AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.139
Data decisione, Autorità: 06.09.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00139
Lugano 6 settembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.228 della Pretura di Locarno-Campagna promossa con petizione 26 gennaio 1994 da
(rappr. dall’avv. __________)
contro
(rappr. dall’avv. __________)
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11’289.-- oltre interessi a titolo di prezzo della vendita e mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 6’350.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale e di indebito arricchimento;
Il Pretore con sentenza 12 giugno 1996 ha accolto la petizione per fr. 9’800.-- oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 3 luglio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale;
Mentre l’attrice con osservazioni del 26 agosto 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. Oggetto della controversia è la fornitura dall’attrice al convenuto, avvenuta nel 1991, di un furgone di marca Renault, parzialmente modificato secondo i desideri del convenuto.
Questi se ne sarebbe prontamente lamentato, ritenendolo in particolare troppo poco potente, e perciò inadatto per trasporti su lunghe distanze.
Poco tempo dopo l’attrice si è incaricata di vendere a terzi il furgone in questione.
B. Con la petizione l’attrice reclama il pagamento di fr. 11’289.-- oltre interessi, pari alla differenza tra il saldo del prezzo di vendita pattuito e quanto incassato dal terzo acquirente (fr. 5’960.--), ad interessi all’8,75% (fr. 3’532.--) e al pagamento di tre fatture per prestazioni varie relative al veicolo venduto (fr. 1’797.--).
C. Il convenuto si è opposto alla petizione rilevando l’inadempienza della venditrice, oppure un vizio di volontà da parte sua.
Egli avrebbe desiderato un veicolo con motore turbodiesel, ma l’attrice gli avrebbe proposto la versione con motore a benzina di 115 CV, adducendo la sua maggiore potenza rispetto a quella a motore a gasolio.
In realtà la versione a benzina fornita avrebbe avuto una potenza di soli 94 CV invece dei 115 CV assicurati, dal che le prestazioni insufficienti alle esigenze del convenuto, e addirittura l’impossibilità di utilizzare il rapporto più lungo.
Riprendendosi il veicolo, l’attrice avrebbe di fatto ammesso la nullità del contratto, dal che la mancanza di fondamento della sua pretesa.
Il convenuto sarebbe per sua parte creditore di fr. 4’000.--, pari al valore del veicolo da lui consegnato in parziale pagamento, e di fr. 2’350.-- in risarcimento dei danni da lui subiti, importi richiesti in via riconvenzionale.
D. L’attrice si è opposta alla riconvenzionale contestando sia la propria pretesa inadempienza, che il venire meno del rapporto contrattuale a suo tempo stipulato.
Le parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto non provata l’avvenuta promessa da parte dell’attrice di una potenza di 115 CV per il veicolo venduto.
Sarebbe perciò il convenuto ad essere inadempiente nei confronti dell’attrice, la quale potrebbe di conseguenza reclamare il saldo del prezzo di vendita, il pagamento delle fatture doc. C, D ed E, e gli interessi moratori al tasso del 5%, il tutto per fr. 9’800.-- oltre interessi, mentre del tutto infondata sarebbe la domanda riconvenzionale.
F. Con l’appello il convenuto chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale.
Il Pretore avrebbe a torto negato l’avvenuta promessa di una potenza di 115 CV, misconoscendo comunque che l’attrice ha venduto un oggetto non conforme alle esigenze del convenuto.
Il contratto sarebbe in ogni caso stato consensualmente rescisso, e comunque non obbligherebbe il convenuto in base ai disposti sull’errore essenziale o il dolo contrattuale.
