AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.131
Data decisione, Autorità: 13.10.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00131
Lugano 13 ottobre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’appellazione 4 giugno 1996 presentata da
rappr. dall’avv. __________
contro
il dispositivo n. 2 della sentenza 9 maggio 1996 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna (inc. no. DT.96.00029) che obbligava il Municipio di __________ ad esporre all’albo comunale i dispositivi di quella sentenza, a partire dalla crescita in giudicato e per una durata di 15 giorni;
con cui è chiesto l’annullamento del querelato dispositivo, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
appello nei confronti del quale hanno preso posizione, con osservazioni 25 settembre 1997, le parti civili __________, __________, __________, __________, __________ e __________, tutti domiciliati a _________ (rappr. dall’avv. __________), i quali hanno postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
posti a giudizio i seguenti punti di questione:
se l’appello deve essere accolto
il giudizio sulle spese e sulle ripetibili
ritenuto
in fatto
A. A seguito della sua opposizione al decreto di accusa DAP __________ del 21 novembre 1994 del Procuratore Pubblico avv. __________, __________ è stato posto in stato di accusa avanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna per il reato di diffamazione per avere nel dicembre 1993 incolpato e reso sospetti di condotta disonorevole i membri del Municipio di __________, __________, __________, __________, __________, __________ __________, inviando per conoscenza ai Consiglieri Comunali di __________, copia della denuncia penale da lui sporta nei loro confronti il 6 novembre 1993 per il titolo di truffa, nella quale tra l’altro affermava, senza per altro riuscire a portare la prova della veridicità delle sue accuse in corso di procedura, che essi avrebbero allestito “... in urto con l’interesse pubblico ed allo scopo di favorire un parente di un municipale, un messaggio volutamente incompleto ed ingannevole, allo scopo di indurre il Consiglio Comunale di __________ a ratificare l’acquisto di un fondo non idoneo allo scopo previsto (costruzione di alloggi a pigione moderata) ed il cui costo di acquisto / ripristino sarebbe eccessivo per rapporto al suo valore effettivo”, il tutto sapendo, al momento dell’invio, che il Ministero Pubblico aveva già decretato in data 1. dicembre 1993 il non luogo a procedere dal profilo penale per carenza di elementi indizianti atti a comprovare la realizzazione del reato ipotizzato (decisione poi confermata il 21 dicembre 1993 dalla Camera dei ricorsi penali con la reiezione dell’istanza di promozione dell’accusa formulata dall’accusato il 7 dicembre 1993).
B. Nel corso del procedimento penale, con istanza 6 maggio 1996, i membri del Municipio di __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ si sono costituiti parte civile, chiedendo da un lato che l’imputato fosse condannato a versar loro la somma di fr. 4’000.- a titolo di torto morale e dall’altro la pubblicazione della sentenza all’albo comunale nonché la comunicazione della stessa ad ogni singolo consigliere comunale.
C. Con sentenza 9 maggio 1996 __________ è stato ritenuto colpevole di diffamazione nei confronti dei membri del Municipio di _________ nelle modalità sopraindicate ed è stato di conseguenza condannato al pagamento di una multa di fr. 500.-.
Quanto alle richieste delle parti civili, il Pretore le ha accolte solo parzialmente, imponendo in particolare al Municipio di _________ di esporre all’albo comunale i dispositivi della sentenza, a partire dalla crescita in giudicato e per una durata di 15 giorni.
D. Con atto di appello 4 giugno 1996 __________ ha chiesto l’annullamento del dispositivo che ordinava la pubblicazione della sentenza penale all’albo comunale.
A suo parere, le premesse per poter riconoscere a favore delle parti civili una riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 49 CO non erano assolutamente date: innanzitutto non vi era stata alcuna lesione della personalità dei municipali; a ben vedere, non vi era neppure alcun torto morale, né tanto meno grave; le affermazioni da lui proferite non erano inoltre diffamatorie, per cui non costituivano un atto illecito; non vi era infine alcun nesso causale tra l’aver spedito la denuncia ai consiglieri comunali e la presunta sofferenza patita dai municipali. In ogni caso, sempre a suo giudizio, la sentenza penale, e non la sua pubblicazione, costituiva già una sufficiente riparazione a favore dei lesi, tanto più che quest’ultima, avvenendo a notevole distanza dai fatti, avrebbe avuto un effetto controproducente, nella misura in cui avrebbe rinnovato nel pubblico un litigio da tempo risolto e dimenticato.
E. Delle osservazioni 25 settembre 1997 con cui le parti civili hanno postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Innanzitutto si osserva che la legge riserva a questa Camera -e non alla Camera di cassazione e revisione penale- la competenza a statuire sui ricorsi contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le pretese di diritto civile formulate dalle parti civili (cfr. art. 266 e 268 CPP).
