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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2015.292
Data decisione, Autorità: 30.09.2015, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante
Incarto n. 60.2015.292
Lugano 30 settembre 2015/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/25.08.2015 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere gli atti di un incarto penale, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della procedura di misure a protezione della personalità di cui all’incarto __________;
premesso che la richiesta datata 17.08.2015 è giunta al Ministero pubblico il 18.08.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 24/25.08.2015, preavvisandola favorevolmente e producendo contestualmente l’incarto penale MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il surriferito decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato. Il medesimo è stato intimato unicamente a PI 2.
Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – il pretore della IS 1, nell’ambito della procedura di misure a protezione della personalità avviata da __________ ed __________ contro PI 2 (inc. __________), domanda la trasmissione degli atti istruttori dell’incarto MP __________ successivi al __________ e di indicargli se sia stato nel frattempo emanato un decreto di accusa rispettivamente se il procedimento penale è concluso.
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
4.1.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.2.
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l’autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
In effetti, il procedimento penale trae le sue origini dalla decisione supercautelare emanata il 14.07.2014 nell’ambito della causa civile promossa l’11.07.2014 da __________ e da __________ contro PI 2 mediante la quale è stato ordinato a quest’ultimo, sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, di non avvicinarsi a meno di duecento metri a __________ e ai membri della sua famiglia e di non importunarli in alcun modo, segnatamente mettendosi in contatto con loro per telefono, per scritto o per via elettronica (AI 3 – inc. MP __________), nonché dalla richiesta d’intervento della polizia da parte di __________ del __________ (AI 1 – inc. MP __________).
In particolare il decreto di accusa 19.12.2014 (DA __________) – quale unico atto istruttorio rilevante dell’incarto MP __________ dopo il __________ – può essere potenzialmente utile ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile.
In casu è quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza il decreto di accusa 19.12.2014 (DA __________) viene trasmesso, in copia, alla IS 1 unitamente alla presente decisione.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG, il CC, il CPC ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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