G. Delle osservazioni 26 agosto 1996 dell’attrice, che chiede la reiezione dell’appello protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Va innanzitutto rilevato come l’appellante fondi in genere le proprie censure alla sentenza pretorile su di una lunga quanto personale versione dei fatti della causa che, in particolare proprio sulle questioni decisive (per esempio l’asserita inidoneità del veicolo, e il fatto che esso sarebbe stato ripreso dalla venditrice -pag. 9-), non trova riscontro nelle tavole processuali se non in atti unilaterali -e perciò di principio irrilevanti anche se non esplicitamente contestati- come scritti dello stesso convenuto (doc. 7, 9, 11, 13) o deposizioni di testi che riferiscono quanto raccontato dal resistente medesimo (deposizione __________, pag. 14, citata a pag. 10 del gravame).
Nella misura in cui si può ritenere che il convenuto eccepisca la difettosità dell’oggetto venduto, ci si potrebbe chiedere se le parti in deroga alle norme del CO non abbiano pattuito particolari condizioni di garanzia contrattuale, così come è usuale nella vendita di autoveicoli nuovi (II CCA 27 agosto 1996 in re C./P.), e se perciò le eccezioni del convenuto radicate nel rapporto di compravendita non debbano essere respinte già solo perché egli non si è premurato di sottoporre al giudice i termini di tale garanzia.
3.1 Solo con l’appello (pag. 12 e 15) il convenuto tenta esplicitamente di sostenere che, a prescindere dalle assicurazioni che avrebbe rilasciato la venditrice, il veicolo in questione non sarebbe atto all’uso al quale esso è destinato in conseguenza dell’insufficiente potenza.
Si tratta di una tesi ampiamente infondata.
Dagli atti non risulta in effetti in alcun modo provato che l’esemplare venduto al convenuto fosse afflitto da difetti tecnici che ne pregiudicavano il corretto funzionamento, né il convenuto ha sostenuto una simile tesi.
Stante di conseguenza la conformità dell’esemplare in questione al modello soggetto ad omologazione, la questione dell’adeguatezza del veicolo alle condizioni di circolazione è risolta dal solo fatto che l’autorità competente -ritenute tutte le caratteristiche del veicolo, e perciò anche il carico utile- l’ha ammesso alla circolazione (art. 18 cpv. 2 lit. a OCE).
Dato il vincolante parere dell’autorità competente, non si può più validamente affermare, in assenza di difetti meccanici (in concreto non constatati), che il veicolo sarebbe in astratto inadatto alla circolazione in quanto sottomotorizzato (in senso contrario: doc. V; teste __________, pag. 11).
Né vi sono riscontri tangibili, da assumere in forma peritale, del fatto che nonostante il veicolo venga ritenuto atto alla circolazione dalla casa produttrice e dalle autorità competenti, esso sia comunque oggettivamente carente al punto da non poter ragionevolmente essere adatto ad un uso commerciale.
Sono pertanto da respingere le critiche del convenuto, dettate dall’irrealizzabile desiderio di disporre del maggior carico utile possibile (cfr. doc. 2, da cui risulta che il convenuto ha scelto la versione più grande del veicolo già modificato rispetto all’originale Renault) e nel contempo di adottare un motore piccolo ed economico.
In definitiva, la sua soggettiva delusione per asserite le modeste prestazioni del veicolo (sul tema: deposizione __________) non assurge, in assenza di riscontri tangibili, a criterio oggettivo per determinarne l’inadeguatezza ai sensi di legge a svolgere la propria funzione precipua.
3.2 Il convenuto, a torto, ribadisce la tesi secondo cui l’attrice gli avrebbe promesso determinate prestazioni del veicolo.
E’ in primo luogo assodato che, come rilevato dal Pretore, le trattative precontrattuali non si sono svolte in presenza di testimoni.
Il convenuto ha omesso di chiedere l’interrogatorio formale di __________, che effettuò la trattativa per contro dell’attrice, di modo che le risultanze di tali trattative figurano (forse) solo sulla bozza di contratto doc. 3, non firmato dalle parti, ma la questione non merita particolare approfondimento dal momento che il contenuto di quel documento non corrobora la tesi dell’appellante.
