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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2015.311
Data decisione, Autorità: 25.09.2015, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Ufficio della circolazione stradale e della navigazione quale istante
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Incarto n. 60.2015.311
Lugano 25 settembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19.08./7.09.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di un decreto di non luogo a procedere (passato in giudicato);
premesso che la richiesta datata 19.08.2015 è giunta al Ministero pubblico il 20.08.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Margherita Lanzillo – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 7.09.2015, comunicando parimenti di non aver nulla in contrario a dare seguito positivamente all’istanza;
rilevato che PI 2, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito alla presente istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il predetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte.
Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – il IS 1 del Canton __________ (Ufficio della circolazione stradale e della navigazione) [di seguito IS 1] chiede la trasmissione, in copia, del summenzionato decreto di non luogo a procedere, poiché a carico di PI 2 è pendente un procedimento amministrativo (doc. CRP 1).
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta. PI 2, dal canto suo, non ha presentato osservazioni.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Nella fattispecie in esame – viste le mansioni attribuite all’IS 1 [che si occupa, tra l’altro, di provvedimenti amministrativi a carico di conducenti (quali ritiro della patente di guida oppure ammonimenti) ai sensi della LCStr, cfr., al proposito, l’art. 16 StrVV del Canton __________; cfr. anche __________], ritenuti inoltre i motivi alla base della richiesta e la sua finalità, il contenuto e l’esito del NLP __________ – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’autorità istante prevalente sui diritti personali di PI 2 ad ottenere la trasmissione, in copia, del decreto richiesto. In effetti, è data una stretta connessione tra il procedimento amministrativo pendente presso l’autorità istante e il procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere in questione (passato in giudicato), il cui contenuto ed esito è potenzialmente utile all’IS 1 ai fini del procedimento amministrativo aperto a carico di PI 2.
Ne discende che – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – il NLP __________ richiesto verrà trasmesso, in copia, all’autorità istante.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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