AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.136
Data decisione, Autorità: 30.09.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00136
Lugano 30 settembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.266 (inc. n. 12'317) della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 18 novembre 1992 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di almeno fr. 100’000.-- oltre interessi in conseguenza dei difetti dell’opera, domanda aumentata a fr. 211’825.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 4 giugno ha accolto per fr. 102’071.50 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 25 giugno 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre gli attori con osservazioni del 17 settembre 1996 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Gli attori nel 1988 hanno appaltato al convenuto la fornitura e posa costruzione di un capannone prefabbricato sul fondo n. __________di __________ contro una mercede di fr. 327’000.--.
Ritenendo che il convenuto, in ritardo sui termini di consegna pattuiti, abbia fornito un’opera difettosa ed incompleta, con la presente causa essi postulano la riduzione della mercede, il risarcimento delle spese sostenute per la parziale eliminazione dei difetti, nonché il risarcimento di ogni danno subito.
B. Nella risposta del 29 gennaio 1993 il convenuto si è opposto alla petizione, negando sia l’asserita ritardata consegna -sarebbero stati i committenti ad essere in ritardo nel pagamento degli acconti sulla mercede-, che qualsivoglia difettosità dell’opera.
Sarebbe invece stato il convenuto a subire danni per fr. 91’517.60 in conseguenza del comportamento anticontrattuale degli attori, importo posto in compensazione con l’eventuale credito della parte avversaria.
C. Gli attori in sede di conclusioni hanno aumentato la propria pretesa a fr. 211’825.-- oltre interessi.
Le parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi ed eccezioni, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha ritenuto che la ritardata consegna dell’opera sia stata dovuta al ritardo da parte degli attori nel pagamento degli acconti sulla mercede, così che non si potrebbe ritenere la mora del convenuto e perciò non lo si potrebbe condannare a risarcire l’eventuale danno dovuto al mancato ossequio del termine di consegna.
Il convenuto avrebbe però consegnato un’opera incompleta e difettosa, laddove il difetto risiederebbe in minor superficie e volume rispetto a quanto pattuito.
Per i lavori non effettuati egli sarebbe tenuto al pagamento di complessivi fr. 27’544.--, mentre per a seguito del difetto sarebbe da ritenere una diminuzione della mercede di fr. 78’957.--, oltre a fr. 3’070.50 per le spese della perizia a futura memoria.
Le pretese compensatorie del convenuto sarebbero per loro parte fondate solo per fr. 7’500.--, dal che l’accoglimento della petizione per fr. 102’071.50 oltre interessi.
E. Con l’appello il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di rigettare ogni pretesa degli attori.
La petizione era in primo luogo da respingere in ordine per la mancata indicazione del valore di causa, così come eccepito dal convenuto con le conclusioni.
Quo alle opere non eseguite, il vizio sarebbe stato notificato tardivamente, ed inoltre la petizione non avrebbe rispettato i dettami di cui all’art. 165 CPC, non figurando l’elenco delle opere non effettuate.
In ogni caso, l’omessa sistemazione esterna si ridurrebbe al mancato sgombero di qualche metro cubo di materiale, per il che non potrebbero essere attribuiti fr. 4’500.--, somma relativa alla posa di un manto di asfalto, opera nemmeno prevista dal contratto.
Le opere di sigillatura e gli appoggi sarebbero stati correttamente eseguiti, e ad ogni modo non sarebbero attendibili gli importi indicati dal perito (fr. 5’000.--/fr. 3’000.--) dichiaratosi non esperto del ramo, così che la pretesa non sarebbe stata adeguatamente provata.
Anche la pretesa relativa al supporto della soletta sarebbe infondata, trattandosi di opera non prevista dal contratto di appalto doc. B, e comunque ogni eventuale pretesa sarebbe compensata dall’avvenuta realizzazione del vano della soletta. Per la soletta in sé, la perizia non ne avrebbe accertato in maniera inequivocabile la necessità. Potrebbe esservi responsabilità del convenuto solo per il getto di complemento, del costo di fr. 11’044.--, ma nemmeno questo importo sarebbe dovuto, trattandosi di opera di rifinitura, esclusa nella fornitura di un capannone grezzo, ed avendo gli attori optato per altra soluzione, ovvero l’esecuzione di un betoncino vero e proprio.
Quo al minor valore per la differenza di volumetria, sarebbero da disattendere le inaffidabili risultanze peritali.