Il convenuto ha di conseguenza tentato di fornire la prova dell’avvenuta promessa di una potenza del motore di 115 CV sulla base di un colloquio telefonico posteriore alla stipula contrattuale, colloquio sentito anche da __________.
Il Pretore ha ritenuto che tale colloquio non costituisse prova dell’asserita promessa per il fatto che il promittente si era espresso in termini dubitativi, iniziando la frase con un “se”.
A mente del convenuto, l’interpretazione data dal Pretore sarebbe arbitraria, poiché l’affermazione “non è stata espressa in forma dubitativa, ma era stata pronunciata per spiegare l’errore commesso, ossia che dall’aspetto esterno identico di un motore, si potesse dedurre pure l’identica potenza” (appello, pag. 8).
La tesi è si suggestiva, ma in urto con le più elementari evidenze risultanti dall’uso quotidiano della lingua italiana: a non averne dubbi, il “se” introduttivo all’affermazione di __________ equivale alla formulazione di una mera ipotesi, e non costituisce perciò l’ammissione di alcun errore commesso. L’interpretazione resa dal Pretore è perciò non solo esente da arbitrio, ma risulta essere l’unica possibile ad un libero esame delle circostanze.
3.3 Ne segue che l’attrice non può essere ritenuta inadempiente in base alle norme sul contratto di compravendita.
E’ pacifico che non esiste un’esplicita dichiarazione di intenti delle parti che dichiara risolto il contratto di compravendita.
Si deve perciò esaminare se una simile soluzione possa essere ammessa per atti concludenti in base al comportamento tenuto dalle parti.
Un elemento d’apparenza in favore della tesi sostenuta dal convenuto è costituito dal fatto che il veicolo è effettivamente stato riconsegnato all’attrice.
Tale indizio da solo non è però sufficiente ad affermare con certezza la verità della tesi del convenuto: allo stesso modo, e con uguale verosimiglianza, si potrebbe pensare che la riconsegna è avvenuta non già nell’intento di annullare il primo contratto, ma per perfezionarne un secondo con il quale il convenuto ha rivenduto all’attrice il veicolo ad un prezzo da stabilirsi, oppure ancora per dare mandato all’attrice di rivendere ad un terzo imputando il ricavato sul di lei credito.
E infatti, che la riconsegna non sia stata considerata dallo stesso convenuto la concretizzazione della rescissione del primo contratto risulta dalla sua lettera del 27 agosto 1991 (doc. G), in cui egli si dichiarava disponibile ad una soluzione negoziata della questione, e proponeva all’attrice di “tenersi il veicolo, già in suo possesso (con meno di 1000 km), per un altro cliente”, proposte che evidentemente non avrebbero avuto ragione di essere se realmente il primo contratto fosse stato annullato dalle parti con la riconsegna del furgone.
Analoga considerazione vale per il successivo tentativo delle parti (ottobre 1991) di incaricare l’avv. __________ di proporre una “soluzione concordata” (doc. H e I), tentativo che costituisce evidente indizio del fatto che le parti in quel momento non ritenevano affatto risolta la situazione.
Solo più tardi, confrontato con la richiesta di autorizzazione di vendita a terzi (doc. M), il convenuto inizia ad asserire di non essere mai stato proprietario del veicolo e di averne rifiutato la consegna (doc. 11 e 12), ma è lecito pensare che a quel punto tali affermazioni fossero dettate dal desiderio di sottrarsi ad una possibile responsabilità, più che dalla reale convinzione -mai esplicitata nella corrispondenza preprocessuale- circa l’esistenza di un consensuale scioglimento del contratto.
Anche questa censura si appalesa perciò siccome priva di fondamento.
L’appellante ripropone anche l’eccezione dell’annullabilità del contratto a seguito di errore essenziale (art. 23 CO).
A mente sua, egli si sarebbe trovato in errore sull’idoneità del veicolo acquistato all’effettuazione di trasporti internazionali (appello, pag. 15), per il che egli invoca l’errore sulla prestazione (art. 24 cpv. 1 cifra 3 CO), sostenendo che gli sarebbe fornita una prestazione notevolmente minore rispetto a quella alla quale era diretta la sua volontà contrattuale (appello, punto 12, pag. 16).
