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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.138
Data decisione, Autorità: 23.09.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00138
Lugano 23 settembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.203 (inc. n. 2534) della Pretura di Mendrisio-Sud promossa con petizione 23 settembre 1992 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna delle convenute in solido al pagamento di fr. 26’987.10 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno e di torto morale;
Domanda avversata dalle convenute che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 29 maggio 1996 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 1° luglio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre le convenute con osservazioni 18 settembre 1996 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Il 22 agosto 1991 mentre si trovava nell’area della stazione di rifornimento di carburante sita al fondo n. __________di __________, di proprietà di __________ e condotta in locazione da __________, __________ a seguito di una caduta si è procurato una complessa frattura all’arto inferiore destro.
B. Con la petizione l’attore chiede la condanna delle convenute in solido al pagamento di fr. 25’000.-- per il torto morale subito e di fr. 1’987.10 in risarcimento del danno materiale.
Egli sarebbe scivolato su di una macchia d’olio, e le gravi ferite riportate l’avrebbero costretto all’inattività totale per la durata di tre mesi.
L’incidente avrebbe lasciato danni permanenti, costituiti da periodici dolori di forte intensità e dalla riduzione della funzionalità dell’arto offeso, al punto di dover rinunciare ad ogni attività fisica.
La convenuta __________ sarebbe responsabile nei suoi confronti ex art. 58 CO in quanto proprietaria dell’opera la cui manutenzione sarebbe stata negletta.
dovrebbe invece rispondere in base al contratto stipulato con l’attore (art. 97 CO) o comunque in base alle norme sull’atto illecito (art. 41 CO).
C. Nella risposta del 28 dicembre 1992 le convenute si sono opposte alla petizione. L’attore sarebbe inciampato nello zoccolo rialzato sul quale sono montate le pompe di benzina. La caduta non avrebbe avuto particolari conseguenze, dal momento che la moglie dell’attore avrebbe pagato la benzina acquistata senza far cenno al personale della caduta del marito, mentre solo una decina di giorni dopo i coniugi __________ sarebbero tornati in loco per informarsi sul proprietario della stazione di rifornimento e sulle di lui coperture assicurative.
D. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto la petizione ritenendo che l’attore non abbia saputo fornire prova della causa della caduta.
Non potendosi senz’altro ritenere che essa sarebbe stata dovuta ad una macchia d’olio, così come da lui sostenuto, non vi sarebbe motivo per procedere all’esame delle condizioni a cui le convenute in base alle norme invocate potrebbero essere tenute per responsabili nei suoi confronti.
F. Con l’appello in esame l’attore ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.
Dalla natura delle ferite riportate, come pure dal fatto che l’attore sarebbe caduto all’indietro si dedurrebbe con assoluta certezza che egli è scivolato sul cemento del piazzale, reso scivoloso dalle macchie di olio e di benzina.
Dal che l’esistenza del difetto dell’opera e la responsabilità della proprietaria, come pure la concorrente responsabilità contrattuale ed aquiliana della conduttrice.
G. Delle osservazioni 18 settembre 1996 delle convenute, con le quali esse chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Nel rispetto di questo principio, il giudice cantonale valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento secondo l’art. 90 CPC, quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo, e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II 298; Rep. 1989, pag. 440; Kummer, opera citata, n. 64 ad art. 8 CC).
Questo significa che nel caso si possa ritenere dimostrato che egli, come da lui asserito, è scivolato su di una macchia d’olio si dovrà procedere alla disamina delle altre premesse del risarcimento vantato, mentre se tale prova non dovesse essere ritenuta fornita dovrà essere confermata la reiezione della petizione: l’attore non sostiene infatti che il fatto di essere inciampato nello zoccolo sul quale poggiano le colonne di rifornimento sarebbe riconducibile a difetto dell’opera oppure a violazione contrattuale o ad atto illecito della conduttrice dell’impianto.
3.1 La teste __________, che si trovava sulla vettura dell’attore, afferma di aver visto l’attore “andare al suolo”. Secondo la teste egli sarebbe caduto all’indietro e andato al suolo “direttamente senza spostamenti”. Il veicolo si trovava a circa 1 metro dai distributori e il punto di caduta dell’attore sarebbe stato “a pochi passi dalle pompe della benzina”.
3.2 La teste __________, cassiera del distributore in questione, afferma invece che “un signore dopo essere barcollato è caduto mentre stava oltrepassando un piano rialzato sul quale sono posate le colonne”.
3.3 Gli altri testi non erano sul posto il giorno del sinistro, e perciò nulla possono riferire sul tema, se non il racconto fatto loro dallo stesso attore (cfr. deposizione dott. __________), privo tuttavia di efficacia probatoria in quanto equivalente ad una mera affermazione di parte (II CCA 27 aprile 1995 in re H./G., 5 gennaio 1995 in re R./R.).
Nemmeno l’attore, del resto, giunge a sostenere siffatta tesi, ritenendo piuttosto che il fondamento delle sue affermazioni debba risultare in via indiretta “da un argomento e contrario” (appello, punto 2. pag. 6) oppure dalla “logica più razionale” (appello, punto 3.1, pag. 7), per solo il fatto che l’attore sarebbe caduto all’indietro, senza che nessuno l’avesse spinto.
In realtà il fatto che l’attore sia caduto all’indietro costituisce solo un timido indizio a favore della tesi da lui sostenuta, destinato a rimanere senza conseguenze in assenza di riscontri scientificamente probanti -ma si dubita comunque che sia ragionevolmente possibile allestire perizie attendibili sulla base della sola traiettoria di caduta- e in presenza di una testimonianza discordante, quale quella della teste __________.
Se si considera inoltre il fatto che la teste __________ godeva dalla sua posizione di un’ottima visuale, e che invece la teste __________, seduta com’era all’interno di una vettura, non poteva vedere cosa avveniva al livello del suolo a breve distanza dalla vettura stessa, la valutazione complessiva di tutte le prove in atti non può che condurre alla soluzione che la tesi secondo cui l’attore avrebbe incespicato è quella maggiormente verosimile, mentre quella della scivolata su di una macchia d’olio o di altro fluido è solo un’ipotesi, che non può essere esclusa, ma che è ben lungi dall’essere stata positivamente accertata.
Non può che seguirne la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Spese, tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 1° luglio 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attore rifonderà alle convenute complessivi fr. 1’800.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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