Della perizia a futura memoria sarebbero da ritenere solo gli accertamenti concreti, ovvero le misurazioni delle altezze, mentre per il resto il perito avrebbe illecitamente anticipato temi di merito, che non erano di sua competenza. Il perito giudiziario si sarebbe invece espresso sul minor valore senza conoscere il contenuto del contratto di appalto, senza aver proceduto alle misurazioni, e ritenendo il valore unitario relativo ad un capannone completo e non ad un’opera grezza. Vero sarebbe comunque che non vi sarebbe alcuna minore altezza dell’opera (semmai limitata al solo piano terra ma compensata dal maggior volume al primo piano), di modo che la volumetria globale sarebbe conforme al contratto e nulla sarebbe dovuto agli attori.
Nemmeno la differenza di superficie, peraltro limitata, conferirebbe diritto agli attori, essendo la stessa stata pattuita solo in via approssimativa.
Ogni pretesa degli attori relativa ad asseriti difetti sarebbe comunque perenta in conseguenza della tardività della notifica.
Quo infine alle pretese compensatorie del convenute, le stesse dovevano in primo luogo essere considerate ammesse in conseguenza della mancata presentazione della replica.
I richiesti interessi non sarebbero questione già evasa in altra causa, trattandosi di interessi passivi pagati dal convenuto alla propria banca a causa della mora degli attori, mentre nell’altra causa sarebbero stati richiesti i soli interessi di mora.
Infine dovrebbe essere ammessa la pretesa relativa al rifugio, trattandosi di imprevisto oggettivo, a carico del committente, e non di opera non richiesta.
F. Nelle osservazioni del 17 settembre 1996 gli attori hanno postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
A torto.
Il senso dell’art. 13 CPC è infatti quello di stabilire quale sia il giudice competente per la trattazione della causa, e con quale procedura (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 13, n. 3).
Ciò premesso, l’indicazione fatta in petizione di un valore di almeno fr. 100’000.-- conduce senza possibilità di errore alla procedura ordinaria appellabile, senza che fosse necessario per il Pretore emanare un’ordinanza sull’argomento.
Né, con riferimento all’art. 165 CPC, il convenuto ha affermato di essere stato limitato nei propri diritti di difesa dalla carente indicazione del valore di causa in sede di petizione, il che è peraltro da escludere visto che l’eccezione non è stata sollevata con la risposta, ma solo con le conclusioni.
Ne segue che essa è in primo luogo irricevibile siccome tardiva (art. 78 CPC), ed inoltre ampiamente pretestuosa.
Infatti, non è il solo fatto di cessare i lavori su di un cantiere che fa automaticamente decorrere il breve termine di notifica dei difetti di cui all’art. 367 CO, occorre piuttosto che al committente sia stata consegnata un’opera completa (DTF 118 II 149; II CCA 12 gennaio 1995 in re B. SA/Z., 9 dicembre 1994 in re P./I. SA; Gauch, Der Werkvertrag, 4 edizione, Zurigo, 1996, n. 101-103).
A fronte delle contestazioni degli attori sul tema -l’8 novembre 1989 essi lamentavano la mancata ultimazione dell’opera, oltre che la sua difettosità, e ne rifiutavano perciò la consegna (doc. P)- il convenuto per avvalorare l’eccezione di tardività della notifica dei difetti era tenuto a dimostrare l’avvenuta consegna di un’opera completa in data precedente a quella della lamentela, oppure che gli attori ne avrebbero preso possesso nonostante la mancata formale consegna, prova che egli non ha fornito.
Preliminarmente il convenuto ripropone una censura di natura procedurale fondata sull’art. 165 CPC, lamentando che gli attori non avrebbero precisato in petizione i lavori che non sarebbero stati eseguiti, censura che va tuttavia disattesa da una parte, come già detto, per non essere stata tempestivamente sollevata con la risposta di causa (art. 78 CPC), e dall’altra per il fatto che l’eventuale carenza della petizione non avrebbe in ogni caso potuto pregiudicare la difesa dell’appaltatore, dal momento che questi ha lapidariamente affermato di aver consegnato un’opera conforme alle regole dell’arte (risposta, pag. 5).
3.1 Il convenuto contesta la deduzione di fr. 4’500.-- per la mancata esecuzione della sistemazione esterna, asserendo di avere effettuato la “sistemazione e pulizia del terreno primitivo” prevista dal contratto, fatto salvo lo sgombero di “qualche metro cubo di materiale” (appello, pag. 8), e che in seguito il terreno, rimasto in uno stato di totale abbandono, si sarebbe degradato.
La tesi è ai limiti del temerario.
Le foto annesse alla perizia a futura memoria (n. 6 a 13) permettono infatti di affermare con certezza che, a prescindere dalla speculazione del convenuto sui termini “sistemazione esterna” e “sistemazione e pulizia del terreno primitivo”, nulla è stato da lui eseguito, e che la situazione di degrado risultante dalle foto non è di sicuro frutto degli agenti atmosferici, tesi peraltro rimasta allo stadio di puro parlato.
