datata 4.09.2015 è giunta al Ministero pubblico il 7.09.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Margherita Lanzillo – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 29/30.09.2015, preavvisandola favorevolmente e producendo contestualmente l’incarto penale MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il citato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato.
Da qui lo scritto datato 4.09.2015 (pervenuto, per competenza, a questa Corte il 30.09.2015), a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG, mediante il quale il pretore precisa di ritenere necessario, ai fini del suo giudizio, di acquisire agli atti anche un incarto penale inerente alla moglie che a dire del marito sarebbe tuttora pendente (doc. CRP 1.a).
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta. Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2 per presentare eventuali osservazioni in merito, poiché il pretore ha già trasmesso alle parti, per conoscenza, l’istanza qui in esame, garantendo in tal modo il contraddittorio tra le parti nel rispetto del diritto di essere sentito.
4.1.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.2.
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
Ne discende che in casu è adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza l’incarto penale MP __________ (un fascicolo) viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico al più tardi a procedimento civile concluso.
Va da sé che la documentazione e le informazioni contenute nel rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 4.02.2015 dell’incarto penale MP __________ riguardanti un altro imputato dovranno essere trattate ed eventualmente utilizzate nel rispetto della sfera personale/privata e del diritto di essere sentito di quest’ultimo.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG, il CC, il CPC ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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