AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.135
Data decisione, Autorità: 08.07.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00135
Lugano 8 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 7222 (OA.96.00047) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con petizione 29 agosto 1994 da
entrambi rappr. dall’avv. __________
contro
già rappr. dall’avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di complessivi fr. 8’990.- (recte: 8’890.-) oltre interessi a titolo di responsabilità precontrattuale;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 18 giugno 1996 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 6’890.- oltre interessi al 5% dal 9/4/1993 su fr. 3’610.-, dal 6/9/1993 su fr. 2’000.- e dal 1/7/1993 su fr. 1’280.-;
Ed ora sul “ricorso” 24 giugno 1996 del convenuto, con cui egli contesta totalmente la posizione di danno di fr. 3’610.-, parzialmente quella di fr. 2’000.-, dichiarando per contro di accettare quella di fr. 1’200.- (recte: 1’280.-);
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto
che con petizione 29 agosto 1994 _________ e __________ hanno chiesto la condanna di __________ al pagamento di complessivi fr. 8’990.- (recte: 8’890.-) oltre interessi a titolo di responsabilità precontrattuale di quest’ultimo;
che essi hanno rimproverato al convenuto di aver fatto naufragare le trattative per l’acquisizione da parte loro della “__________ ” di __________, avendo egli dapprima assicurato la sua disponibilità a vendere l’immobile ad un prezzo di fr. 1.7 mio, mentre in un secondo momento tale somma non è stata da lui più ritenuta sufficiente, avendo egli appreso che in caso di cessazione dell’esercizio pubblico avrebbe dovuto versare tasse per ulteriori fr. 280’000.- circa;
che gli attori hanno pertanto chiesto il risarcimento delle spese da loro assunte in vista della conclusione del contratto di compravendita e che si sono rivelate del tutto inutili, quali quelle per l’allestimento delle bozze dell’atto notarile (fr. 4’000.-), quelle per l’allestimento della perizia sul valore dell’immobile
(fr. 3’610.-), nonché quelle per l’allestimento dell’inventario (fr. 1’280.-);
che il Pretore con sentenza 18 giugno 1996, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato il convenuto a rifondere a controparte la somma di fr. 6’890.- oltre accessori;
che il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che agli attori dovevano essere integralmente risarcite le spese per la perizia e per l’inventario, mentre per le pratiche notarili è stata riconosciuta loro unicamente la somma di fr. 2’000.-;
che con “ricorso” 24 giugno 1996 il convenuto ha contestato totalmente la posizione di danno di fr. 3’610.-, parzialmente quella di fr. 2’000.-, dichiarando per contro di accettare quella di fr. 1’200.- (recte: 1’280.-);
che, a suo dire, il costo della perizia non poteva assolutamente essergli caricato, in quanto il mandato per il suo allestimento venne conferito direttamente dagli attori alla _________ degli esercenti di __________, senza il suo consenso, a sua totale insaputa, ed al solo scopo di ridurre il prezzo di vendita;
che per quanto riguarda le spese notarili, egli si è detto solo parzialmente d’accordo di rifondere la somma di fr. 2’000.- riconosciuta dal giudice di prime cure, in quanto da un lato la bozza di contratto di compravendita venne rifatta 3 volte a sua insaputa e senza neppure contattarlo e dall’altro in quanto l’avv. __________ era comunque già il consulente legale della controparte;
che innanzitutto lo scritto del ricorrente non adempie i requisiti di forma e di sostanza voluti dall’art. 309 CPC -in particolare al cpv. 2 litt. d), e)- dal momento che non indica i punti della decisione appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza e neppure le domande precise di giudizio (IICCA 16 maggio 1995 in re C./N., 27 aprile 1995 in re B./Q. AG, 14 dicembre 1995 in re G./R. AG; Rep. 1978 p. 369; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3, 17 e 19 ad art. 309), non essendo in particolare sufficiente che una posizione di danno venga contestata “parzialmente”;
che in effetti tale formulazione non consente a questa Camera di stabilire esattamente in quale misura è postulata la riforma del querelato giudizio;
che, già per questo motivo, l’atto di appello deve essere respinto siccome nullo (art. 309 cpv. 5 CPC);
che, indipendentemente dalle sue carenze formali, l’appello deve comunque esse respinto anche nel merito;
che in effetti il fatto che il mandato per l’allestimento della perizia venne conferito direttamente dagli attori, senza il consenso del convenuto -ma comunque non a sua insaputa (cfr. rogatoria __________ p. 3)- non impedisce in alcun modo che il costo della stessa possa essergli caricato, trattandosi giustamente di una spesa che gli attori hanno assunto in vista della conclusione del contratto di compravendita, la cui utilità è però venuta meno a seguito della responsabilità precontrattuale (incontestata) del convenuto;
che il Pretore, riducendo da fr. 4’000.- a fr. 2’000.- l’ammontare del risarcimento per le spese notarili, ha già tenuto conto della circostanza che l’avv. _________ era il consulente legale degli attori (teste _________ p. 6), mentre il fatto che la bozza del contratto di compravendita venne rifatta 3 volte ad insaputa del convenuto e senza contattarlo non impedisce in alcun modo che il costo della stessa possa ora essergli caricato, trattandosi anche in questo caso di una spesa la cui utilità è venuta meno a seguito della sua responsabilità precontrattuale;
che il gravame si rivela così infondato già al preventivo esame dell’art. 313bis CPC e come tale va sanzionato senza necessità, per economia di giudizio, di intimarlo alla controparte per le osservazioni;
che, per la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse o spese di giustizia (IICCA 27 aprile 1995 in re B./Q. AG, 14 dicembre 1995 in re G./R. AG).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 309, 313bis CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello (“ricorso”) 24 giugno 1996 di __________ in quanto ricevibile é respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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