Né si può affermare sulla base di questi irrefutabili accertamenti che l’importo previsto dal perito di fr. 4’500.-- sia a prima vista eccessivo o inadeguato, oppure ancora, se la perizia giudiziaria è stata letta con serietà (complemento, risposta a quesito 6), che esso riguardi opere di asfaltatura.
3.2 L’attore afferma apoditticamente di avere affidato l’opera di sigillatura dei pannelli ad una ditta specializzata. Siffatta affermazione non inficia di certo il contrario accertamento effettuato dal perito (perizia a futura memoria, pag. 8), mentre l’esistenza di un subappalto non scarica il convenuto della sua responsabilità nei confronti degli attori, né egli del resto lo pretende.
Deve perciò di principio essere compensata la mancata esecuzione di parte delle sigillature.
Il convenuto contesta l’importo di fr. 5’000.-- indicato dal perito giudiziario (complemento, pag. 7), ritenendolo inattendibile.
La censura è in parte fondata. Tale importo è infatti riferito “alle sigillature descritte nella perizia __________ ” (audizione del perito, pag. 14). Tale perizia (pag. 8) prendeva però in esame tre tipi di sigillature, di cui due (H2 e H3) ritenuti non indispensabili (H2) o surrogabili con l’esecuzione della soletta di complemento (H3).
Ne segue che l’indicazione dell’importo di fr. 5’000.-- va rettificata e limitata al costo delle sigillature mancanti nelle foto 14-16 della perizia a futura memoria, per un costo stimato in via equitativa di fr. 1’000.--.
3.3 Analoghe censure vengono sollevate per l’importo di fr. 3’000.-- attribuito per la carente o mancata esecuzione degli appoggi e agganci delle pareti di facciata ai vari appoggi e sostegni.
A mente di questa Camera quanto stabilito dal perito deve in questo caso essere confermato.
Da un lato, contrariamente al caso precedente, non si verifica la situazione in cui il perito ha ritenuto anche il costo di lavori non indispensabili, e d’altro canto il perito in sede di delucidazione orale (verbali, pag. 15), pur ammettendo che l’indicazione era approssimativa e poteva essere stata stimata per eccesso, non ha ritenuto di dover modificare l’importo.
In assenza di migliori riscontri oggettivi, che il convenuto non ha saputo fornire, non si giustifica perciò ancora di derogare dalla quantificazione effettuata dal perito.
3.4 Il convenuto si aggrava contro l’attribuzione agli attori di fr. 3’500.-- per la completazione, mediante la realizzazione di un appoggio sicuro, del vano eseguito nella soletta del solaio intermedio (foto n. 2 e 3).
Sostiene che dal momento che egli non era contrattualmente tenuto a realizzare il vano scala, non gli si potrebbe rimproverare di non aver eseguito un appoggio sicuro.
La tesi è ampiamente infondata.
In primo luogo ci si deve chiedere se l’obbligo di realizzare un vano nella soletta (e con esso del relativo adeguato sostegno) non debba essere ritenuto incluso nel contratto di appalto. Infatti, tale particolare, seppure non esplicitamente menzionato nella succinta descrizione tecnica dell’opera, è secondo l’ordinario andamento delle cose un’ovvia necessità se si vuole accedere al piano rialzato del capannone, e mal si comprenderebbe se in ossequio letterale al contratto si eseguisse la soletta completa, lasciando al committente l’onere di ricavarvi successivamente il passaggio.
Ma anche se così non fosse, era comunque dato l’obbligo dell’appaltatore di provvedere alla realizzazione del supporto della soletta. anche ammettendo, contro il normale andamento delle cose, che egli abbia accettato di realizzare il vano a titolo gratuito.
In tal caso si dovrebbe in effetti ammettere la stipulazione tra le parti di un contratto innominato, al quale applicare per analogia le norme sulla riduzione della responsabilità previste per il contratto di donazione (II CCA 3 gennaio 1994 in re R. snc/B. SA).
Ma anche in questa eventualità sarebbe data la responsabilità del convenuto, dovendosi ravvisare grave negligenza ai sensi dell’art. 248 cpv. 1 CO nell’agire di chi non completa l’opera iniziata (seppure a titolo gratuito) lasciandola in uno stato tale da essere soggetta al rischio di crollare (perizia a futura memoria, pag. 6).