5.1 L’invocazione dell’errore sulla prestazione è senz’altro fuori luogo: esso si verifica unicamente quando la discrepanza tra la prestazione voluta e quella ottenuta (o promessa) è notevole, il che è solitamente il caso quando vi è un in buona fede a prima vista riconoscibile errore nell’indicazione della prestazione (per esempio fr. 10.-- invece di fr. 1’000.--, casistica in: Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 305), ma non invece quando vi sono lievi differenze (funzionamento in 5. marcia “nicht mehr ideal” -doc. 13-) che, per quanto oggettivabili (ma qui non è il caso) possono semmai (nella compravendita) costituire difetto della cosa ai sensi dell’art. 197 CO.
5.2 A ben vedere, quello lamentato dal convenuto è un errore sui motivi del contratto: egli ha acquistato un certo furgone perché pensava che le sue prestazioni, rispondenti in concreto a quelle promesse o precipue di quel furgone, fossero maggiormente rispondenti alle sue aspettative, mentre all’atto pratico egli ha constatato che il suo funzionamento, pur se corretto dal punto di vista tecnico, non basta a soddisfare le sue esigenze.
5.3 In linea di principio l’errore sui motivi non è essenziale (art. 24 cpv. 2 CO), e non giustifica perciò lo scioglimento del contratto.
Eccezionalmente tale errore può essere essenziale ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO, quando concerne una determinata condizione di fatto che la parte in errore soggettivamente considerava come necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti in affari e la cui importanza è riconoscibile anche dal profilo oggettivo (DTF 118 II 62, 114 II 139; II CCA 26 marzo 1996 in re E. SA/S. AG; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 308 e 309; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 131 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 20-23 ad art. 24 CO).
5.4 In questo caso si potrebbe anche ammettere che la speranza di determinate caratteristiche di funzionamento del veicolo abbia costituito per il convenuto un elemento soggettivamente essenziale ai fini della sua volontà di contrattare.
Non si può però in nessun caso ammettere in base agli atti che ciò fosse oggettivamente riconoscibile, e che perciò la venditrice dovesse a sua volta in buona fede esserne cosciente.
Infatti, in generale non si può pretendere da un venditore che egli colga e faccia propri i desideri di un acquirente nella misura in cui essi sono contraddittori e irrazionali (il veicolo deve essere molto spazioso, di basso costo, parsimonioso nel funzionamento, dotato di un piccolo motore, ma capace di grandi carichi e di brillanti prestazioni sulla lunga distanza).
In concreto, l’istruttoria, come è già stato rilevato (consid. 3.2) è stata del tutto carente al riguardo della fase precontrattuale.
Non è perciò dato di sapere cosa sia stato effettivamente comunicato dal convenuto all’attrice circa le prestazioni desiderate, con il che non può essere ammesso che la venditrice sapesse o dovesse sapere che il veicolo da vendere non aveva caratteristiche tali da poter soddisfare le aspettative dell’acquirente.
Deve pertanto essere disattesa anche l’eccezione di errore essenziale.
Il convenuto ritiene infatti che simile comportamento risiederebbe nell’omessa informazione della circostanza secondo cui il veicolo non sarebbe stato adatto “ai trasporti interurbani” (appello, pag. 17), ma il solo fatto che l’asserita inadeguatezza non risulti agli atti di questa causa (cfr. consid. 3.1) è sufficiente per respingere la censura, senza più necessità di chinarsi su altri aspetti della stessa, quale l’esistenza e l’estensione dell’obbligo di informazione, o gli elementi soggettivi inerenti la venditrice (Von Thur/Peter, opera citata, pag. 320 e 321).
Ne segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 3 luglio 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Il convenuto rifonderà all’attrice fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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