Che il ritardo con cui la cancelleria ha provveduto a trasmettere agli appellati il gravame per le loro osservazioni (15 mesi dopo la presentazione dell’appello, rispettivamente 6 mesi dalla crescita in giudicato della sentenza penale) possa inoltre aver reso priva d’oggetto la presente vertenza, e ciò in quanto nel frattempo la sentenza penale sarebbe già stata pubblicata all’albo comunale, non è stato assolutamente provato; fosse anche il caso, non può essere disatteso che il Municipio di __________, cui il 27 giugno 1996 il gravame era stato erroneamente intimato, era senz’altro a conoscenza della contestazione in appello da parte di __________ e, in quanto destinatario dell’ordine di pubblicazione, non avrebbe dovuto provvedervi fino a che gli fosse stato comunicato l’esito dell’impugnativa: in tali circostanze, il suo eventuale agire affrettato non può assurgere a valida scusante ed in particolare non può impedire l’eventuale accoglimento dell’appello.
Il cpv. 2 della medesima norma consente al giudice anche di sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione.
Sennonché, nel frattempo la Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale di appello, con pronunciato 24 febbraio 1997, ha definitivamente confermato tanto l’esistenza del reato di diffamazione quanto la pena inflitta dal Pretore, per cui la questione non necessita di ulteriore disamina in questa sede: è pertanto a torto che l’appellante afferma di non aver commesso alcun atto illecito.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, è vero che una diffamazione consumata comporta nel contempo una lesione diretta dei diritti inerenti la personalità del diffamato (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 2. ed., Berna 1986, n. 621), nel caso concreto dell’onorabilità dei membri dell’esecutivo comunale (Brehm, Commentario bernese, N. 39 ad art. 49 CO).
Diverso per contro è il discorso per quanto attiene all’esistenza del torto morale vero e proprio, cioè della grave sofferenza a carico di coloro che sono vittime della violazione dei diritti inerenti la personalità (Deschenaux/Steinauer, op. cit., ibidem): il Tribunale federale, preso atto che ogni uomo reagisce in modo diverso -chi più chi meno- ad una violazione della sua personalità, ha in effetti recentemente stabilito che colui che intende far valere una pretesa a titolo di torto morale deve senz’altro allegare e provare le circostanze soggettive dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale; non è perciò sufficiente che in base alla comune esperienza una violazione della personalità possa in generale comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 cons. 2b; RJN 1992 p. 76; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Basilea e Francoforte sul Meno 1995, n. 603).
Nel caso di specie non risulta -in particolare dall’istanza di costituzione di parte civile 6 maggio 1996 e dal verbale del pubblico dibattimento 9 maggio 1996- che le parti civili abbiano allegato i motivi e gli elementi giustificanti una loro sofferenza, né d’altro canto che essi abbiano offerto prove che permettessero al giudice di appurare o meno tale loro sofferenza: al pubblico dibattimento il teste ing. __________, di cui è stata chiesta l’audizione con l’istanza di costituzione di parte civile, non ha in effetti riferito nulla in merito alla problematica del torto morale, pronunciandosi invece su altre questioni qui non pertinenti. Se ne deve concludere, già per questo motivo, che nulla può essere riconosciuto loro a titolo di riparazione per l’eventuale torto morale subito, senza che sia pertanto necessario esaminare le altre censure sollevate con il gravame (esistenza di una sofferenza grave e di un sufficiente nesso causale).
La dottrina ha in effetti avuto modo di precisare che la pubblicazione di una sentenza non dovrebbe entrare in linea di conto nel caso in cui i fatti ad essa relativi risalgano a parecchio tempo prima, con la conseguenza di rievocare nel pubblico un litigio oramai dimenticato (Brehm, op. cit., N. 104 ad art. 49 CO; Rep. 1932 p. 382).
D’altro canto neppure può essere disatteso che il fatto che l’appellante sia già stato condannato penalmente ha già comportato una certa riparazione dell’eventuale torto morale patito dalle parti civili, il che potrebbe a sua volta giustificare la reiezione del provvedimento (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, n. 2057; Deschenaux/Tercier, op. cit., n. 625; Brehm, op. cit., N. 10 ad art. 49 CO; questione lasciata indecisa in DTF 120 II 99).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 giugno 1996 di __________ è accolto.
§ Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 9 maggio 1996 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è annullato.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi dall'appellante, sono poste a carico degli appellati in solido, i quali rifonderanno alla controparte pure solidalmente fr. 500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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