Ne consegue l’obbligo del convenuto al pagamento dei fr. 3’500.-- stabiliti dal perito, somma di per sé non contestata, senza che si possa compensare questo importo con il valore di quanto eseguito.
3.5 Secondo il convenuto l’istruttoria non avrebbe dimostrato la necessità della soletta di complemento.
A torto: che tale opera sia imprescindibile risulta infatti con tutta la necessaria chiarezza dalla perizia a futura memoria (pag. 5 e 6).
Trattandosi di opera indispensabile, diviene irrilevante la questione a sapere se essa sia o meno stata indicata nella descrizione tecnica dell’opera, risultando già solo dal fatto che essa è indispensabile la sua implicita inclusione nel novero di lavori dovuti per una corretta esecuzione del contratto.
Quo al costo, il convenuto riconosce che lo stesso sarebbe di fr. 11’044.--, ed in effetti questa è la risultanza peritale (perizia giudiziaria, pag. 5 e 6), di modo che deve essere rettificato l’importo di fr. 11’544.-- erroneamente indicato dal Pretore.
3.6 Il parziale accoglimento delle tesi dell’appellante comporta la riduzione da fr. 27’544.-- a fr. 23’044.-- del credito degli attori per i lavori non eseguiti o incompleti.
Il convenuto contesta sia l’accertamento dell’esistenza di un minor volume che la quantificazione dell’eventuale minor valore conseguente al contestato difetto.
4.1 Il perito a futura memoria ha accertato in maniera inequivocabile (se non dal convenuto, ma per evidenti fini di causa) che al piano terra del fabbricato vi è una minore altezza del soffitto (pag. 9 e 10).
Essa è di m. 1.50 (m. 3.90 invece di m. 5.40 risultanti dal contratto doc. B) sotto il travone centrale, e di m. 1.15 (m. 4.25 invece di m. 5.40) all’appoggio degli elementi a doppio T.
Dovendosi necessariamente ritenere come altezza utile quella minima, ne consegue l’avvenuto accertamento di una minore altezza del piano terra di m. 1.5.
4.2 Il convenuto rileva che l’altezza complessiva del fabbricato sarebbe conforme ai patti (o addirittura superiore di 20 cm), così che il minor volume del piano terreno sarebbe compensato da un equivalente maggior volume del piano rialzato.
Il rilievo non è pertinente.
In primo luogo è addirittura pacifico che, sia pure a parità di volume globale, la posa di un soffitto ad un’altezza di 1.5 m inferiore a quella prevista costituisce una grossolana discrepanza tra l’opera dovuta e quella fornita, ed è perciò un grave difetto dell’opera a prescindere dalle sue conseguenze pratiche (Gauch, opera citata, n. 1356 e segg.).
In secondo luogo costituisce evidente nozione secondo la comune esperienza il fatto che l’attività è di regola concentrata al piano terreno di un capannone, e non ai piani rialzati. E’ perciò l’altezza del piano terra a determinare l’utilità pratica di un capannone, e un difetto in questo ambito non è di certo compensabile, come suggerisce a torto il convenuto, con un’eventuale maggiore altezza del piano rialzato (appello, pag. 17 e 18), caratteristica priva, fino a prova del contrario, di una reale valenza pratica.
4.3 Accertata l’esistenza del difetto, occorre determinare quale sia la sua influenza sulla mercede dovuta all’appaltatore.
Il Pretore ha quantificato il minor valore sottraendo dalla mercede la quota parte relativa alla volumetria mancante al piano terreno (759 mc, cifra in sé non validamente contestata dal convenuto), ritenuta in fr. 90.-- al mc.
Il convenuto contesta siffatta quantificazione, con argomenti in parte pertinenti.
Da una parte può in effetti essere condivisa la decisione del Pretore di compensare la minore volumetria del piano terreno con una corrispondente decurtazione della mercede del costruttore (il che costituisce -contrariamente all’opinione del convenuto- un parametro sicuramente oggettivo), ritenuto che, come si è detto (consid.4.2), non è data compensazione per l’eventuale ma inutile maggior volumetria del piano rialzato, e che agli attori non occorreva fornire alcuna prova circa l’utilizzo previsto per il capannone o l’esistenza di un pregiudizio concreto.
D’altra parte, come rettamente osserva il ricorrente, non pare equa la riduzione della mercede in misura superiore al costo presumibile della parte mancante del piano terreno: stante un costo dell’opera di fr. 327’000.-- per complessivi mc 4’261 (ovvero la metà del volume complessivo secondo la relazione tecnica), il costo per mc è di fr. 76.75.
Dal che una riduzione della mercede di fr. 58’253.-- (fr. 76.75 x 759 mc).
