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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.129
Data decisione, Autorità: 17.06.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00129
Lugano 17 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.238 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 12 agosto 1992 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
con la quale è chiesto il disconoscimento del debito di Fr. 55’000.- di cui al precetto esecutivo no. __________ dell’UE di Lugano.
Ed ora sull’appello 11 giugno 1996 della parte attrice nei confronti del decreto 29 maggio 1996 del Pretore con il quale le viene imposto di prestare una cauzione processuale di Fr. 5’000.- .
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che, con l’appello, la parte attrice censura la decisione del Pretore poiché ritiene che, in una causa di disconoscimento del debito, non può essere imposta cauzione processuale all’attore che è obbligato a promuovere causa per difendersi dalla pretesa della controparte;
che l’argomento è privo di rilevanza dal momento che obbligato a prestare cauzione - datene le condizioni di fondo, in particolare l’insolvenza, qui non contestate - è l’attore indipendentemente a sapere per quale motivo gli tocca tale posizione e quindi anche se promotore di un’azione di disconoscimento del debito (Sträuli/Messmer, ZPO, ad § 73 n. 5);
che, del resto, l’art. 153 CPC parla indistintamente di attore, quale parte eventualmente obbligata a prestare cauzione, e che le sole eccezioni al principio sono quelle enumerate all’art. 154 CPC senza che l’azione di disconoscimento del debito vi sia evocata;
che l’appellante ritiene inoltre che l’importo di Fr. 5’000.- quale cauzione sarebbe oltremodo eccessivo;
che - a prescindere dal fatto che su questo punto l’appello potrebbe anche essere considerato privo di motivazione e quindi nullo (art. 309 cpv. 2 litt. f e cpv. 5 CPC) non potendo sanare tale mancanza il rinvio alle osservazioni presentate, in prima istanza, alla domanda di cauzione (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 7) - sta nell'apprezzamento del giudice stabilire l’ammontare della cauzione, in funzione dei disposti della TOA per la determinazione delle ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 153 n. 2) e, sotto questo profilo, la decisione del giudice d'appello interviene solo con riserbo (I CCA 11 giugno 1994 in re L. c. DL);
che l’importo di Fr. 5’000.- rientra, seppur nella fascia alta, nei limiti percentuali dell’art. 9 TOA e di conseguenza non è sicuramente censurabile sotto questo punto di vista;
che l’appellante critica anche la ripartizione di spese e ripetibili decisa dal Pretore nella misura di 2/3 a suo carico sostenendo che la stessa non rappresenta aritmeticamente le soccombenze delle parti avendo l’istante ottenuto solo Fr. 5’000.- di fronte ad una richiesta di Fr. 15’000.-;
che anche questa censura non può trovare accoglienza perché il maggior onere di spese a carico dell’appellante è giustificato dal fatto che, sul principio della prestazione della cauzione, è risultato completamente soccombente;
che l’appello, manifestamente infondato, può essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC e, visto l’esito, non torna più conto esprimersi sulla domanda di effetto sospensivo;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 11 giugno 1996 di __________ è respinto.
Le spese di Fr. 30 con una tassa di giustizia di Fr. 120.- (totale Fr. 150.-) sono a carico dell’appellante.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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