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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2015.271
Data decisione, Autorità: 05.10.2015, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. già vittima quale istante
Incarto n. 60.2015.271
Lugano 5 ottobre 2015/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, ricusatosi)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/28.07.2015 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare e a fotocopiare gli atti istruttori di un procedimento penale, nel frattempo archiviato, che lo riguarda personalmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
A sostegno della sua richiesta il legale afferma in particolare che all’epoca IS 1 non era rappresentato e che oggi vorrebbe accedere agli atti di quel procedimento concluso. Ciò rappresenterebbe per lui una tappa importante del suo cammino terapeutico. Precisa inoltre che le informazioni inerenti al procedimento penale saranno fornite in un ambiente protetto con il sostegno di professionisti (scritto 15/16.06.2015, doc. 1 CRP, inc. __________).
Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti dei summenzionati procedimenti penali nel frattempo archiviati, essendo IS 1 stato parte [in qualità di (presunta) vittima] agli stessi.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
3.2.
Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte [in qualità di (presunta) vittima] nei procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza l’avv. PR 1 è autorizzata ad esaminare presso questa Corte tutti gli atti istruttori dell’incarto NLP __________ (già inc. MP __________), dell’incarto NLP __________ (già inc. MP __________) e dell’incarto ABB __________ (già inc. MP __________). Il medesimo legale è autorizzato a fotocopiare gli atti utili per le sue incombenze.
Va da sé che la (eventuale) documentazione fotocopiata potrà essere utilizzata nel rispetto del diritto di essere sentito e della sfera privata/personale delle altre parti coinvolte e del segreto professionale.
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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