Oltre al cennato difetto costituito dalla minore altezza del piano terreno, il Pretore ha ammesso l’esistenza del vizio costituito da una minor superficie del capannone di 26 mq, che avrebbe avuto come conseguenza un’ulteriore riduzione del volume.
Il convenuto non contesta l’accertamento della minore superficie coperta di 26 mq rispetto a quella contrattualmente pattuita (appello, pag. 21), ma ritiene di potersi giustificare con il fatto che l’intera superficie del fondo sarebbe risultata inferiore al previsto (mq 1087 invece di mq 1119) in conseguenza della lottizzazione del terreno allestita dal geometra.
L’argomentazione è al limite del comprensibile, e comunque irrilevante: il convenuto non spiega infatti perché dalla minore superficie del terreno dovrebbe necessariamente derivare una minore superficie della costruzione. Del resto, il fatto che vi sarebbe stata colpa del geometra come pure la circostanza secondo cui il convenuto sarebbe privo di colpe (rimasta comunque allo stadio di puro parlato) non portano ad escludere la sua responsabilità per il minor valore dell’opera.
Anche in questo caso si giustifica di defalcare dalla mercede fr. 76.75 per 118.3 mc mancanti (invece dei fr. 90.-- al mc ritenuti dal Pretore), per un totale di fr. 9’080.--.
Il convenuto, infine, ripropone alcune delle pretese risarcitorie già avanzate ai fini della compensazione nella procedura di prima sede.
6.1 Va preliminarmente respinto il suo argomento di natura procedurale, secondo il quale tali pretese, sollevate con la risposta di causa, dovrebbero essere ritenute ammesse dagli attori per il fatto che essi non hanno presentato l’allegato di replica.
Questa Camera ha infatti più volte ribadito che dalla mancata presentazione della replica, allegato alla qui introduzione non sussiste obbligo per la parte procedente, non può essere dedotta l’ammissione dei fatti addotti con la risposta e delle domande ivi formulate, con il che il convenuto rimane anche in tale eventualità gravato del pieno onere della prova per quanto da lui sostenuto in risposta (II CCA 30 marzo 1994 in re R./R., 10 giugno 1994 in re T./R. SA in liq.).
6.2 Ciò premesso, va sicuramente respinta siccome non provata la pretesa di fr. 32’071.60 per interessi passivi pagati alla propria banca a seguito della mora degli attori nel pagamento della mercede.
Il convenuto con il doc. 7 ha unicamente provato l’esistenza di un contratto di apertura di credito stipulato con la __________, ma non anche di una sua situazione debitoria con tale istituto, né tanto meno di aver pagato interessi passivi nella misura addotta con l’unilaterale (e perciò irrilevante) conteggio doc. 8.
Non vi è perciò necessità di approfondire le questioni a sapere se la pretesa non sia dovuta a causa della difettosità dell’opera, che autorizzava gli attori in una certa misura a trattenere la mercede (art. 82 CO), oppure se ed in quale misura nel presunto credito del convenuto sarebbero da computare gli interessi di mora attribuitigli nell’ambito della causa vertente sul pagamento del saldo della mercede.
6.3 Non meno infondate sono le censure alla decisione di non accordare il rimborso per le spese di costruzione del rifugio antiaereo.
Il Pretore ha rettamente stabilito che tale prestazione dell’appaltatore, quand’anche non menzionata esplicitamente dal contratto non darebbe diritto ad alcuna retribuzione supplementare in quanto si sarebbe trattato di una prestazione indispensabile ai fini del corretto allestimento dell’opera dovuta.
La contraria tesi del convenuto, secondo cui la questione del rifugio costituirebbe “un imprevisto oggettivo” (appello, pag. 23), con implicito richiamo alla norma eccezionale di cui all’art. 373 cpv. 2 CO. è priva di fondamento: questa Camera ha già stabilito che le opere indispensabili al rispetto di precise disposizioni di legge (nella specie quelle della LEPCi del 4 ottobre 1963) devono per loro natura essere considerate prevedibili da un appaltatore normalmente cognito delle norme in materia di edilizia, e perciò incluse nella mercede forfetaria (II CCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.).
Per esse non è di conseguenza dato alcun supplemento di mercede, non essendo la loro realizzazione conseguente a “circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute” ai sensi della cennata norma.
Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 25 giugno 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 4 giugno 1996 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformata nel modo seguente:
__________, è condannato a pagare a _________ e __________, fr. 85’947.50 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 1992.
§ Invariato.
Gli attori rifonderanno al convenuto fr. 2’000.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono a carico degli attori in solido.
Il convenuto rifonderà agli attori complessivi fr. 2’000.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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